CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02823/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F IDIA S .r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, Via D ella P ineta S acchetti , 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Fontanella, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-GENZIA D ELLE E NTRATE - R ISCOSSIONE 13756881002, ope legis rappresentata e difesa dall’Avvocatura G enerale d ello S tato con sede in Roma, Via DeiPortoghesi 12,; -resistente - avverso la sentenza n. 3635/2019 della Corte d 'a ppello di R oma , depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dallaconsigliera A nnamaria C asadonte ; rilevato che 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi Fidia) proponeva in via principale querela di falso presso il T ribunale ordinario di Roma volta a contestare le sottoscrizioni apposte su sette avvisi di ricevimento di raccomandate con le quali [OSCURATO:PERSONA], quale agente della riscossione di Roma, le aveva notificato altrettante cartelle di pagamento. 2. Fidia contestava , in particolare , che le sottoscrizioni fossero imputabili all’allora rappresentante legale della società, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] essendo riferibili ad altri soggetti. 3.Il T ribunale dispon eva c.t.u. volta a verificare la falsità materiale delle firme, all’esito della quale si escludeva che le sottoscrizioni fossero da imputare alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto indicavano nominativi, scritti con grafia leggibile, di persone terze. 4. Il T ribunale con sentenza 19841/2016 rigettava la domanda di Fidia, argomentando che la firma era imputabile a terzi e quindi non costituiva un tentativo di falsificazione della sottoscrizione della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 5.Fidia spiegava appello avverso la predetta sentenza. 6.In particolare la società sosteneva che il mancato accertamento di un falso materiale era inidoneo a far venir meno la diversa ipotesi di falso ideologico, ipotesi verificatasi nel caso di specie in quanto l’ufficiale postale, nel momento della firma, aveva contrassegnatola casella ove era scritto “destinatario”. 7. Deduceva in particolare che il “destinatario” della corrispondenza di una persona giuridica deve necessariamente coincidere con il suo legale rappresentante e che nel caso di specie, avendo firmato un soggetto diverso , avrebbe dovuto essere contrassegnata diversa casella. 8. I l falso ideologico si sarebbe quindi concretato nell’aver e l’ufficiale giudiziario contrassegnato la casella con su scritto “destinatario”che presupponeva la identificazione del sottoscrittore nel rappresentante legale il quale , invece , non aveva apposto alcuna sottoscrizione. 9.La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame richiamando il principio interpretativo secondo cui in tema di notifica a persona giuridica, la legittimazione alla ricezione degli atti destinati all a stessa si presume in capo al consegnatario rinvenuto dall’ufficiale giudiziario presso la sede della persona giuridica ai sensi dell’articolo 145 cod. proc. civ.. 10.La C orte territoriale ha rileva to peraltro che tra le altre caselle contrassegnabili non risultava barrata quella recante l’indicazione “persona giuridica, legale rappresentante” sconfessando in tal modo sia l’esistenza di falso materiale che di quello ideologico. 11. La sentenza depositata il 31/5/2019 con cui la C orte d ’a ppello di Roma ha rigetta to il gravame è impugnata per cassazione da Fidia con ricorso notificato il 28/12/2019 e affidato ad un singolo motivo. 12. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Delle Entrate non ha svolto attività difensive, essendosi costituita tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. considerato che 13.Con il primo ed unico motivo di ricorso la società Fidia lamenta la violazione dell’art. 26 del D.P.R.602/1973, degli artt. 7- 14 della L. n. 890/1982, dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 221 cod. proc civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . 14. Assume la ricorrente che il giudice di appello abbia erroneamente interpretato tali norme là dove ha afferma to che l’aver contrassegnato la casella “destinatario” piuttosto che quella su cui era scritto “legale rappresentante” fosse elemento idoneo a escludere la sussistenza delfalso ideologico. 15. L a ricorrente afferma che sulla base delle norme citate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione SS.UU. 9962/2010), il falso ideologico non si sarebbe prodotto solo ove l’ufficiale giudiziario avesse espressamente indicato, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 890/1982, che la persona firmataria fosse soggetto diverso dal rappresentante legale della società. 16. Il motivo è infondato. 17. L a giurisprudenza citata dall’attore è estranea alla questione oggetto del presente ricorso in quanto fa riferimento al caso in cui la firma apposta sull’avviso di ricevimento sia illeggibile (Cass. SS.UU. 9962/2010),mentre nel caso di specie, come emerge da lla ctu mai contestata dalla ricorrente, la grafi a è leggibile e riconoscibile. 18.Ai sensi del disposto dell’art. 145 cod. proc. civ. sulla notifica a persona giuridica, come interpretat o dalla C orte , la consegna ad una persona fisica diversa dal rappresentante legale della persona giuridica destinataria è considerata come effettuata qualora l’avviso di ricevimento sia firmato da un soggetto che si trovi presso gli uffici della società (Cass.10694/2020, Cass 32981/2018). 19. L a ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che i soggetti che hanno firmato gli avvisi di ricevimento non fossero presenti presso gli uffici della società. 20. I l contrassegnare la casella su cui è scritto “ destinatario ” non può di per sè costituire un falso ideologico se il soggetto che ha firmato si trovava nei locali della società tanto da far presumere una legittimazione a ricevere la corrispondenza dell’indicato destinatario. 21. Il ricorso è dunque respinto. 22. Nulla è d ovuto per le spese atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia dell’entrate. 23. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovut