CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 41934/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16903-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2018; ,,u9cs8 udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza n. 1192/18 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 23 marzo 2018, di rigetto dell'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza n. 14970/2014 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (locatrice), aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, per grave inadempimento della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., e dichiarato, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; fissato per l'udienza pubblica del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: è stato depositato presso questa Corte "atto di rinunzia al ricorso", con il quale la società ricorrente ha dichiarato «di rinunziare ... al ricorso per cassazione distinto col n. 16903/2018»; tale atto risulta sottoscritto dall'amministratore in carica della società ricorrente e dai difensori della stessa nonché, per accettazione della rinunzia, dalla parte controricorrente e dal suo difensore; ritenuto che: Ric. 2018 n. 16903 sez. 53 - ud. 09-06-202 - 2 - va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia; stante l'adesione della controrcorrente, come sopra evidenziato, alla predetta rinuncia, non vi é luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassa