CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/10/2020 del Tribunale di Como di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente e l'erronea negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico della stessa imputata che, peraltro, ha ammesso l'addebito; si veda, ancora, la pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen, attesa l'abitualità delle condotte di truffa (commesse a breve distanza temporale e comprovanti la non occasionalità del comportamento illecito) e il danno non irrisorio (ammontante a 120,00 €), che ne ha escluso la tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il