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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06749/2023

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26712-2021 proposto . la: [OSCURATO:PERSONA], domiciliar ) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA e ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente 311tro INPS -[OSCURATO:PERSONA], in 'persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i\ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 0)2 avverso la sentenza n. 1045/2021 della CORTE D \PPELLO di BARI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa sv ilta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere R Aai7ore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 26712 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- Adunanza camera le del 22 dicembre 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffi. 47) r.g. n. 26712/2021 - [OSCURATO:PERSONA]:0- INPS La corte d'appello di Bari, con sentenza del 28 maggio 2021, ha accolto l'appello (promosso da [OSCURATO:PERSONA] solo in punto di spese) avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso avente ad oggetto il pagamento della differenza non corrisposta sulla indennità di disoccupazione agricola, qual_e 0.T.D. per l'anno 2014 (il tribunale aveva liquidato euro 180 per spese legali da rimborsare all'attore vittorioso); la corte territoriale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato l'Inps al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in curo 475,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 0 o, I.v.a. e c.p.a., compensando, tuttavia, integralmente, le spese del secondo grado di giudizio, in ragione delniscrivibilità dell'errore al giudice e non alla parte appellata soccombente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]: l'INPS ha resistito con controricors(.

Con unico motiv ), proposto ai sensi dell'art. 360, primo commi, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.c., 17)._‘r aver la corte territoriale compensato le spese del giudizio di secondo grado, ti-enendo che l'erronea quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure non potesse essere imputata alla parte soccombente.

Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la compensazione delle spese è stata fatta senza moti-o legittimo, atteso da un lato che, nella specie, l'assistito era totalmente vittorioso e, dall'altro lato che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato non integrano gli estremi delle ragioni cui la norma dell'art. 92 c.p.c. -nel testo vigente ratione temporis, anche all'esito di Corte cost. sentenza n. 77 del 19 aprile 2018- subordina la compensazione delle spese.

Nel caso di specie, invero, la liquidazione in violazione dei minimi delle spese del giudizio di primo grado, ascrivibile al giudice di quel grado e non alla parte, non è valido motivo per compensare le spese del giudizio di appello proposto — fondatamente- av \-erso quella pronuncia sulle spese.

La sentenza impugnata deve essere dunqu zassata limitatamente ;il capo delle spese, in accoglimento del motivo di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'apft [lo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impì: ;nata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia la causa alla stessa corte d'ai - iello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26712-2021 proposto . la: [OSCURATO:PERSONA], domiciliar ) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA e ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente 311tro INPS -[OSCURATO:PERSONA], in 'persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i\ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 0)2 avverso la sentenza n. 1045/2021 della CORTE D \PPELLO di BARI, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa sv ilta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere R Aai7ore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 26712 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- Adunanza camera le del 22 dicembre 2022 — Pres. Leone, rel. Buffi. 47) r.g. n. 26712/2021 - [OSCURATO:PERSONA]:0- INPS La corte d'appello di Bari, con sentenza del 28 maggio 2021, ha accolto l'appello (promosso da [OSCURATO:PERSONA] solo in punto di spese) avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso avente ad oggetto il pagamento della differenza non corrisposta sulla indennità di disoccupazione agricola, qual_e 0.T.D. per l'anno 2014 (il tribunale aveva liquidato euro 180 per spese legali da rimborsare all'attore vittorioso); la corte territoriale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato l'Inps al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in curo 475,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15 0 o, I.v.a. e c.p.a., compensando, tuttavia, integralmente, le spese del secondo grado di giudizio, in ragione delniscrivibilità dell'errore al giudice e non alla parte appellata soccombente. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]: l'INPS ha resistito con controricors(. Con unico motiv ), proposto ai sensi dell'art. 360, primo commi, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.c., 17)._‘r aver la corte territoriale compensato le spese del giudizio di secondo grado, ti-enendo che l'erronea quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure non potesse essere imputata alla parte soccombente. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la compensazione delle spese è stata fatta senza moti-o legittimo, atteso da un lato che, nella specie, l'assistito era totalmente vittorioso e, dall'altro lato che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato non integrano gli estremi delle ragioni cui la norma dell'art. 92 c.p.c. -nel testo vigente ratione temporis, anche all'esito di Corte cost. sentenza n. 77 del 19 aprile 2018- subordina la compensazione delle spese. Nel caso di specie, invero, la liquidazione in violazione dei minimi delle spese del giudizio di primo grado, ascrivibile al giudice di quel grado e non alla parte, non è valido motivo per compensare le spese del giudizio di appello proposto — fondatamente- av \-erso quella pronuncia sulle spese. La sentenza impugnata deve essere dunqu zassata limitatamente ;il capo delle spese, in accoglimento del motivo di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'apft [lo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impì: ;nata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia la causa alla stessa corte d'ai - iello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22
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