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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 33362/2022

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seguente' ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 11/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa ad esito di giudizio abbreviato in data 15/07/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) (artt. 81 cpv., 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, 582 e 585 cod. pen.), B) (artt. 110 cod. pen., artt. 10, 12, 14 della L. 497/74, art. 61, n.2 cod. pen.), C) (art. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'insussistenza di un contegno collaborativo, ricavata dalla "plateale inattendibilità della versione dei fatti proposta dal prevenuto, il ruolo assunto nella dinamica dei fatti • dall'imputato, il quale ha fornito un contributo rilevante e decisivo ai fini della buona riuscita dell'iniziativa criminosa.

Peraltro, la Corte d'appello ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili con riguardo alla personalità dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che le modalità dei fatti oggetto di imputazione denotavano la ragguardevole pericolosità sociale del prevenuto, e che lo stesso era già gravato da tre condanne definitive (pag. 11 della sentenza impugnata).

Infine, rileva precisare come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163).

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Peraltro, il ricorso risulta privo della necessaria specificità nonché riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dellà somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente' ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 11/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa ad esito di giudizio abbreviato in data 15/07/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) (artt. 81 cpv., 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, 582 e 585 cod. pen.), B) (artt. 110 cod. pen., artt. 10, 12, 14 della L. 497/74, art. 61, n.2 cod. pen.), C) (art. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'insussistenza di un contegno collaborativo, ricavata dalla "plateale inattendibilità della versione dei fatti proposta dal prevenuto, il ruolo assunto nella dinamica dei fatti • dall'imputato, il quale ha fornito un contributo rilevante e decisivo ai fini della buona riuscita dell'iniziativa criminosa. Peraltro, la Corte d'appello ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili con riguardo alla personalità dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che le modalità dei fatti oggetto di imputazione denotavano la ragguardevole pericolosità sociale del prevenuto, e che lo stesso era già gravato da tre condanne definitive (pag. 11 della sentenza impugnata). Infine, rileva precisare come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Peraltro, il ricorso risulta privo della necessaria specificità nonché riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dellà somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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