CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data. 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 05/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 bis c.p. e 648 c.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge, erronea ed inconferente applicazione dell'art. 648 c.p. e, per l'effetto, insussistenza del fatto materiale nel suo elemento materiale con precipuo riferimento all'art. 606 c.p.p., lettera b; vizio di motivazione per travisamento, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità con precipuo riferimento all'art.606 c.p.p., lettera d. I motivi sono inammissibili. Difatti, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ed invero, la Corte di Appello ha specificato le ragioni di attendibilità della teste, confortate dalla documentazione fotografiche acquisita che ne conferma - peraltro - l'uso da parte dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] :,',ELLERIA 13 6j1N2Q22 o