CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 1965
Cassazione n. 47227/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1951 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 5 febbraio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale ai danni del predetto e caduto su due dispositivi informatici (un telefono e un Ipad marca apple, quest'ultimo privo di scheda Sìm); rilevato, ancora, che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso la difesa del Cesa, lamentando violazione degli artt. 125, 247, 253, 354, 355 cod. proc. pen. nonché dell'art. 68 Cost. in relazione agli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 e degli artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee allegato al Trattato dell'8-4-1965 (Protocollo di Bruxelles), reso esecutivo in Italia con la legge n. 437 del 1967, sul presupposto della riconducibilità dei fatti contestati ad un ambito temporale lungo il quale il ricorrente era parlamentare europeo, nonché vizio di motivazione e violazione di legge processuale avuto riguardo al fumus del reato contestato, alla puntualizzazione delle finalità probatorie perseguite, alla proporzionalità della misura adottata; considerato che il ricorso impugnato è inammissibile perché tardivamente proposto; considerato, in particolare, che l'ordinanza impugnata è stata comunicata al difensore il 6 aprile 2021 e al ricorrente, come confermato dallo stesso ricorso, il 15 aprile 2021, mentre l'impugnazione risulta depositata il 29 aprile 2021 presso il Tribunale di Roma ed è poi pervenuta presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato I'll maggio 2021; ritenuto che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167) in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod, proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto che le superiori considerazioni valgono indifferentemente per i ricorsi di legittimità in materia cautelare, considerato che, in materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen., al comma 3, richiama l'applicazione dell'art. 311 commi 3, 4 e 5, espressamente dettati per la cautela personale; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame è pervenuto all'ufficio competente ben oltre il termine di 15 giorni previsto per l'utile interposizione della relativa impugnazione, ricavabile, per i ricorsi di legittimità in materia reale, in assenza di una disposizione specifica di segno diverso, in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.;ritenuto infine che alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa