CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 26370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brindisi, difensore di fiducia delricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 6 marzo 2026, il Tribunale di Lecce ha respinto larichiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. delTribunale di Brindisi del 09/02/2026, con la quale è stata applicata la misuradegli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 1, 609-ter, comma 1, n. 5-bis,e comma 2, 609-septies, comma 4, n. 1, 61, n. 11-quinquies, cod. pen., peraver costretto a subire atti sessuali le minorenni infraquattordicenniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alunne frequentanti l’Istitutoscolastico ove il ricorrente svolgeva attività lavorativa di collaboratore scolastico.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare non aveva proceduto ad unautonomo e completo scrutinio delle censure difensive articolate nell’istanza diriesame e nella memoria difensiva, con particolare riferimento: a) allecontraddizioni interne e reciproche nelle dichiarazioni delle persone offese,puntualmente evidenziate dalla difesa; b) alla carenza di riscontri esterni idonei arafforzare l’attendibilità intrinseca delle accuse; c) alla possibile influenza difattori suggestivi ed alla ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in tema di qualificazionegiuridica e di ipotesi attenuata ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen.Deduce la difesa che il Tribunale cautelare aveva rigettato la riqualificazionedei fatti ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen., prospettata dal ricorrente,limitandosi a richiamare la gravità astratta dei reati contestati e la qualifica diminori delle persone offese, senza un’analisi puntuale delle modalità concretedelle condotte e senza confrontarsi con gli argomenti difensivi, secondo cui lemodalità concrete delle condotte, il contesto relazionale, l’assenza di violenzafisica in senso stretto e altri elementi fattuali potessero giustificare l’applicazionedell’ipotesi attenuata.Per cui la misura coercitiva applicata era parametrata ad una gravitàastratta non correttamente verificata, con conseguente incidenza sul giudizio diproporzionalità e sulla stessa legittimità della restrizione della libertà personale.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare aveva ritenuto sussistente ilpericolo di reiterazione, senza indicare specifici elementi fattuali attuali ed idoneia fondare tale giudizio e senza considerare: a) l’intervenuta cessazione di ognicontatto con le persone offese; b) il mutamento del contesto familiare, lavorativoe sociale; c) l’assenza di ulteriori episodi successivi ai fatti contestati; d)l’assenza di precedenti specifici.Precisa la difesa che il ricorrente, sessantasettenne, oltre a svolgere laprofessione di collaboratore scolastico da circa 34 anni, con un percorsolavorativo esente da ogni problematica, sia amministrativa che penale, è anchesoggetto fragile, poiché attinto da diverse patologie che lo hanno portato alriconoscimento di una pesante invalidità dell’85%, nonché figlio unico tenutoall’assistenza dell’anziana madre di circa 90 anni che vive da sola.Aggiunge la difesa che il ricorrente vive, unitamente alla moglie ed al figlio,in XXXXXX, quindi lontano dal luogo di lavoro teatro dei fatti, e, a seguito dellavicenda, oltre ad essere stato trasferito in altro plesso della stessa scuola al finedi non avere più alcun contatto con le persone offese, era anche stato sospesocautelarmente dal servizio, rendendo così impossibile la reiterazione dei reaticontestati, ed era prossimo ad andare in pensione, così da non avere più contatticon il corpo scolastico nel suo complesso.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione per violazione dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualitàdella misura ex art. 275 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare aveva confermato la misuradegli arresti domiciliari, con mezzo elettronico di controllo, senza svolgere uneffettivo confronto con le misure meno afflittive proposte dalla difesa - vale adire obbligo di dimora, divieto di avvicinamento, con prescrizioni specifiche -,limitandosi ad affermarne in modo generico l’inidoneità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidataaffermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021,Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui lanozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi nondevono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., manon il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede laprecisione e concordanza degli indizi.Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Cortealcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrandoanche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate,trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui èstata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Ilcontrollo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato alfine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicitàevidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra letante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, il primo motivo,incentrato sulla sussistenza della gravità indiziaria, è inammissibile, avendo ilTribunale cautelare ritenuto che la difesa non aveva mosso censure specifiche suigravi indizi di colpevolezza.Tale affermazione non risulta specificamente contestata in ricorso, sicchè ledoglianze sul punto devono ritenersi inammissibili per aspecificità.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Deve, infatti, rilevarsi che il giudizio formulato dal Tribunale del riesamesulla qualificazione giuridica e sulla non configurabilità della circostanzae di omessa motivazione, avendo il Tribunale cautelare, adeguatamente e senzavizi logici, correttamente valutato, sulla base delle dichiarazioni delle personeoffese minori, sottoposte a perizia da un’esperta psicologa nominata dal G.I.P.,nonché di quanto riferito dalle insegnanti e dai rispettivi genitori, le ripetutecondotte poste in essere dall’indagato, consistite nell’aver ripetutamente e congesti improvvisi e repentini abbracciato le ragazze e toccatele da sopra degliindumenti all’altezza delle zone erogene (seno, fianchi, gambe, sedere), in dueoccasioni infilando la mano sotto i vestiti ed agendo talvolta anche in presenza dialtre alunne minorenni che assistevano alla condotta sessuale.L’ordinanza impugnata descrive analiticamente gli elementi acquisiti,dissentendo dall’invocato riconoscimento della attenuante speciale con ampia ediffusa motivazione, ravvisando plurime condotte di violenza sessuale aggravatae continuata, precisando che trattavasi di condotte di chiara invasione della sferasessuale di un numero rilevante di giovanissime ragazze, con abuso dellarelazione di fiducia e di amicizia intessuta dall’indagato, peraltro all’interno di unistituto scolastico, lungo un arco temporale ampio e a cadenza pressochèquotidiana, con delle conseguenze, per le persone offese, in termini di stati diansia, smarrimento, incredulità, vergogna, financo colpevolizzazione rispetto aeventuali loro comportamenti.L’affermazione si pone in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondocui, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cuiall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazioneglobale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il gradodi coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, lesue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anchein termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su sogliedi gravità lievi, così da potere ritenere che la libertà sessuale della personaoffesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato allastessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, mentre, aifini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B.,Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv.259196).E, con riferimento alla reiterazione delle condotte di abuso, è stato precisatoche il riconoscimento della invocata attenuante, nel caso di più fatti incontinuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne, richiede cheogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche unfatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato,comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così dacomportare l'esclusione dell'attenuante speciale (Sez. 3, n. 49308 del24/11/2022, P., Rv. 283913), anche perché la reiterazione delle condotte èsintomatica dell'intensità del dolo in capo all'agente ed è espressione di unacompressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile conun giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep.2019, S., Rv. 275693; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, M., Rv. 268063; nellostesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 1768 del 03/12/2025, dep. 2026, F., nonmass.).La esposta ricostruzione dei giudici della cautela, che conclude nel senso chel’avvenuta reiterazione degli abusi da parte di un adulto in danno di minorenni,proprio perché diretti in danno di adolescenti nella fase più critica del lorosviluppo psicofisico, determina rischi di ricadute negative sul pianodell’evoluzione psicologica e comportamentale, anche a prescindere dalla provadell’attuale esistenza di una compromissione, è, dunque, il frutto di unaesauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, tenutoanche conto dell’indirizzo di legittimità secondo il quale, in tema di reati contro lalibertà sessuale, deve escludersi la configurabilità dell'attenuante della minoregravità del fatto nel caso in cui la condotta sia stata tenuta ai danni di unaminore nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato ela vittima (Sez. 3, n. 43623 del 20/06/2018, S., Rv. 274061).3. Manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso,incentrati sulla insussistenza delle esigenze cautelari e sul criterio di scelta dellamisura, perchè meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate edisattese dal Tribunale cautelare con motivazione immune dai denunciati vizi.3.1. Il Tribunale, nel richiamare l’ordinanza genetica del giudice per leindagini preliminari, che si pone in rapporto di reciproca complementarità conl’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv.205257), ha ritenuto imprescindibile, a fini di contenimento, una misuracustodiale di tipo domiciliare, e fondato, senza vizi logici, il pericolo di recidiva suspecifici elementi confermativi di tale pericolo, vale a dire sulla circostanza chel’indagato avesse agito, in ogni occasione, con spregiudicata astuzia,approfittando della condizione di vulnerabilità delle vittime ed abusando dellafiducia riposta nella sua figura con inquietante facilità, essendosi i toccamentisviluppati sistematicamente quasi ogni giorno per un anno, con totale perdita dicontrollo da parte dell’uomo, pronto a sfruttare, non appena possibile, occasionipropizie, precisando come le critiche sollevate dalla difesa, tendenti a mettere inevidenza il percorso lavorativo dell’indagato, corretto ed esente da qualsiasicensura, nonché la condizione di soggetto fragile, trasferito infine in altro plessoscolastico e comunque prossimo al pensionamento (circostanza quest’ultimaribadita in udienza), non fossero tali da incidere sul ritenuto pericolo direiterazione del reato, tenuto conto che tali circostanze avevano un valoreneutro, non avendo impedito la commissione dei fatti.Sulla base degli indicati elementi, pertanto, rispetto ai quali le contestazionidifensive si pongono in termini di mero dissenso, l’ordinanza impugnata hacongruamente motivato sulla sussistenza delle esigenze di cautela sociale, inlinea con gli orientamenti di legittimità, dovendosi ricordare come il pericolo direcidiva debba essere riferito alla commissione non solo dei reati che offendono ilmedesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza dinatura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887del 25/09/2019, I., Rv. 277392).3.2. Nel descritto contesto, congrua è anche la valutazione di adeguatezzadella misura cautelare della custodia domiciliare, mentre assolutamente inidoneasarebbe risultata una misura prescrittiva, avendo il Tribunale logicamentesottolineato che le condotte di abuso, poste in essere dall’indagato su noveragazze minorenni, lascia desumere la presenza di un’ossessione che l’uomoaveva dimostrato di non saper contenere, rimarcando, quindi, la necessità diprecludere, al momento, che l’indagato potesse non solo entrare in contatto conle nove persone offese, ma anche porsi alla ricerca di ulteriori occasioni persoddisfare i propri impulsi sessuali.Il percorso argomentativo seguito dal giudice cautelare appare dunquecorretto, dovendosi ribadire in proposito, come già detto, che l'ordinamento nonconferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazionedell’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del Tribunalechiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.