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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 41934/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16903-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2018; ,,u9cs8 udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza n. 1192/18 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 23 marzo 2018, di rigetto dell'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza n. 14970/2014 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (locatrice), aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, per grave inadempimento della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., e dichiarato, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; fissato per l'udienza pubblica del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: è stato depositato presso questa Corte "atto di rinunzia al ricorso", con il quale la società ricorrente ha dichiarato «di rinunziare ... al ricorso per cassazione distinto col n. 16903/2018»; tale atto risulta sottoscritto dall'amministratore in carica della società ricorrente e dai difensori della stessa nonché, per accettazione della rinunzia, dalla parte controricorrente e dal suo difensore; ritenuto che: Ric. 2018 n. 16903 sez. 53 - ud. 09-06-202 - 2 - va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia; stante l'adesione della controrcorrente, come sopra evidenziato, alla predetta rinuncia, non vi é luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16903-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2018; ,,u9cs8 udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza n. 1192/18 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 23 marzo 2018, di rigetto dell'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza n. 14970/2014 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (locatrice), aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, per grave inadempimento della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., e dichiarato, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; fissato per l'udienza pubblica del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: è stato depositato presso questa Corte "atto di rinunzia al ricorso", con il quale la società ricorrente ha dichiarato «di rinunziare ... al ricorso per cassazione distinto col n. 16903/2018»; tale atto risulta sottoscritto dall'amministratore in carica della società ricorrente e dai difensori della stessa nonché, per accettazione della rinunzia, dalla parte controricorrente e dal suo difensore; ritenuto che: Ric. 2018 n. 16903 sez. 53 - ud. 09-06-202 - 2 - va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia; stante l'adesione della controrcorrente, come sopra evidenziato, alla predetta rinuncia, non vi é luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassa