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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16049/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32535 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S22 A717M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L04 H501M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale di Salerno (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 385/2020, pubblicata in data 7 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32535/2020 Numero sezionale 4706/2022 L’I.A.C.P. di Salerno ha proposto opposizione all’esecuzione, ai Numero di raccolta generale 16049/2022Data pubblicazione 18/05/2022 sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecu- tivo promosso nei suoi confronti dal Comune di Capaccio (il quale ha pignorato le disponibilità dell’istituto debitore presso la [OSCURATO:SOCIETA].).

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Salerno.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Comune di Capaccio, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’I.A.C.P. di Salerno.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 7 aprile 2020.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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“sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez.

L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Non risultano idonei a superare le considerazioni di cui sopra gli argomenti esposti dall’ente ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: non vi è dubbio, infatti, che l’oggetto della presente controversia è co- stituito da una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nel corso di un processo ese- Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente, non han- no, quindi, alcun rilievo, ai fini dell’applicabilità del regime del- la sospensione feriale dei termini, né la natura del procedi- mento all’esito al quale si è formato il titolo esecutivo (nella specie, ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 confermata con sentenza definitiva della Corte di Ap- pello di Salerno, come esposto nel ricorso), né le ragioni poste a fondamento dell’opposizione (nella specie relative alla pre- scrizione del credito azionato per sorta capitale, oltre che al difetto di titolo esecutivo per gli interessi ed alla impignorabili- tà dei crediti pignorati, questioni tali ultime peraltro rimaste assorbite, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione delle stesse in favore del difensore della parte con- troricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricor- rente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32535 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S22 A717M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L04 H501M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale di Salerno (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 385/2020, pubblicata in data 7 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32535/2020 Numero sezionale 4706/2022 L’I.A.C.P. di Salerno ha proposto opposizione all’esecuzione, ai Numero di raccolta generale 16049/2022Data pubblicazione 18/05/2022 sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecu- tivo promosso nei suoi confronti dal Comune di Capaccio (il quale ha pignorato le disponibilità dell’istituto debitore presso la [OSCURATO:SOCIETA].). L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Salerno. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Comune di Capaccio, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’I.A.C.P. di Salerno. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 7 aprile 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32535/2020 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto Numero sezionale 4706/2022Numero di raccolta generale 16049/2022- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Data pubblicazione 18/05/2022 legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Non risultano idonei a superare le considerazioni di cui sopra gli argomenti esposti dall’ente ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: non vi è dubbio, infatti, che l’oggetto della presente controversia è co- stituito da una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nel corso di un processo ese- Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32535/2020 Numero sezionale 4706/2022 cutivo di espropriazione di crediti presso terzi instaurato ai Numero di raccolta generale 16049/2022Data pubblicazione 18/05/2022 sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c.. Contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente, non han- no, quindi, alcun rilievo, ai fini dell’applicabilità del regime del- la sospensione feriale dei termini, né la natura del procedi- mento all’esito al quale si è formato il titolo esecutivo (nella specie, ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 confermata con sentenza definitiva della Corte di Ap- pello di Salerno, come esposto nel ricorso), né le ragioni poste a fondamento dell’opposizione (nella specie relative alla pre- scrizione del credito azionato per sorta capitale, oltre che al difetto di titolo esecutivo per gli interessi ed alla impignorabili- tà dei crediti pignorati, questioni tali ultime peraltro rimaste assorbite, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione delle stesse in favore del difensore della parte con- troricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricor- rente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, Ric. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32535/2020 Numero sezionale 4706/2022 con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 16049/2022Data pubblicazione 18/05/2022 ro. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32535/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A
Sentenza Cassazione n. 16049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris