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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00189/2024

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30572‒2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Maurizio LOGOZZO e Giuseppe prof.

MARINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - Oggetto: Tributi– accise energia elettrica – rimborso avverso la sentenza n. 1113/05/2018 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento prot. n. 26218/RU del 5 settembre 2012 con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva rigettato l’istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. di rimborso del credito d’imposta sull’addizionale provinciale sull’energia elettrica risultante dalla dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2006, presentata in data 17/02/2007, e dalla dichiarazione relativa all’anno 2008, presentata in data 27/03/2009 per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2008, che la società contribuente aveva dedotto di non poter compensare negli anni successivi per cessazione dei consumi nella provincia di Ravenna e per effetto dell’abrogazione dell’imposta ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011, art. 18, comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’amministrazione doganale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «l’indebito versamento può essere reclamato nel biennio dal pagamento (testo originario del D.Lgs. 504/95) oppure dalla data di presentazione della dichiarazione (testo successivamente modificato) mentre il conguaglio “ordinario” non soggiace a tale limite».

Inoltre, la CTR riteneva inapplicabile al caso di specie anche il termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 stante «il venir meno della addizionale» per effetto dell’abrogazione della stessa ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorsoe memoria.Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995.

Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla CTR nella sentenza impugnata, «il credito che emerge dalla dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica può essere portato in detrazione dai successivi versamenti in acconto o, in alternativa, chiesto a rimborso entro il limite temporale previsto dal comma 2, del citato art. 14, non potendosi né considerare sine die la possibilità di scomputo del credito, né equiparare la presentazione di una dichiarazione annuale con esposizione di un credito ad un’istanza di rimborso».

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011.

Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a far riferimento all’esigenza per la parte contribuente di ricorrere all’istanza di rimborso a seguito dell’abrogazione dell’accise provinciale sull’energia elettrica, che invece non era menzionata nell’istanza e che in ogni caso non aveva rilevanza in quanto l’abrogazione eraoperante dal 1° gennaio 2012, ovvero in data successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso.

3. Ritiene ilCollegio che la peculiarità della questione controversa rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30572‒2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Maurizio LOGOZZO e Giuseppe prof. MARINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - Oggetto: Tributi– accise energia elettrica – rimborso avverso la sentenza n. 1113/05/2018 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento prot. n. 26218/RU del 5 settembre 2012 con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva rigettato l’istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. di rimborso del credito d’imposta sull’addizionale provinciale sull’energia elettrica risultante dalla dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2006, presentata in data 17/02/2007, e dalla dichiarazione relativa all’anno 2008, presentata in data 27/03/2009 per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2008, che la società contribuente aveva dedotto di non poter compensare negli anni successivi per cessazione dei consumi nella provincia di Ravenna e per effetto dell’abrogazione dell’imposta ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011, art. 18, comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’amministrazione doganale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «l’indebito versamento può essere reclamato nel biennio dal pagamento (testo originario del D.Lgs. 504/95) oppure dalla data di presentazione della dichiarazione (testo successivamente modificato) mentre il conguaglio “ordinario” non soggiace a tale limite». Inoltre, la CTR riteneva inapplicabile al caso di specie anche il termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 stante «il venir meno della addizionale» per effetto dell’abrogazione della stessa ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorsoe memoria.Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla CTR nella sentenza impugnata, «il credito che emerge dalla dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica può essere portato in detrazione dai successivi versamenti in acconto o, in alternativa, chiesto a rimborso entro il limite temporale previsto dal comma 2, del citato art. 14, non potendosi né considerare sine die la possibilità di scomputo del credito, né equiparare la presentazione di una dichiarazione annuale con esposizione di un credito ad un’istanza di rimborso». 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a far riferimento all’esigenza per la parte contribuente di ricorrere all’istanza di rimborso a seguito dell’abrogazione dell’accise provinciale sull’energia elettrica, che invece non era menzionata nell’istanza e che in ogni caso non aveva rilevanza in quanto l’abrogazione eraoperante dal 1° gennaio 2012, ovvero in data successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso. 3. Ritiene ilCollegio che la peculiarità della questione controversa rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione
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