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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42578/2021

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ t osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione, così riqualificata l'originaria contestazione di furto in abitazione consumato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa motivazione in merito al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che con i motivi d'appello l'imputato non si era lamentato del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, né aveva sollecitato, in conseguenza dell'eventuale accoglimento della invocata derubricazione del fatto, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., talchè non può lamentare in questa sede il difetto di motivazione su tali punti anche in riferimento al mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'appello.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ t osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione, così riqualificata l'originaria contestazione di furto in abitazione consumato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa motivazione in merito al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che con i motivi d'appello l'imputato non si era lamentato del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, né aveva sollecitato, in conseguenza dell'eventuale accoglimento della invocata derubricazione del fatto, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., talchè non può lamentare in questa sede il difetto di motivazione su tali punti anche in riferimento al mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'appello. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così