CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15000-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza depositata il 4 novembre 2019, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ad avviso di addebito, notificato dall'INPS, relativo ai contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l'ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto al reddito percepito quale agente di commercio, ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società; la Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi di capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza, è stata comunicata alla parte; Considerato che : con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, recante conversione in legge del D.L. n. 384 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall'odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altre società (denominate [OSCURATO:SOCIETA]. e l'EXPLORER s.r.1.) non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; il motivo è infondato; questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o Ric. 2020 n. 15000 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. nn. 10426 del 2018; 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 3829, 3637, 18594 e 19001 del 2020; 4180 del 2021, 14634 del 2021). tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all'iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lett. b), così come sostituito della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure in quello della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, dal momento che la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (così la lett. c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talchè eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, con riguardo alla .c. 2020 n. 15000 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno reso la prescritta dichiarazione.; tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% e accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.[OSCURATO:PERSONA] ariH,eone 31TATO l,,g.p2h2PA A tfj oggi, CANCELLIERE k