CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34774/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2015 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura nuova rispetto all'appello, che ha avuto a oggetto solo il trattamento sanzionatorio e la recidiva, e generica perché non sottopone ad analisi critica gli argomenti della sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] etta Ros• ' tNA, Pf\ - DE.PnSIT