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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 20138/2026

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s [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Firenze;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Prato;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torre del Greco;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torre del Greco;avverso la sentenza del 16/09/2025 del tribunale di Firenze;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore di parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di Firenze, applicava nei confronti di GattiKraus [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],primo la pena di anni 2 di reclusione, il secondo di anni 1 e mesi sei direclusione, per il terzo di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il quarto di mesi 8 direclusione, per il quinto di anni 2 di reclusione, per il sesto di mesi 6 direclusione, per il settimo di mesi 6 di reclusione, per l’ottavo di mesi 6 direclusione, per il nono di mesi 6 di reclusione, per il decimo di mesi 8 direclusione, per l’undicesimo di mesi 8 di reclusione, altresì ordinando a tutti ilripristino dello stato dell’ambiente e la bonifica dei luoghi.2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante ilproprio difensore, quale parte civile, deducendo un solo motivo di impugnazione.3.Deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, perl’omessa condanna degli imputati suindicati alla rifusione delle spese della partecivile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, a fronte di intervenuta costituzione della ricorrente quale partecivile, con deposito di nota spese rinvenibile in atti, come si evince dallasentenza impugnata e della omessa statuizione sulle spese, appare fondato, allaluce dell’indirizzo di legittimità per cui è ricorribile per cassazione, e nonemendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., lasentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta dicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicantevalutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità dellaliquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione.(Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, , Rv. 285804 - 01).

Ciò perché si tratta diemenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con ilricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicantevalutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordineall'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibilecompensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza diapplicazione di pena (così Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 - 01 cheha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendodisposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, avevaomesso la pronuncia sulle spese; conf.

Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020,) Rv.279833).2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio altribunale di Firenze limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della partecivile per nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spesedella parte civile con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze, in diversapersona fisica.[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Firenze;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Prato;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torre del Greco;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torre del Greco;avverso la sentenza del 16/09/2025 del tribunale di Firenze;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore di parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di Firenze, applicava nei confronti di GattiKraus [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],primo la pena di anni 2 di reclusione, il secondo di anni 1 e mesi sei direclusione, per il terzo di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il quarto di mesi 8 direclusione, per il quinto di anni 2 di reclusione, per il sesto di mesi 6 direclusione, per il settimo di mesi 6 di reclusione, per l’ottavo di mesi 6 direclusione, per il nono di mesi 6 di reclusione, per il decimo di mesi 8 direclusione, per l’undicesimo di mesi 8 di reclusione, altresì ordinando a tutti ilripristino dello stato dell’ambiente e la bonifica dei luoghi.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante ilproprio difensore, quale parte civile, deducendo un solo motivo di impugnazione.3.Deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, perl’omessa condanna degli imputati suindicati alla rifusione delle spese della partecivile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, a fronte di intervenuta costituzione della ricorrente quale partecivile, con deposito di nota spese rinvenibile in atti, come si evince dallasentenza impugnata e della omessa statuizione sulle spese, appare fondato, allaluce dell’indirizzo di legittimità per cui è ricorribile per cassazione, e nonemendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., lasentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta dicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicantevalutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità dellaliquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione.(Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, , Rv. 285804 - 01). Ciò perché si tratta diemenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con ilricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicantevalutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordineall'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibilecompensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza diapplicazione di pena (così Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 - 01 cheha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendodisposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, avevaomesso la pronuncia sulle spese; conf. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020,) Rv.279833).2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio altribunale di Firenze limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della partecivile per nuovo esame sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spesedella parte civile con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze, in diversapersona fisica.[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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