CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20191/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al (7,2 ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cratilo di Atene, n. 31 - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9065/2020, pubblicata in data 24 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di sentenza n. 3953/09 della Corte d'appello di Roma, effettuò tre pignoramenti presso terzi, dai quali scaturirono distinte procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Roma. Definita la prima procedura con ordinanza di assegnazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione all'esecuzione nelle altre due procedure, eccependo, nella seconda, l'estinzione del credito vantato dalla procedente per compensazione con crediti per spese processuali da essa vantati in forza di altre sentenze,' e, nella terza procedura, l'estinzione del credito a seguito dell'assegnazione disposta nella prima procedura, oltre che l'erroneo computo delle spese precettate. Riunite le procedure esecutive, non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, venne introdotto il giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. Riassunti i giudizi di opposizione, il Giudice di pace di Roma concluse che [OSCURATO:PERSONA] avesse abusato dei mezzi di espropriazione, per avere posto in essere più pignoramenti in forza dello stesso titolo esecutivo; e la condannò al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.. 2. La pignorante ha proposto gravame avverso detta decisione ed il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente l'appello, ha dichiarato l'insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di proseguire le esecuzioni, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.In particolare, il Tribunale, dando atto che nella prima procedura intrapresa era stata emessa ordinanza di assegnazione, definita dal giudice che l'aveva adottata come integralmente satisfattiva del credito, ha osservato che, in applicazione del principio della vicinanza dell'onere della prova, la introduzione di una nuova procedura nei confronti del debitore esecutato nonostante la precedente assegnazione facesse sorgere in capo al creditore l'onere di fornire la prova negativa di non avere ricevuto il pagamento del terzo e le ragioni per cui non lo aveva ricevuto; ciò al fine di non consentire che il creditore che aveva ottenuto l'assegnazione in proprio favore promuovesse o proseguisse altre azioni esecutive nei confronti dell'originario debitore, con inevitabile aggravio delle spese di esecuzione. Ritenendo, quindi, fondata l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo successivamente all'esecuzione dei pignoramenti intervenuta una causa estintiva del credito, il giudice d'appello ha dichiarato insussistente il diritto della Tralicci di proseguire le esecuzioni forzate intraprese nei confronti del debitore esecutato. 3. Avverso detta sentenza, la Tralicci propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. In controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., per omessa produzione, da parte della ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, con relata di notificazione. L'eccezione va disattesa. Nel ricorso è stato dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30 giugno 2020, ma, sebbene risulti non ottemperato l'onere di deposito della relativa relata di notifica, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile, risultando, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato della ricorrente, in data 30 luglio 2020, ossia entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi ritenere assicurato lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 3, 28/06/2018, n. 17020; Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386; Cass., sez. 6-2, 07/06/2021, n. 15832). 2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. con riguardo all'art. 2928 c.c. - 115 e 116, 55 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza gravata là dove si afferma che l'ordinanza di assegnazione del 10 maggio 2010 costituisse causa di estinzione del credito e, quindi, del diritto di proseguire le ulteriori procedure esecutive già azionate. Rappresenta, al riguardo, che il giudice di merito non ha mai fatto riferimento all'effettivo pagamento delle somme staggite con l'ordinanza di assegnazione, ma soltanto al mero fatto della sua emissione, e che neppure la [OSCURATO:SOCIETA]. ha mai eccepito il pagamento delle somme assegnate, né allegato alcuna prova in tal senso; con la conseguenza che l'effetto estintivo del credito non può farsi discendere dalla mera emissione dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., in difetto di prova della soddisfazione effettiva del credito. 2. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c. - omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.», la ricorrente lamenta che il giudice di appello, nonostante la parziale fondatezza dell'appello, l'ha condannata al pagamento delle spese relative al primo ed al secondo grado di giudizio, in violazione delle norme evocate in rubrica. 3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la riduzione della domanda quale causa integrante una soccombenza reciproca. Avanza, infine, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo sussistente un contrasto tra le sezioni semplici sul disconoscimento dell'efficacia pro so/vendo dell'ordinanza di assegnazione delle somme e sulla facoltà di azionare più azioni esecutive fino al soddisfacimento totale del credito. 4. Preliminarmente, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio non hanno, infatti, partecipato i terzi pignorati, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessari. 4.1. Con una recente pronuncia (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533), questa Corte, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza. A tale approdo questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di «interesse» è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.). Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). 4.2. A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità. Peraltro, nel caso di specie, sussiste evidentemente l'interesse dei terzi a partecipare al giudizio, se si considera che si discute, tra l'altro, dell'eventuale estinzione del credito azionato in sede esecutiva per effetto dell'avvenuto pagamento delle somme assegnate con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. 4.3. Il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l'orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644).E tanto esclude, intuitivamente, che possano essere presi in considerazione i singoli motivi di ricorso e, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giud