Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12833/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01R8B4Y ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, specificando (pag. 3) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen., è generico in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, che ha negato la continuazione in ragione della mancata individuazione di un unico disegno criminoso tra le condotte, le quali - poste in essere con modalità differenti e a distanza di un notevole lasso temporale -, non consentono, infatti, di ritenere i reati frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi re estensore Il/Preside e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01R8B4Y ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, specificando (pag. 3) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen., è generico in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, che ha negato la continuazione in ragione della mancata individuazione di un unico disegno criminoso tra le condotte, le quali - poste in essere con modalità differenti e a distanza di un notevole lasso temporale -, non consentono, infatti, di ritenere i reati frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi re estensore Il/Preside e
Sentenza Cassazione n. 12833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris