CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 35180/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Livorno ha respinto, ritenendola tardiva,la richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato ex art. 519 cod.proc. pen., avanzata dalla difesa, in seguito alla contestazione in udienza da parte delPubblico ministero di una nuova circostanza aggravante rispetto all'originariaimputazione.2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo violazione degli artt.438, 516 e 517 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, in quantol'ordinanza impugnata ha erroneamente escluso la tempestività della richiesta di giudizioabbreviato, ritenendo che la contestazione della circostanza aggravante non integrasseuna contestazione suppletiva, in quanto l’aggravante era esposta in fatto nel capo diimputazione originario; nonché violazione degli artt. 324 cod. proc. pen.;111 dellaCostituzione e 6 della Cedu e vizio di motivazione in quanto questa decisione hadeterminato un’indebita compressione del diritto dell'imputato di accedere al giudizioabbreviato.3. Il ricorso è inammissibile poiché ha per oggetto un provvedimento nonimpugnabile.L'art. 586 cod. proc. pen. prevede che le ordinanze pronunciate nel giudizio, adeccezione di quelle in materia di libertà personale, sono impugnabili solocongiuntamente all'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del medesimogiudizio. Le doglianze in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di ammissione alrito abbreviato potranno essere fatte, eventualmente, valere in sede di impugnazionedella sentenza emessa al termine del giudizio di primo grado, ed è soltanto allora chela motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza ai fini del gravame (cfr.Sez. 1, n. 11100 del 07/02/2006, Lazzara, Rv. 233535 - 01).La conferma implicita della non impugnabilità di detta ordinanza dibattimentalesi desume anche dal tenore dell’art. 438 comma 6 cod. proc. pen. che prevede lapossibilità di reiterare la richiesta di ammissione al rito abbreviato fino alla formulazionedelle conclusioni dell’udienza preliminare e del comma 6 ter della medesimadisposizione, che prevede, nell’ipotesi in cui il giudizio abbreviato sia stato dichiaratoinammissibile in modo illegittimo che, all’esito del dibattimento, il Giudice possaapplicare la riduzione della pena (cfr.Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078- 01).L’ordinanza non può essere impugnata autonomamente neppure sotto il profilodella abnormità, in quanto si tratta di provvedimento che si colloca all'interno delsistema processuale e che non determina alcuna stasi del procedimento.4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000ciascuno, in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 10 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]