CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 28768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato a a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale/imprenditoriale disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante regionale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione criminale finalizzata alla commissione dei reati di falso, accessi abusivi a sistemi informatici, false prescrizioni mediche; dette condotte sarebbero state funzionali a commettere truffe in danno del [OSCURATO:PERSONA] nazionale., nonché di una serie di delitti fine. 1Aragona, in particolare, nella qualità di rappresentante regionale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avrebbe "conosciuto e appoggiato" le strategie criminali del gruppo riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del settore di ossigeno terapia, accordandosi e informandosi con il capo promotore delle strategie criminali in ordine all'operato dei medici specialisti deputati a redigerdi falsi piani terapeutici; in tal modo l'indagato avrebbe aumentato il fatturato della ViÚI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. favorendo la sua imposizione sul mercato della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e dunque della aziende concorrenti e del corretto funzionamento del mercato concorrenziale (così l'imputazione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] . 2.1. Sarebbe viziato l'assunto del Tribunale secondo cui, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, le esigenze cautelari, tuttavia, non sarebbero più attuali o proporzionate. In tal senso il Tribunale avrebbe erroneamente argomentato valorizzando: - il fatto che l'ultimo delitto di accesso abusivo sarebbe stato commesso nel mese di febbraio 2024 e che il ricorrente sarebbe stato sospeso dal servizio da parte della società del farmaco da cui dipendeva; - che vi erano stati interventi regionali volti a regolamentare in senso restrittivo i margini di flessibilità nella gestione dei procedimenti; - la sostanziale irrilevanza delle conversazioni captate successivamente al 2024 perché queste, pur avendo valenza sul piano indiziario, non sarebbero dimostrative della persistenza di un canale operativo in capo all'indagato. 2.2. Assume invece il Procuratore ricorrente che: a) il reato associativo era stato contestato dall'anno 2019 fino all'attualità e che nessun elemento sarebbe davvero dimostrativo della cessazione della permanenza e del vincolo associativo; b) proprio l'esito delle perquisizioni eseguite prima della notifica dell'avviso di interrogatorio preventivo avrebbero dimostrato come la ditta [OSCURATO:PERSONA] continuasse la sua collaborazione di natura illecita con la [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era responsabile commerciale per la [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe ancora attuale il rischio di prosecuzione dell'attività criminale, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Tribunale della libertà, che avrebbe revocato le misure interdittive nei confronti di altri sanitari e farmacisti inseriti nel sistema illecito e disposto il dissequestro della ditta [OSCURATO:PERSONA] con conseguente conferimento della procura speciale da parte di [OSCURATO:PERSONA]- ristretto agli arresti domiciliari-ad altro soggetto per la prosecuzione della gestione dell'attività di impresa. Si aggiunge che: 2a) all'esito dell'accesso compiuto in via Padova a [OSCURATO:PERSONA] - sede della società [OSCURATO:PERSONA] - i militari del Nas e l'amministratore giudiziario avevano accertato come i locali perquisiti fosse nella comune disponibilità della società in questione e proprio della [OSCURATO:SOCIETA]; una circostanza anomala, si aggiunge, tenuto conto che la prima era l'appaltatrice e la seconda l'appaltante; b) l'amministratore giudiziario aveva riferito non solo delle difficoltà di distinguere i locali, ma anche che ai recapiti telefonici della [OSCURATO:SOCIETA] rispondessero i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e che questi svolgessero attività proprie della appaltante; detti elementi, si aggiunge, rafforzerebbero l'assunto per cui vi sarebbe stata una comunanza di interessi funzionale alt massimizzazione dei profitti illeciti; c) la sospensione dal servizio per ragioni disciplinari sarebbe autonoma da quella cautelare. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'indagato, in cui, oltre a segnalare l'inammissibilità e, comunque, la infondatezza del ricorso - soprattutto quanto al tema delle esigenze cautelari - si evidenzia come questo sia fondato anche su elementi successivi alla formulazione della domanda cautelare e non posti a disposizione della difesa; in tal senso, si fa riferimento agli esiti delle perquisizioni locali, a cui il Procuratore ricorrente ha fatto riferimento, in relazione ai quali, tuttavia, nessun avviso sarebbe stato comunicato: dunque, si tratterebbe di atti non utilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari 3ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. In particolare, quanto al pericolo di recidiva, la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Il pericolo di recidiva deve essere valutato in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della misura, gli sviluppi del "fatto", le finalità perseguite. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione della pericolosità del soggetto i cui diritti devono, tuttavia, essere sacrificati nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica devono, dunque, assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita", giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione dei diritti fondamentali qualitativamente o quantitativamente eccessiva rispetto alla funzione che quella misura deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale. 43. Il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo costruito una motivazione fondata sostanzialmente, da una parte, sulla collocazione temporale della cessazione degli accessi abusivi al sistema informatico, e, dall'altra, sulle iniziative "dell'azienda di appartenenza" consistenti nella sospensione dell'indagato e nella revisione delle procedure interne. 4. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. È indubbiamente vero che spetta al pubblico ministero di provare e al giudice di accertare l'attualità del vincolo associativo, quantomeno in termini di apparenza indiziaria, soprattutto in considerazione della natura delle associazioni per delinquere di tipo comune che, a differenza di quelle terroristiche e mafiose, non si basano, per comune esperienza, su vincoli intersoggettivi caratterizzati dalla sudditanza e soggezione, bensì sulla comunione di intenti nella generica programmazione di attività delittuose (cfr., Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 - dep. 2018, Busillo, Rv. 272153; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). E tuttavia, una valutazione compiuta deve esserci. Al di là dei profili di utilizzabilità segnalati dal ricorrente, se ciò che il Tribunale avrebbe dovuto valutare è, come detto, la potenzialità criminale dell'indagato, la sua persistenza e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare era chiamata a neutralizzare, la motivazione è viziata perché obiettivamente parziale, perché, in particolare, non tiene adeguatamente conto del fatto che all'odierno indagato, a differenza di altre posizioni processuali per le quali pure il Tribunale ha revocato la misura cautelare, sono contestate non singole condotte scisse dal contesto criminale organizzato per il quale si procede, quanto, piuttosto, un ruolo organico, stabile, strutturato all'interno dell'associazione per delinquere in questione. Un coinvolgimento obiettivamente più grave, sia quanto alla gravità dei fatti, sia, soprattutto, quanto alla valutazione della personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA], che impone di considerare i rapporti personali tra l'indagato e gli altri correi, le potenzialità criminali dello stesso indagato, il rischio che questi possa, in qualche modo, tornare ad avere relazioni, o anche solo contatti, con quel contesto o con altri contesti criminali. La valutazione dello spessore criminale dell'indagato non può scolorire fino al punto di equiparare, come sostanzialmente è stato fatto nella specie, posizioni individuali diverse, comportamenti non sovrapponibili, condotte differenti. 5. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto. Il Tribunale, applicherà i principi indicati e valuterà se davvero le originarie esigenze cautelari siano nella specie cessate. 5 P.Q.M