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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 16379/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 20938/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESIO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2116/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze, nella causa introdotta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi per mediazione, declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia.

Il Tribunale ritenne la propria incompetenza, stante la non opponibilità della pattuizione, ritualmente disconosciuta dall’opponente, in seno alla quale si era anche disposta la competenza del Foro fiorentino.

Avversol’anzidetta sentenza propone ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Resiste l’altra parte con memoria.

Il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte(inammissibilità o rigetto).

Sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza.

La ricorrente assume, tra l’altro, l’erroneità della sentenza non essendo rimasto provato che la controparte avesse dimostrato la fondatezza dell’eccezione con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento; deficienza che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.

Osserva in particolare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva escluso la competenza del Tribunale di Firenze rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento previsti per le obbligazioni, sussisteva la competenza di esso Tribunale quale “forum contractus” o “forum destinatae solutionis”.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria difensiva, con cuiprimariamente, nega in radice l’avversa prospettazione, poiché , a suo dire,nessun contratto era stato sottoscritto.

Il ricorso è fondato per incompletezza dell’eccezione di incompetenza.

Comeeccepito in ricorso a pag. 6, l’eccezione d’incompetenza (in questa sede compulsabile stante la natura del ricorso, attenendo al fatto processuale) non ha investito tutti i possibili collegamenti di competenza con il Tribunale di Firenze per escluderli (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. nn. 14096/2020, 6380/2018, 26094/2014): pertanto, le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Firenze.

Il regolamento delle spese viene devoluto al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 20938/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESIO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2116/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze, nella causa introdotta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi per mediazione, declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia. Il Tribunale ritenne la propria incompetenza, stante la non opponibilità della pattuizione, ritualmente disconosciuta dall’opponente, in seno alla quale si era anche disposta la competenza del Foro fiorentino. Avversol’anzidetta sentenza propone ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Resiste l’altra parte con memoria. Il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte(inammissibilità o rigetto). Sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza. La ricorrente assume, tra l’altro, l’erroneità della sentenza non essendo rimasto provato che la controparte avesse dimostrato la fondatezza dell’eccezione con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento; deficienza che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio. Osserva in particolare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva escluso la competenza del Tribunale di Firenze rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento previsti per le obbligazioni, sussisteva la competenza di esso Tribunale quale “forum contractus” o “forum destinatae solutionis”. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria difensiva, con cuiprimariamente, nega in radice l’avversa prospettazione, poiché , a suo dire,nessun contratto era stato sottoscritto. Il ricorso è fondato per incompletezza dell’eccezione di incompetenza. Comeeccepito in ricorso a pag. 6, l’eccezione d’incompetenza (in questa sede compulsabile stante la natura del ricorso, attenendo al fatto processuale) non ha investito tutti i possibili collegamenti di competenza con il Tribunale di Firenze per escluderli (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. nn. 14096/2020, 6380/2018, 26094/2014): pertanto, le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Firenze. Il regolamento delle spese viene devoluto al merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale
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