CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 ottobre 1995
Cassazione n. 37817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1995 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dei reati di cui all'articolo 73, comma :L, d.P.R. 309/90 e del reato di porto in luogo pubblico di un'arma clandestina. Era contestato al predetto imputato di avere illecitamente detenuto a fine di cessione a terzi grammi 6,268 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili circa 41 dosi, e grammi 54,825 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili 2.192 dosi (capo 1 della imputazione); era altresì contestato al predetto imputato di avere portato in luogo pubblico una pistola Colt calibro 45, arma clandestina in quanto non catalogata (capo 2 della imputazione), ed il reato di cui all'articolo 4 I. 110/75, per avere portato fuori dalla propria abitazione un manganello telescopico, strumento atto ad offendere (capo 3 della rubrica). La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 6 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, ha riqualificato il reato sub capo 2) della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 2 ottobre 1967, escludendo la clandestinità dell'arma; ha riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R: 309/90 in relazione alla illecita detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ha quindi rideterminato la pena complessiva in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte di merito ha ritenuto sussistente la recidiva con motivazione non appagante. La Suprema Corte, in plurime pronunce, ha stabilii:o che, sebbene l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attenga all'esercizio di un potere discrezionale, il giudice dovrà indicare le ragioni poste a base della propria decisione, con particolare riguardo alla significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo, all'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare maggiore capacità a delinquere del reo. Si impone, quindi, uno specifico dovere di motivazione che, nel caso in esame, è stato del tutto disatteso. II) Violazione di legge per non avere la sentenza impugnata proceduto alla rinnovazione del giudizio comparativo tra le circostanze a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 7 della legge n. 895/ 1967.Il giudice di secondo grado, in parziale accoglimento di apposita censura difensiva, ha escluso la clandestinità della pistola di cui al capo 2) cella rubrica e, per l'effetto, ha riqualificato il fatto ai sensi degli articoli 4 e 7 legge 895/67. Nei passaggi motivazionali dedicati al trattamento sanzionatorio non si è tenuto conto dell'attenuante di cui all'articolo 7 legge 895/67; la rimodulazione del trattamento sanzionatorio è stato espressamente improntato ai parametri di cui agli articoli 133 e 133-bis cod. pen. senza alcun riferimento all'articolo 69 cod. pen. In conseguenza del riconoscimento dell'attenuante in parola La Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla comparazione di tutte le circostanze ritenute. III) Difetto di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per le condotte riguardanti la violazione della legge sugli stupefacenti con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. La Corte di Cassazione, in base a consolidato orientamento, impone che siano congruamente e specificamente giustificati i singoli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione per ciascun reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. La decisione concernente il riconoscimento della recidiva è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati e della gravità dei fatti per cui si procede ("in ragione dei gravi precedenti risultanti a carico dell'imputato la recidiva risulta correttamente contestata e non può essere esclusa; peraltro trattandosi di precedenti non risalenti ed avuto riguardo alle modalità della complessiva condotta oggetto dello scrutinio odierno, la recidiva va certamente computata posto che i reati in esame paiono ulteriore espressione di un percorso delinquenziale già iniziato"). La motivazione espressa risponde ai principi più volte stabiliti in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). 2. Del pari infondato è il rilievo riguardante l'omesso bilanciamento di tutte le circostanze attenuanti generiche: il giudice ha ritenuto più grave il reato sub capo 2 della rubrica, che riguarda il porto di un'arma comune da sparo. L'ipotesi di cui all'art. 7 legge 895/1967 non costituisce un'attenuante di cui all'art. 1 della medesima legge riguardante le armi da guerra, ma un'autonoma fattispecie di reato [cfr. Sez. 1, n. 49127 del 21/1:2/2017 Ud. (dep. 26/10/2018 ), Martorana, Rv. 274551 - 01: "L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva inflitto, per i fatti di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, una pena unitaria, implicitamente ma inequivocabilmente individuata mediante il descritto meccanismo)]. La questione riguardante il bilanciamento è, dunque, destituita di fondamento. 3. Gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono stati specificamente indicati; l'entità di ciascun aumento è proporzionato ai fatti per i quali è intervenuta condanna ed è comunque tale da non richiedere un particolare impegno motivazionale da parte del giudice [cfr. al riguardo Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269:"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen, e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)"; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."]. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 giugno 2023 D