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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 13596/2022

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17742-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro A.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - /Pttt per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente iscritto al n.

R.G. 51018/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti; lette le memorie difensive finali di entrambe le parti.

Rilevato: - che, con atto di citazione notificato il 18 settembre 2020, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario dell'Agenzia delle entrate per la riscossione riguardo al mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria riconducibile ad un'apposita cartella di pagamento (n. 07120090223345745000) emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di euro 139,00, oltre maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali; - che, in particolare, a sostegno della formulata domanda, la società attrice contestava l'inadempimento del citato Concessionario nell'esazione del ruolo di cui alla menzionata cartella esattoriale emessa in danno del Sarracino, da ritenersi desumibile sulla scorta della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 37278/2016, con la quale aveva accolto l'opposizione avanzata dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la suddetta pretesa esattoriale per intervenuto decorso del termine di prescrizione;- che, con comparsa di risposta del 29 giugno 2021, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, quello del giudice ordinario in favore di quello contabile (o, in subordine, di quello amministrativo), instando, in ogni caso, per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della domanda.

Considerato: - che, in pendenza dell'instaurato giudizio, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 30 giugno 2021, regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difetto assoluto di giurisdizione o, in via subordinata, per sentir affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e, in linea ancora più gradata, di quella del giudice amministrativo; - che, a sostegno dell'avanzato ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha premesso che la società attrice, alla stregua delle specifiche previsioni del suo Statuto e della circostanza che in data 18 dicembre 2014 la stessa aveva sottoscritto un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano del Comune di Napoli, affidata secondo le modalità dell'in house pro viding, dovesse considerarsi avente natura pubblicistica agente secondo le appena indicate modalità e in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; - che, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sarebbe dovuto ritenere che, nella fattispecie dedotta in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva agito non per l'esercizio di un'attività di recupero di crediti derivanti da ruoli esattoriali in base ad un titolo contrattuale (quindi iure privatorum) bensì per legge, in virtù di una disciplina integralmente pubblicistica, ovvero del d.P.R. n. 692/1973, per quanto attinente al procedimento, e del d.lgs. n. 112/1999 (come integrato dall'art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv., con modif., dalla legge n. 225/2016), con riguardo ai rapporti intercorrenti fra soggetto impositore che forma i ruoli e l'Agente di riscossione;- che, sulla scorta di tale inquadramento, la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto il difetto assoluto di giurisdizione perché la domanda si porrebbe in contrasto con la disciplina speciale di cui agli artt. 19 e 20 del citato d.

Igs. n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, non essendosi proceduto al preventivo esperimento (e a prescindere dagli esiti) del procedimento amministrativo previsto da dette norme, potendo il controllo di merito sull'esigibilità essere avviato dall'ente impositore solo dopo il decorso dei termini contemplati dall'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014; - che, in via gradata, la ricorrente ha prospettato l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione dovrebbe ritenersi essere stata esercitata dalla dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conseguire quanto asseritamente dovuto quale agente contabile nell'ambito della propria gestione e, quindi, ( ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica; 11/r) - che, in linea più subordinata, la ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.

Igs. n. 104/2010 (cd. c.p.a.), alla stregua del quale appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative a concessioni di pubblici servizi.

Constatato: - che !l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, contestando l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ciò, in primo luogo, deducendo la sua qualità di soggetto di diritto privato, il cui patrimonio sociale non costituisce patrimonio dell'ente pubblico, aggiungendo che essa non riveste la qualifica di agente contabile, proprio per effetto della sua natura di soggetto di diritto privato, e che la controversia dalla stessa intentata non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici (il che avrebbe potuto giustificare la devoluzione della controversia alla giurisdizione contabile), bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'ADER - con riferimento all'introito delle somme dovute quali sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con derivante danno al patrimonio sociale della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale, per l'appunto, società azionaria di diritto privato, donde l'esclusone della configurazione di un danno erariale; - che, in definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha inteso sostenere l'appartenenza della controversia alla cognizione del giudice ordinario, sul presupposto che il rapporto intercorrente tra sé e l'ADER ha i contenuti di un rapporto con rappresentanza ex lege, la cui responsabilità è disciplinata e rientra, ai sensi dell'art. 1710 c.c., in quella del concessionario incaricato al recupero del credito, donde la configurabilità di una responsabilità di tipo contrattuale.

Verificato: - che il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla base dell'argomentazione essenziale, premessa la natura pubblicistica della società controricorrente (quale società in house) e nel riportarsi alla precedente giurisprudenza di queste Sezioni unite, che l'agente o concessionario del servizio di riscossione, in quanto incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di ente pubblico, riveste la qualifica di agente contabile e, quindi, ogni controversia tra esso e l'ente impositore che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere appartiene alla giurisdizione contabile, dando luogo ad un "giudizio di conto".

Considerato: - che, in effetti, la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha costantemente affermato il principio appena richiamato (v., tra le tante, le pronunce nn. 16014/2018, 22810/2020 e, da ultimo, 760/2022), ma questo collegio ritiene, tuttavia, opportuno richiedere un approfondimento all'Ufficio del Massimario su questa tematica di importante rilevanza, attinente alla generale delimitazione effettiva dei confini della giurisdizione contabile, con particolare riferimento alla individuazione di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza di un "giudizio di conto".

A tal fine approfondirà gli elementi di giudizio utili a stabilire, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi della dottrina, quali siano gli ambiti del giudizio contabile in ordine ai casi in cui ADER sia incaricaPda un'azienda di proprietà pubblica di un'attività di recupero crediti derivanti da ruoli esattoriali e tra esse sorga contenzioso per asserito inadempimento nell'attività stessa.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 12 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17742-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro A.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - /Pttt per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente iscritto al n. R.G. 51018/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti; lette le memorie difensive finali di entrambe le parti. Rilevato: - che, con atto di citazione notificato il 18 settembre 2020, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario dell'Agenzia delle entrate per la riscossione riguardo al mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria riconducibile ad un'apposita cartella di pagamento (n. 07120090223345745000) emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di euro 139,00, oltre maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali; - che, in particolare, a sostegno della formulata domanda, la società attrice contestava l'inadempimento del citato Concessionario nell'esazione del ruolo di cui alla menzionata cartella esattoriale emessa in danno del Sarracino, da ritenersi desumibile sulla scorta della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 37278/2016, con la quale aveva accolto l'opposizione avanzata dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la suddetta pretesa esattoriale per intervenuto decorso del termine di prescrizione;- che, con comparsa di risposta del 29 giugno 2021, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, quello del giudice ordinario in favore di quello contabile (o, in subordine, di quello amministrativo), instando, in ogni caso, per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della domanda. Considerato: - che, in pendenza dell'instaurato giudizio, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 30 giugno 2021, regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difetto assoluto di giurisdizione o, in via subordinata, per sentir affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e, in linea ancora più gradata, di quella del giudice amministrativo; - che, a sostegno dell'avanzato ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha premesso che la società attrice, alla stregua delle specifiche previsioni del suo Statuto e della circostanza che in data 18 dicembre 2014 la stessa aveva sottoscritto un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano del Comune di Napoli, affidata secondo le modalità dell'in house pro viding, dovesse considerarsi avente natura pubblicistica agente secondo le appena indicate modalità e in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; - che, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sarebbe dovuto ritenere che, nella fattispecie dedotta in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva agito non per l'esercizio di un'attività di recupero di crediti derivanti da ruoli esattoriali in base ad un titolo contrattuale (quindi iure privatorum) bensì per legge, in virtù di una disciplina integralmente pubblicistica, ovvero del d.P.R. n. 692/1973, per quanto attinente al procedimento, e del d.lgs. n. 112/1999 (come integrato dall'art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv., con modif., dalla legge n. 225/2016), con riguardo ai rapporti intercorrenti fra soggetto impositore che forma i ruoli e l'Agente di riscossione;- che, sulla scorta di tale inquadramento, la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto il difetto assoluto di giurisdizione perché la domanda si porrebbe in contrasto con la disciplina speciale di cui agli artt. 19 e 20 del citato d. Igs. n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, non essendosi proceduto al preventivo esperimento (e a prescindere dagli esiti) del procedimento amministrativo previsto da dette norme, potendo il controllo di merito sull'esigibilità essere avviato dall'ente impositore solo dopo il decorso dei termini contemplati dall'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014; - che, in via gradata, la ricorrente ha prospettato l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione dovrebbe ritenersi essere stata esercitata dalla dall'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conseguire quanto asseritamente dovuto quale agente contabile nell'ambito della propria gestione e, quindi, ( ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica; 11/r) - che, in linea più subordinata, la ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d. Igs. n. 104/2010 (cd. c.p.a.), alla stregua del quale appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative a concessioni di pubblici servizi. Constatato: - che !l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, contestando l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ciò, in primo luogo, deducendo la sua qualità di soggetto di diritto privato, il cui patrimonio sociale non costituisce patrimonio dell'ente pubblico, aggiungendo che essa non riveste la qualifica di agente contabile, proprio per effetto della sua natura di soggetto di diritto privato, e che la controversia dalla stessa intentata non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici (il che avrebbe potuto giustificare la devoluzione della controversia alla giurisdizione contabile), bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'ADER - con riferimento all'introito delle somme dovute quali sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con derivante danno al patrimonio sociale della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale, per l'appunto, società azionaria di diritto privato, donde l'esclusone della configurazione di un danno erariale; - che, in definitiva, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha inteso sostenere l'appartenenza della controversia alla cognizione del giudice ordinario, sul presupposto che il rapporto intercorrente tra sé e l'ADER ha i contenuti di un rapporto con rappresentanza ex lege, la cui responsabilità è disciplinata e rientra, ai sensi dell'art. 1710 c.c., in quella del concessionario incaricato al recupero del credito, donde la configurabilità di una responsabilità di tipo contrattuale. Verificato: - che il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla base dell'argomentazione essenziale, premessa la natura pubblicistica della società controricorrente (quale società in house) e nel riportarsi alla precedente giurisprudenza di queste Sezioni unite, che l'agente o concessionario del servizio di riscossione, in quanto incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di ente pubblico, riveste la qualifica di agente contabile e, quindi, ogni controversia tra esso e l'ente impositore che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere appartiene alla giurisdizione contabile, dando luogo ad un "giudizio di conto". Considerato: - che, in effetti, la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha costantemente affermato il principio appena richiamato (v., tra le tante, le pronunce nn. 16014/2018, 22810/2020 e, da ultimo, 760/2022), ma questo collegio ritiene, tuttavia, opportuno richiedere un approfondimento all'Ufficio del Massimario su questa tematica di importante rilevanza, attinente alla generale delimitazione effettiva dei confini della giurisdizione contabile, con particolare riferimento alla individuazione di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza di un "giudizio di conto". A tal fine approfondirà gli elementi di giudizio utili a stabilire, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi della dottrina, quali siano gli ambiti del giudizio contabile in ordine ai casi in cui ADER sia incaricaPda un'azienda di proprietà pubblica di un'attività di recupero crediti derivanti da ruoli esattoriali e tra esse sorga contenzioso per asserito inadempimento nell'attività stessa. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 12 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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