CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 27472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24311/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Sentenza di cessazione della materia del contendere – Regolamento delle spese –Soccombenza virtuale R.G.N. 24311/2021 Ud. 29/09/2025CC Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in MILANO Via E. Morosini, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 661/2021 depositata il 11/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 661/2021, pubblicata in data 11 giugno 2021, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’altro appellato [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 964/2019, pubblicata in data 21 ottobre 2019, ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) respinto l’appello avverso la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza di prime cure aveva dichiarato l’inadeguatezza delle operazioni di investimento su derivati [OSCURATO:PERSONA] e quindi dichiarato risolti per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] i contratti di prestazioni di servizi di investimento conclusi tra quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA] mentre aveva respinto la domanda di manleva della stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo poi la Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 3 di 7 prosecuzione del giudizio quanto alla determinazione dei danni e gravando [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte territoriale, preso atto dell’accordo transattivo intervenuto nel corso del gravame tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Esaminando, poi, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, ha preliminarmente puntualizzato che, avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] solo per il caso in cui fosse stata confermata la propria condanna al risarcimento del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della pronuncia sul gravame poteva essere unicamente la condanna alle spese di lite pronunciata dal giudice di prime cure e che tale profilo doveva essere definito secondo il principio della soccombenza virtuale. Svolta tale premessa, la Corte di Genova ha ritenuto che il diritto dedotto con l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA] – da ricondursi al disposto di cui all’art. 2043 c.c. – si fosse estintoper prescrizione ex art. 2947 c.c. La Corte territoriale, infatti, ha in primo luogo rilevato che al momento della chiamata in manleva - effettuata da [OSCURATO:PERSONA], con comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2018 -il termine quinquennale era già decorso, dal momento che la stessa odierna ricorrente aveva individuato il dies a quo nel 29 gennaio 2013, data del comunicato stampa in relazione alla revisione degli utili del 2012 e le Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 4 di 7 previsioni sui ricavi e profitti del 2013, di cui il mercato, secondo [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato informato con ritardo, cagionando la perdita subita dai derivati [OSCURATO:PERSONA] lamentata da [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la Corte d’appello ha osservato che, anche posticipando il dies a quo al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza delle pretese dell’attore, l’azione sarebbe risultata egualmente prescritta, dal momento che tale conoscenza doveva al più farsi risalire al 26 febbraio 2013, data della lettera di contestazione inviata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe fatto inadeguato governo delle previsioni sulla prescrizione in quanto l’inizio della decorrenza della stessa andrebbe individuato nel momento del prodursi del danno, a propria volta ricollegabile o alla conclusione della transazione tra le parti o, ancor prima, al momento dell’adozione della formale delibera con cui CONSOB aveva adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile. Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 5 di 7 Si deve invero rilevare che, nella propria decisione, la Corte d’appello di Genova ha operato una specifica premessa, rilevando che la domanda di manleva [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata unicamente per l’ipotesi in cui l’istituto di credito fosse stato condannato al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che , essendo cessata la materia del contendere su tale ultima domanda- e non essendovi, di conseguenza, spazio per statuire sulla domanda di manleva dipendente dalla domanda risarcitoria - il residuo oggetto del giudizio di appello era costituito unicamente dalgravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la condanna all a rifusione delle spese di lite in favore dell’odierna controricorrente, profilo la cui valutazione doveva avvenire applicando il criterio della soccombenza virtuale. Le premesse e le conclusioni cui è pervenuta la Corte genovese non sono state oggetto di censure da parte della ricorrente, la quale nella presente sede ha tuttavia richiamato e riproposto sostanzialmente le conclusioni di merito rassegnate in appello, senza avvedersi che, in virtù del venir meno del presupposto sulla cui base aveva formulato la propria domand a di manleva , non vi sarebbe più spazio per l’accoglimento dellamedesima e dell’appello nel suo complesso. Questo inadeguato inquadramento del contenuto della statuizione impugnata ha, quindi, condotto la ricorrente a basa re l’integrale impianto del proprio ricorso su una serie di deduzioni concernenti una domanda sulla quale la Corte d’appello non ha statuito – essendosi quest’ultima limitata ad applicare il criterio della soccombenza virtuale –senza invece censurare l’unica statuizione presente nella decisione impugnata, e cioè quella sulle spese di lite. Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 6 di 7 Inevitabile conclusione è la constatazione che il ricorso viene ad impugnare una statuizione di merito inesistente, risultando conseguentemente inammissibile. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna della ricorrentealla rifusione in favore della controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di