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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 22913/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 920 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] L avagnini e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2873 /2021 depositat a il 6 ottobre 2021 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Value + s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 ottobre 2021.

Ha dedotto di aver sviluppato unsoftware denominato « InVita » : opera dell’ingegno innovativa «in grado di gestire efficacemente le attività e i processi tipici di una società di assicurazione ditipo ‘vita ’».

Ha esposto che nel 2014 essa istante era venuta a conoscenza di una campagna promozionale promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. incentrata su un softwaredenominato «Just» che , per le analogie riscontrabili , era stato da subito ritenuto « come plagio o comunque una derivazione non autorizzata»del programma «InVita» nella propria titolarità.

L’odierna ricorrente ha narratodi aver evocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] assumendo che questa aveva illecitamente detenuto, trasformato, utilizzato ed elaborato i codici sorgente del programma «InVita», utilizzato informazioni e know-how di propria pertinenza e realizzato con detti codici ed informazioni il programma denominato «Just», in violazione dei propri diritti di esclusiva; ha precisato di aver domandato l’accertamento della responsabilità della convenuta per gli illeciti posti in essere, la pronuncia di inibitoria all’uso dei codici sorgente di «InVita», la «cance llazione dei programmi» in contraffazione nella disponibilità di controparte e la condanna di questa alrisarcimento dei danni.

Nel ricorso per cassazione è poi esposto che il Tribunale di Milano aveva respinto dette domande e che l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado era stata rigettata dalla Corte di appello del capoluogo lombardo.

2. ― Il ricorso per cas sazione di fonda su cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue .

Primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto Sez.

I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 (artt. 64bis, 171 e 171 bis l. aut. , art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.) .

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 64bis, 171 e 171 bis l. aut. , art. 2697 c.c.) .

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 98 e 99 c.p.i.).

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2598 c.c.).

Quinto motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 92 c.p.c.).

2. ─ Il ricorso è improcedibile.

La copia in formato digitale della sentenza impugnata, depositata ex art. 369, n. 2, c.p.c.,è mancante della metà delle pagine di cui si dovrebbe comporre: per la precisione, è privadelle pagine di numero pari.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia(Cass. 8 luglio 2020, n. 14347 ; Cass. 5 giugno 2018, n. 14426; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3254 ; Cass. 12 maggio 1999, n. 4687).

Tale condizione ricorre nella presente fattispecie: la richiamata incompletezza, perla sua consistenza e diffusione, preclude, infatti , di avere contezza della precisa materia del contenderepresa in esame dal Giudice di appello, oltre chedel percorso argomentativo che dovrebbe sorreggerele statuizion i adotta t e .

Merita ricordare , al riguardo, che in sede di legittimità si è già affermatoil principio per cui viola il disposto dell'art. 369, secondo comma, c.p.c.e rende improcedibile il ricorso, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di tutte le pagine recanti il numero pari (Cass. 7 agosto 2008,n. 21367; Cass. 3 agosto 2007, n. 17065 : si è Sez.

I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 osservato, nella circostanza, che una tale mancanza esclude va fosse possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso).

3. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 920 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] L avagnini e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2873 /2021 depositat a il 6 ottobre 2021 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Value + s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 ottobre 2021. Ha dedotto di aver sviluppato unsoftware denominato « InVita » : opera dell’ingegno innovativa «in grado di gestire efficacemente le attività e i processi tipici di una società di assicurazione ditipo ‘vita ’». Ha esposto che nel 2014 essa istante era venuta a conoscenza di una campagna promozionale promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. incentrata su un softwaredenominato «Just» che , per le analogie riscontrabili , era stato da subito ritenuto « come plagio o comunque una derivazione non autorizzata»del programma «InVita» nella propria titolarità. L’odierna ricorrente ha narratodi aver evocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] assumendo che questa aveva illecitamente detenuto, trasformato, utilizzato ed elaborato i codici sorgente del programma «InVita», utilizzato informazioni e know-how di propria pertinenza e realizzato con detti codici ed informazioni il programma denominato «Just», in violazione dei propri diritti di esclusiva; ha precisato di aver domandato l’accertamento della responsabilità della convenuta per gli illeciti posti in essere, la pronuncia di inibitoria all’uso dei codici sorgente di «InVita», la «cance llazione dei programmi» in contraffazione nella disponibilità di controparte e la condanna di questa alrisarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione è poi esposto che il Tribunale di Milano aveva respinto dette domande e che l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado era stata rigettata dalla Corte di appello del capoluogo lombardo. 2. ― Il ricorso per cas sazione di fonda su cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue . Primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto Sez. I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 (artt. 64bis, 171 e 171 bis l. aut. , art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.) . Secondo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 64bis, 171 e 171 bis l. aut. , art. 2697 c.c.) . Terzo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 98 e 99 c.p.i.). Quarto motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2598 c.c.). Quinto motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 92 c.p.c.). 2. ─ Il ricorso è improcedibile. La copia in formato digitale della sentenza impugnata, depositata ex art. 369, n. 2, c.p.c.,è mancante della metà delle pagine di cui si dovrebbe comporre: per la precisione, è privadelle pagine di numero pari. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia(Cass. 8 luglio 2020, n. 14347 ; Cass. 5 giugno 2018, n. 14426; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3254 ; Cass. 12 maggio 1999, n. 4687). Tale condizione ricorre nella presente fattispecie: la richiamata incompletezza, perla sua consistenza e diffusione, preclude, infatti , di avere contezza della precisa materia del contenderepresa in esame dal Giudice di appello, oltre chedel percorso argomentativo che dovrebbe sorreggerele statuizion i adotta t e . Merita ricordare , al riguardo, che in sede di legittimità si è già affermatoil principio per cui viola il disposto dell'art. 369, secondo comma, c.p.c.e rende improcedibile il ricorso, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di tutte le pagine recanti il numero pari (Cass. 7 agosto 2008,n. 21367; Cass. 3 agosto 2007, n. 17065 : si è Sez. I–RG 920/2022 camera di consiglio13.6.2023 osservato, nella circostanza, che una tale mancanza esclude va fosse possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso). 3. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ric
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