CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 05272/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2140/20 della Corte di appello di Milano del 26/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Monza il 21 maggio 2019 che aveva stabilito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito riportati. 2.1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La notificazione del decreto di citazione in appello è stata eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito di un tentativo di notifica esperito presso il domicilio dell'imputato sito in [OSCURATO:PERSONA] (Mi), v. Marconi, n. 36, dove lo stesso non veniva reperito "in quanto non risulta più qui da tempo". A seguito di tale tentativo, veniva attivata la procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, non venendo esperito ulteriore tentativo presso il nuovo indirizzo di residenza di Bulciago (Lc), v. Roma, n. 70, pur trattandosi di indirizzo definibile come noto, in quanto immediatamente conoscibile in base a consultazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della popolazione residente. 2.2. Violazione di legge in riferimento all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato via PEC al difensore ai sensi dell'art. 23 decreto - legge n. 149 del 2020, non è stata allegata la copia in arabo, lingua comprensibile all'imputato, nonostante la traduzione disposta dalla Corte territoriale e presente nel fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile 2. La censura formulata con il primo motivo è manifestamente infondata. Ai fini dell'esperibilità della procedura di notifica al difensore di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non è, infatti, necessaria alcuna altra attività da parte dell'organo notificatore, una volta che abbia accertato l'impossibilità di procedere alla notifica al domicilio conosciuto. Il principio è stato affermato in maniera espressa dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art.161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Sulle formalità che debbono precedere la notifica di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sono da ultimo tornate le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che, con sentenza del 25 novembre 2021 e con motivazione in corso di redazione, hanno affermato che 'nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2, 3 cod. proc. pen. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato al servizio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea ai sensi dell'art. 161, comma 4, prima parte cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.' (inform. prov. n. 20 del 2021 relativa al proc. n. 17964/21 R.G., ric. A.D.P.). 3. Anche la doglianza espressa con il secondo motivo appare manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 83, comma 14 del decreto - legge 17 marzo 1920 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata successivamente prorogata per effetto di altri provvedimenti adottati nell'emergenza da pandemia Covid-19, 'Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.' La previsione che la notifica si perfezioni mediante trasmissione dell'atto allo indirizzo di posta elettronica del difensore - il quale non necessita evidentemente di copia tradotta in lingua, diversa dall'italiano, comprensibile all'imputato - rende palese l'inconsistenza della censura, tanto più nel caso in cui, come quello in esame, l'atto tradotto era presente nel fascicolo processuale e l'imputato poteva averne conoscenza in vista della celebrazione dell'udienza.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass