Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 47277/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 dicembre 2022; che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 7 luglio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 110.977,77 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 291 bis e 291 ter del d.P.R. n. 43 dei 1973, accertato.in Palermo il 20 gennaio 2020; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla conferma dei giudizio di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato perché ampiamente generico, non confrontandosi la difesa con ie pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono state adeguatamente ii:Listrate sia ie risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità (verbali di arresto, perquisizione e sequestro del personale della Guardia di Finanza di Palermo e ammissione dell'addebito da parte di Lusitano in sede di convalida di arresto, non avendo peraltro !Imputato contestato con l'appello il giudizio di colpevolezza), sia le ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (ovvero i precedenti penali dell'imputato), unico tema che peraltro era stato devoluto alla Corte territoriale; Ritenuto pertanto che I ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore deit Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi /deciso in Roma, i'8 settembre 2023 Il .i)4ic Hiere stensore Il Presidente ra 13 unica o ceto p t pos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 dicembre 2022; che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 7 luglio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 110.977,77 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 291 bis e 291 ter del d.P.R. n. 43 dei 1973, accertato.in Palermo il 20 gennaio 2020; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla conferma dei giudizio di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato perché ampiamente generico, non confrontandosi la difesa con ie pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono state adeguatamente ii:Listrate sia ie risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità (verbali di arresto, perquisizione e sequestro del personale della Guardia di Finanza di Palermo e ammissione dell'addebito da parte di Lusitano in sede di convalida di arresto, non avendo peraltro !Imputato contestato con l'appello il giudizio di colpevolezza), sia le ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (ovvero i precedenti penali dell'imputato), unico tema che peraltro era stato devoluto alla Corte territoriale; Ritenuto pertanto che I ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore deit Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi /deciso in Roma, i'8 settembre 2023 Il .i)4ic Hiere stensore Il Presidente ra 13 unica o ceto p t pos
Sentenza Cassazione n. 47277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris