CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11564/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 24 giugno 2024 il Magistrato di sorveglianza diMilano aveva disposto il trattenimento, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 5, Ord.pen., di una missiva inviata a [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di art. 41-bis Ord. pen. nella Casa di reclusione di Milano – Opera, atteso che essa contenevafrasi dal contenuto ritenuto ambiguo o criptico che potevano celare messaggidiretti all’esterno ed essere pericolosi per l’ordine e la sicurezza, essendosi alcospetto di una missiva priva di mittente che, come tale, non consentiva diesercitare una reale azione di controllo sulla liceità della comunicazione.1.1. Con successiva ordinanza in data 30 ottobre 2024, il Tribunale disorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo proposto avverso ilprovvedimento di trattenimento. Secondo il Collegio, infatti, il Magistrato disorveglianza, in modo succinto ma esaustivo, aveva esplicitato le ragioni delmancato inoltro della missiva, consentendo al detenuto di apprezzarne le ragionie di decidere se impugnare o meno il provvedimento. E, al contempo, il Tribunaleaveva avuto modo di verificare, attraverso la lettura del telegramma, privo dimittente, che esso doveva essere effettivamente trattenuto, dal momento che vierano stati inseriti contenuti che, unitamente all’assenza del mittente, potevanoimplicare la trasmissione di messaggi criptici pericolosi per l’ordine e la sicurezza.1.2. Con sentenza in data 5 febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando la violazione dell’art. 18-ter, Ord. pen. e la mancanza di motivazione della decisione di trattenimento inrelazione alle concrete ragioni che potevano legittimarlo, tenuto conto dei genericiriferimenti contenuti nel provvedimento alla possibilità che la missiva riportasse«messaggi criptici pericolosi», senza però confrontarsi con quanto dedotto dalladifesa in ordine al fatto che il telegramma trasmesso poteva conteneresemplicemente gli auguri di compleanno del detenuto da parte di una persona,comunque, individuabile. In particolare, non poteva disporsi il trattenimento sullabase della mera omessa indicazione del mittente nella corrispondenza, essendonecessario valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto,costituisse un effettivo pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione deireati o per l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario.1.3. Con ordinanza in data 12 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza diMilano, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio di merito, infatti,dovevano confermarsi le ragioni del trattenimento, considerato che la missiva erafirmata con un nome proprio; che, in assenza di ulteriori elementi, non erapossibile riferirla a una persona certa e che l’impossibilità di risalire al mittentedella lettera ne rendeva ambiguo il contenuto. Infatti, nella missiva eranocontenute frasi espressive di «sentimenti affettivi», le quali, ove lette in contestidiversi da quelli famigliari o amicali e, in particolare, nel contesto criminale diprovenienza del condannato, potevano acquisire un diverso significato, ossia dicondivisione e di rafforzamento delle scelte delittuose del detenuto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Pelazza, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 18-ter Ord. pen., nonché la mancanza e illogicità della motivazione, essendo leargomentazioni poste a fondamento del nuovo provvedimento assolutamenteapodittiche, avendo il Tribunale, ancora una volta, giustificato la propria decisionecon l’impossibilità di individuare, con certezza, il mittente della missiva. Infatti, ilprovvedimento impugnato non conterrebbe alcuna indicazione delle ragioni per lequali il contenuto sia stato ritenuto criptico e/o ambiguo, né del perché, e sottoquale profilo, esso rappresenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza; aspetto,questo, cui il Tribunale non farebbe alcun riferimento.Dal momento che il diritto fondamentale sancito dall’art. 15 Cost. rendenecessario assicurare che il controllo demandato all’autorità giudiziaria sullelimitazioni alla corrispondenza non sia meramente formale, le norme contenutenell’art. 18-ter Ord. pen. dovrebbero essere applicate in maniera rigorosa,richiedendo una congrua motivazione sulle ragioni per le quali una datacomunicazione epistolare non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata alrelativo destinatario. Un rigore che, però, non si rinverrebbe nel provvedimentoimpugnato, la cui motivazione sarebbe meramente apparente, apodittica, riferibilead una mera eventualità, posto che il Tribunale, in definitiva, riterrebbe ambiguoil contenuto della missiva ancora una volta sulla base della mera assenza diindicazione del mittente del telegramma, così riproponendo, di fatto, lamotivazione del decreto di trattenimento e dell’ordinanza già annullata.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di corrispondenzaanonima in ingresso, il giudice non potrebbe limitarsi a constatare che la missivarisulti priva di mittente, ma sarebbe tenuto a valutare se tale dato, cherappresenta un indice di sospetto circa la pericolosità della missiva, costituiscaeffettivamente, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge lacorrispondenza, un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenzeinvestigative e di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezzadell’istituto penitenziario. Una valutazione che dovrebbe essere operata inrelazione al contenuto dello scritto (dal quale possa desumersi, ad esempio, cheesso consenta un contatto con ambienti criminali), nonché al contesto,complessivamente considerato, nel quale la corrispondenza si inserisca. In altritermini, come è stato affermato, il carattere anonimo della missiva indirizzata aldetenuto sottoposto al regime differenziato, se, per un verso, costituisce un indicedi sospetto della pericolosità della corrispondenza, da sottoporre al trattenimentocome previsto dalla circolare DAP n. 3676/6126, per altro verso, non esonera ilgiudice dal valutare l’effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, delcontesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione(cita, al riguardo, Sez. 1, n. 51401 del 23/11/2023, Cospito, non massimata; Sez.1, n. 14870 del 4/03/2020, Guarino, Rv. 279124 - 01; Sez. 1, n. 31047 del20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01).Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia che il Tribunale non si sarebbeconfrontato con quanto la difesa aveva dedotto nella memoria depositata in data21 ottobre 2024, ove si ipotizzava che la missiva trattenuta contesseesclusivamente degli auguri di compleanno, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] nato il 17 giugno e il trattenimento era avvenuto il 18 giugno; né con quantoosservato oralmente dalla difesa circa il fatto che un’amica di lunghissima deldetenuto, [OSCURATO:PERSONA], che con lui avrebbe sempre intrattenutocorrispondenza anche durante la detenzione, avesse inviato, in data 15 giugno2024, un telegramma di auguri, firmandosi come «[OSCURATO:PERSONA]», sicché,verosimilmente, il telegramma oggetto del presente procedimento non potesseche essere quello di auguri della [OSCURATO:PERSONA], dato che, nel giugno 2024, Mezzasalmanon aveva ricevuto alcuna missiva e che il detenuto, tutti gli anni, riceverebbelettere di auguri da due persone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sue amiche diinfanzia e del tutto estranee ai reati per cui è condanna. Né, infine, ilprovvedimento si sarebbe confrontato con il fatto che il telegramma oggetto ditrattenimento non era anonimo, posto che, in calce al testo, vi era la firma«[OSCURATO:PERSONA]» e in quanto esso conteneva, nell’intestazione, il nome, il cognome el’indirizzo del mittente, oltre alla data di invio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, che avrebbe riproposto le argomentazioni censurate nellasentenza rescindente, ove era stato definito come illegittimo il trattenimento dellacorrispondenza disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente,dovendo la decisione di non inoltro, per essere legittima, essere motivata sullabase dell’indicazione di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitareche il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice letturadel testo. Al contrario, il Tribunale, dopo avere dato atto di tale mancanza, avrebberitenuto legittimo il trattenimento sulla base dell’impossibilità di individuare concertezza la paternità della lettera; circostanza da cui concluderebbe che le frasiaffettuose in essa contenute potessero acquisire un diverso significato se lette incontesti diversi da quelli amicali o familiari.3. In data 19 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. L’art. 18-ter Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli sullacorrispondenza dei detenuti e degli internati, prevede, al comma 5, che l’autoritàgiudiziaria che ha disposto il visto di controllo della corrispondenza, ne disponeanche il trattenimento, qualora all’esito della lettura del documento, ritenga cheesso non debba essere consegnato o inoltrato.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedimento ditrattenimento, incidendo sul diritto costituzionale di libertà della corrispondenza,deve essere motivato a norma dell’art. 15, secondo comma, Cost., essendo lalegittimità stessa della decisione subordinata all’esistenza di una adeguatamotivazione (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01; Sez. 1,n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 1, n. 9689 del12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01). Nondimeno, detta motivazione deve tenereconto, ovviamente, della necessità di un bilanciamento tra l’esigenza deldestinatario del provvedimento di conoscerne le ragioni e quella di non frustrarel’interesse sotteso alle attività investigative o preventive, che verrebberoirrimediabilmente vulnerate ove, esponendosi compiutamente gli elementi di fattogiustificanti il trattenimento, l’interessato dovesse conseguirne una cognizionepiena (cfr. Sez. 1, n. 17805 del 5/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281278 - 01). In ognicaso, pur ammettendosi che la motivazione possa essere resa in forma sintetica,la giurisprudenza di legittimità afferma la necessità che essa dia conto, in modocomprensibile, del ragionamento compiuto dal giudice, non potendo essaestrinsecarsi in una assoluta genericità dei contenuti, come ad esempio nel casoin cui il provvedimento di limiti ad affermare il carattere criptico della missiva (Sez.5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 – 01).3. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato siconfigura viziato, in punto di motivazione, su un duplice versante, sì da renderenecessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito.Sotto un primo profilo, il percorso giustificativo offerto dal Tribunale finisce perrisolversi, ancora una volta, nella valorizzazione, quale elemento essenziale dellavalutazione giudiziale, del mero dato dall’assenza, nel corpo della missiva, delcognome del mittente, il quale sarebbe stato indicato, per come parrebbecomprendersi dall’ordinanza di reclamo, soltanto con il «prenome». Infatti, lacircostanza che il contenuto del messaggio - che secondo il provvedimentoconcernerebbe «sentimenti affettivi» - non abbia ex se carattere illecito, finisceper far sì che esso si configuri come criptico esclusivamente per l’impossibilità dirisalire, dal testo, all’identità di chi lo abbia inviato. Ciò che, appunto, comporta,sul piano logico, che le ragioni del trattenimento corrispondano, ancora una volta,alla mancata identificazione del mittente ossia a un dato che, da solo, si è ritenutoche non possa giustificare la misura restrittiva (così Sez. 1, n. 51399 del23/11/2023, Cospito, Rv. 285577 - 01).Sotto una differente angolatura, il provvedimento perpetua un elemento diambiguità che parrebbe alimentato dalla mancata interlocuzione del Collegio dimerito con un argomento che era stato dedotto nella memoria difensiva depositatadavanti allo stesso Tribunale, nella quale si indicava il probabile mittente deltelegramma, identificato in un’amica di infanzia del detenuto. Tale circostanzaavrebbe potuto costituire oggetto di un qualche approfondimento valutativo daparte del Tribunale, anche alla luce del fatto che, per comune conoscenza, iltelegramma non costituisce una forma di comunicazione anonima, dovendo ilmittente necessariamente indicare le proprie generalità all’ufficio postale odovendo la comunicazione essere trasmessa attraverso un’utenza telefonica,anch’essa riferibile a un soggetto giuridico ben identificabile.Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non consente dicomprendere se la mancata indicazione del cognome riguardi il testo deltelegramma o se, effettivamente, la missiva sia stata trasmessa, in manieraaffatto singolare, senza che ad essa siano state associate le generalità di unsoggetto indicato come mittente. E ciò tanto più ove si consideri che, come detto,la difesa aveva indicato il probabile autore della comunicazione; autore chel’odierno ricorso individua addirittura con nome e cognome, citando persino quantosarebbe stato indicato nell’intestazione del telegramma, senza che, peraltro, siadato comprendere come l’informazione sia stata acquisita (posto che il ricorsoribadisce, a più riprese, che il contenuto del documento non sarebbe statoconosciuto dall’interessato, né dal suo difensore).Ne consegue, conclusivamente, la necessità di un nuovo pronunciamento daparte del Tribunale milanese, che salva la piena autonomia valutativa che deveessere riconosciuta al giudice di merito, si confronti con le sopra indicate carenzemotivazionali del provvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11564/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1933/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31377/2025CARLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 24 giugno 2024 il Magistrato di sorveglianza diMilano aveva disposto il trattenimento, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 5, Ord.pen., di una missiva inviata a [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di art. 41-bis Ord. pen. nella Casa di reclusione di Milano – Opera, atteso che essa contenevafrasi dal contenuto ritenuto ambiguo o criptico che potevano celare messaggidiretti all’esterno ed essere pericolosi per l’ordine e la sicurezza, essendosi alcospetto di una missiva priva di mittente che, come tale, non consentiva diesercitare una reale azione di controllo sulla liceità della comunicazione.1.1. Con successiva ordinanza in data 30 ottobre 2024, il Tribunale disorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo proposto avverso ilprovvedimento di trattenimento. Secondo il Collegio, infatti, il Magistrato disorveglianza, in modo succinto ma esaustivo, aveva esplicitato le ragioni delmancato inoltro della missiva, consentendo al detenuto di apprezzarne le ragionie di decidere se impugnare o meno il provvedimento. E, al contempo, il Tribunaleaveva avuto modo di verificare, attraverso la lettura del telegramma, privo dimittente, che esso doveva essere effettivamente trattenuto, dal momento che vierano stati inseriti contenuti che, unitamente all’assenza del mittente, potevanoimplicare la trasmissione di messaggi criptici pericolosi per l’ordine e la sicurezza.1.2. Con sentenza in data 5 febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Cortedi cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando la violazione dell’art. 18-ter, Ord. pen. e la mancanza di motivazione della decisione di trattenimento inrelazione alle concrete ragioni che potevano legittimarlo, tenuto conto dei genericiriferimenti contenuti nel provvedimento alla possibilità che la missiva riportasse«messaggi criptici pericolosi», senza però confrontarsi con quanto dedotto dalladifesa in ordine al fatto che il telegramma trasmesso poteva conteneresemplicemente gli auguri di compleanno del detenuto da parte di una persona,comunque, individuabile. In particolare, non poteva disporsi il trattenimento sullabase della mera omessa indicazione del mittente nella corrispondenza, essendonecessario valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto,costituisse un effettivo pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione deireati o per l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario.1.3. Con ordinanza in data 12 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza diMilano, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio di merito, infatti,dovevano confermarsi le ragioni del trattenimento, considerato che la missiva erafirmata con un nome proprio; che, in assenza di ulteriori elementi, non erapossibile riferirla a una persona certa e che l’impossibilità di risalire al mittentedella lettera ne rendeva ambiguo il contenuto. Infatti, nella missiva eranocontenute frasi espressive di «sentimenti affettivi», le quali, ove lette in contestidiversi da quelli famigliari o amicali e, in particolare, nel contesto criminale diprovenienza del condannato, potevano acquisire un diverso significato, ossia dicondivisione e di rafforzamento delle scelte delittuose del detenuto.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Pelazza, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati neilimiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 18-ter Ord. pen., nonché la mancanza e illogicità della motivazione, essendo leargomentazioni poste a fondamento del nuovo provvedimento assolutamenteapodittiche, avendo il Tribunale, ancora una volta, giustificato la propria decisionecon l’impossibilità di individuare, con certezza, il mittente della missiva. Infatti, ilprovvedimento impugnato non conterrebbe alcuna indicazione delle ragioni per lequali il contenuto sia stato ritenuto criptico e/o ambiguo, né del perché, e sottoquale profilo, esso rappresenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza; aspetto,questo, cui il Tribunale non farebbe alcun riferimento.Dal momento che il diritto fondamentale sancito dall’art. 15 Cost. rendenecessario assicurare che il controllo demandato all’autorità giudiziaria sullelimitazioni alla corrispondenza non sia meramente formale, le norme contenutenell’art. 18-ter Ord. pen. dovrebbero essere applicate in maniera rigorosa,richiedendo una congrua motivazione sulle ragioni per le quali una datacomunicazione epistolare non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata alrelativo destinatario. Un rigore che, però, non si rinverrebbe nel provvedimentoimpugnato, la cui motivazione sarebbe meramente apparente, apodittica, riferibilead una mera eventualità, posto che il Tribunale, in definitiva, riterrebbe ambiguoil contenuto della missiva ancora una volta sulla base della mera assenza diindicazione del mittente del telegramma, così riproponendo, di fatto, lamotivazione del decreto di trattenimento e dell’ordinanza già annullata.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di corrispondenzaanonima in ingresso, il giudice non potrebbe limitarsi a constatare che la missivarisulti priva di mittente, ma sarebbe tenuto a valutare se tale dato, cherappresenta un indice di sospetto circa la pericolosità della missiva, costituiscaeffettivamente, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge lacorrispondenza, un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenzeinvestigative e di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezzadell’istituto penitenziario. Una valutazione che dovrebbe essere operata inrelazione al contenuto dello scritto (dal quale possa desumersi, ad esempio, cheesso consenta un contatto con ambienti criminali), nonché al contesto,complessivamente considerato, nel quale la corrispondenza si inserisca. In altritermini, come è stato affermato, il carattere anonimo della missiva indirizzata aldetenuto sottoposto al regime differenziato, se, per un verso, costituisce un indicedi sospetto della pericolosità della corrispondenza, da sottoporre al trattenimentocome previsto dalla circolare DAP n. 3676/6126, per altro verso, non esonera ilgiudice dal valutare l’effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, delcontesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione(cita, al riguardo, Sez. 1, n. 51401 del 23/11/2023, Cospito, non massimata; Sez.1, n. 14870 del 4/03/2020, Guarino, Rv. 279124 - 01; Sez. 1, n. 31047 del20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01).Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia che il Tribunale non si sarebbeconfrontato con quanto la difesa aveva dedotto nella memoria depositata in data21 ottobre 2024, ove si ipotizzava che la missiva trattenuta contesseesclusivamente degli auguri di compleanno, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] nato il 17 giugno e il trattenimento era avvenuto il 18 giugno; né con quantoosservato oralmente dalla difesa circa il fatto che un’amica di lunghissima deldetenuto, [OSCURATO:PERSONA], che con lui avrebbe sempre intrattenutocorrispondenza anche durante la detenzione, avesse inviato, in data 15 giugno2024, un telegramma di auguri, firmandosi come «[OSCURATO:PERSONA]», sicché,verosimilmente, il telegramma oggetto del presente procedimento non potesseche essere quello di auguri della [OSCURATO:PERSONA], dato che, nel giugno 2024, Mezzasalmanon aveva ricevuto alcuna missiva e che il detenuto, tutti gli anni, riceverebbelettere di auguri da due persone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sue amiche diinfanzia e del tutto estranee ai reati per cui è condanna. Né, infine, ilprovvedimento si sarebbe confrontato con il fatto che il telegramma oggetto ditrattenimento non era anonimo, posto che, in calce al testo, vi era la firma«[OSCURATO:PERSONA]» e in quanto esso conteneva, nell’intestazione, il nome, il cognome el’indirizzo del mittente, oltre alla data di invio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, che avrebbe riproposto le argomentazioni censurate nellasentenza rescindente, ove era stato definito come illegittimo il trattenimento dellacorrispondenza disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente,dovendo la decisione di non inoltro, per essere legittima, essere motivata sullabase dell’indicazione di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitareche il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice letturadel testo. Al contrario, il Tribunale, dopo avere dato atto di tale mancanza, avrebberitenuto legittimo il trattenimento sulla base dell’impossibilità di individuare concertezza la paternità della lettera; circostanza da cui concluderebbe che le frasiaffettuose in essa contenute potessero acquisire un diverso significato se lette incontesti diversi da quelli amicali o familiari.3. In data 19 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. L’art. 18-ter Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli sullacorrispondenza dei detenuti e degli internati, prevede, al comma 5, che l’autoritàgiudiziaria che ha disposto il visto di controllo della corrispondenza, ne disponeanche il trattenimento, qualora all’esito della lettura del documento, ritenga cheesso non debba essere consegnato o inoltrato.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedimento ditrattenimento, incidendo sul diritto costituzionale di libertà della corrispondenza,deve essere motivato a norma dell’art. 15, secondo comma, Cost., essendo lalegittimità stessa della decisione subordinata all’esistenza di una adeguatamotivazione (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01; Sez. 1,n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 1, n. 9689 del12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01). Nondimeno, detta motivazione deve tenereconto, ovviamente, della necessità di un bilanciamento tra l’esigenza deldestinatario del provvedimento di conoscerne le ragioni e quella di non frustrarel’interesse sotteso alle attività investigative o preventive, che verrebberoirrimediabilmente vulnerate ove, esponendosi compiutamente gli elementi di fattogiustificanti il trattenimento, l’interessato dovesse conseguirne una cognizionepiena (cfr. Sez. 1, n. 17805 del 5/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281278 - 01). In ognicaso, pur ammettendosi che la motivazione possa essere resa in forma sintetica,la giurisprudenza di legittimità afferma la necessità che essa dia conto, in modocomprensibile, del ragionamento compiuto dal giudice, non potendo essaestrinsecarsi in una assoluta genericità dei contenuti, come ad esempio nel casoin cui il provvedimento di limiti ad affermare il carattere criptico della missiva (Sez.5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 – 01).3. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato siconfigura viziato, in punto di motivazione, su un duplice versante, sì da renderenecessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito.Sotto un primo profilo, il percorso giustificativo offerto dal Tribunale finisce perrisolversi, ancora una volta, nella valorizzazione, quale elemento essenziale dellavalutazione giudiziale, del mero dato dall’assenza, nel corpo della missiva, delcognome del mittente, il quale sarebbe stato indicato, per come parrebbecomprendersi dall’ordinanza di reclamo, soltanto con il «prenome». Infatti, lacircostanza che il contenuto del messaggio - che secondo il provvedimentoconcernerebbe «sentimenti affettivi» - non abbia ex se carattere illecito, finisceper far sì che esso si configuri come criptico esclusivamente per l’impossibilità dirisalire, dal testo, all’identità di chi lo abbia inviato. Ciò che, appunto, comporta,sul piano logico, che le ragioni del trattenimento corrispondano, ancora una volta,alla mancata identificazione del mittente ossia a un dato che, da solo, si è ritenutoche non possa giustificare la misura restrittiva (così Sez. 1, n. 51399 del23/11/2023, Cospito, Rv. 285577 - 01).Sotto una differente angolatura, il provvedimento perpetua un elemento diambiguità che parrebbe alimentato dalla mancata interlocuzione del Collegio dimerito con un argomento che era stato dedotto nella memoria difensiva depositatadavanti allo stesso Tribunale, nella quale si indicava il probabile mittente deltelegramma, identificato in un’amica di infanzia del detenuto. Tale circostanzaavrebbe potuto costituire oggetto di un qualche approfondimento valutativo daparte del Tribunale, anche alla luce del fatto che, per comune conoscenza, iltelegramma non costituisce una forma di comunicazione anonima, dovendo ilmittente necessariamente indicare le proprie generalità all’ufficio postale odovendo la comunicazione essere trasmessa attraverso un’utenza telefonica,anch’essa riferibile a un soggetto giuridico ben identificabile.Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non consente dicomprendere se la mancata indicazione del cognome riguardi il testo deltelegramma o se, effettivamente, la missiva sia stata trasmessa, in manieraaffatto singolare, senza che ad essa siano state associate le generalità di unsoggetto indicato come mittente. E ciò tanto più ove si consideri che, come detto,la difesa aveva indicato il probabile autore della comunicazione; autore chel’odierno ricorso individua addirittura con nome e cognome, citando persino quantosarebbe stato indicato nell’intestazione del telegramma, senza che, peraltro, siadato comprendere come l’informazione sia stata acquisita (posto che il ricorsoribadisce, a più riprese, che il contenuto del documento non sarebbe statoconosciuto dall’interessato, né dal suo difensore).Ne consegue, conclusivamente, la necessità di un nuovo pronunciamento daparte del Tribunale milanese, che salva la piena autonomia valutativa che deveessere riconosciuta al giudice di merito, si confronti con le sopra indicate carenzemotivazionali del provvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Milano.Così deciso il 10/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Milano.Così deciso il 10/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]