CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roRete [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 4/2025 depositatail 20/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello indicata in epigrafe, in parziale riforma dellapronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accertato il diritto delNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026lavoratore al computo degli scatti di anzianità relativi ai “periodi lavorati”presso la società RFI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha condannato lasocietà al pagamento delle differenze retributive dovute per il periodointercorrente tra una precedente pronuncia giudiziale (che avevadichiarato la nullità del termine apposto al contratto, la costituzione tra leparti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato la societàa ripristinare il rapporto) e l’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro(periodo 12.1.2018-20.9.2020) nonché per il periodo tra la data diripristino del rapporto e la presentazione del ricorso giudiziale (periodo21.9.2020-31.1.2022).2. La Corte territoriale ha premesso che sulla questione del computo degliscatti di anzianità di servizio non poteva ritenersi formato alcun giudicatoesterno, in quanto la sentenza del Tribunale di Messina (n.49/2018) cheaveva convertito il contratto a termine in rapporto di lavoro a tempoindeterminato e ordinato il ripristino del rapporto medesimo, avevacondannato la società RFI al risarcimento del danno ex art. 32 legge n.183/2010 e al pagamento delle retribuzioni dovute “consideratal’anzianità di servizio decorrente dal primo contratto a tempo determinato”(ossia dal 13.3.1998, precisando che la retribuzione era dovuta anche inassenza di effettivo reinserimento in azienda) ma non aveva affattoaffrontato la questione della valutazione dei “periodi non lavorati” ai finidel computo degli scatti di anzianità e del riconoscimento del correttoinquadramento. Affrontando, dunque, il merito della questione, i giudici diappello, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità,hanno sottolineato che, sia per gli scatti di anzianità che per ilriconoscimento della posizione retributiva, dovevano essere computatisolamente i “periodi lavorati” (compresi quelli prestati nell’ambito deicontratti a tempo determinato) posto che l’indennità prevista dall’art. 32legge n. 183/2010 ha natura risarcitoria, volta a riparare i periodi di nonlavoro intercorsi tra un contratto a termine e l’altro, mentre per i periodi diNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026lavoro il dipendente (percependo la retribuzione) non ha subito alcundanno, salvo precisare che tali “periodi lavorati” debbono computarsi aifini degli effetti riflessi e dell’anzianità di servizio; sommati i periodieffettivamente lavorati, i giudici hanno accertato che il lavoratore avevamaturato una anzianità di poco più di due anni di servizio, e, dunque, lostesso andava inquadrato nella posizione retributiva D3 nonché andavariconosciuto – ai sensi dell’art. 69 CCNL applicato in azienda – un soloscatto di anzianità. La Corte territoriale ha, conseguentemente,condannato la società al pagamento di differenze retributive pari a euro52.35,21 per il periodo 12.1.2018-20.9.2020 e pari a euro 2.865,16 per ilperiodo 21.9.2020-31.1.2022.3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi due motivi il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 32legge n. 183/2010 avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso laformazione del giudicato esterno sull’anzianità di servizio del lavoratore,affermata dalla sentenza del Tribunale di Messina n.49/2018 (divenutaormai definitiva a seguito di rigetto dell’appello proposto dalla società) cheha assunto una statuizione concernente la conversione del contratto dilavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza sindalla stipulazione del primo contratto a termine (ossia 13.3.1998) nonchéha ordinato la riammissione in servizio con conseguente diritto allaretribuzione dalla data della pronuncia; il giudice ha, dunque, condannatola società al pagamento delle retribuzioni, non quantificate nel loroammontare, ma riferite ad un determinato arco temporale decorrentedalla data di pubblicazione della sentenza e l’ulteriore condanna alNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026pagamento dell’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010 si riferisce aldanno subito ossia alla perdita della retribuzione per il periodo compresotra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di accertamentodella nullità del termine apposto al contratto, restando escluso ogni dirittodipendente dalla ricostruzione di carriera. Insomma, l’accertamento dellasussistenza di un continuativo rapporto di lavoro sin dalla data di inizio delprimo contratto a tempo determinato comporta la considerazione di tuttoil periodo intercorso dal primo contratto a termine sino alla riammissionein servizio con conseguente computo degli scatti di anzianità ericonoscimento del livello superiore D1.2. Il ricorso non è fondato.3. Va premesso che questa Corte a Sezioni Unite ha riconosciuto lapossibilità per il giudice di legittimità di accertare l’esistenza e la portata(anche ex officio), e con cognizione piena, del giudicato esterno (al paridel giudicato interno), comprensiva dell’esame diretto degli atti; ilgiudicato non deve essere incluso nel fatto e, pur non identificandosinemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la suaintrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativisicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla streguadell’esegesi delle norme in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.p.c.(sentenze n. 226/2001, n. 24664/2007, n. 11501/2008).4. Dalla disamina della sentenza n. 49/2018 emerge che il lavoratore (emolti altri colleghi) ha promosso una controversia per l’accertamento dellanullità dei numerosi contratti di arruolamento stipulati con RFI per la trattaMessina-[OSCURATO:PERSONA] e viceversa, il riconoscimento della sussistenzadi un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dallastipulazione del primo contratto a termine e per la condanna della societàalla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e nonpercepite dalla data di conversione dei contratti alla offerta di assunzione;il Tribunale ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempoNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026indeterminato a decorrere dalla data di assunzione con il primo contrattostipulato (in specie, pagg. 32 e 33) ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. aripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire a ciascuno dei ricorrenti ildanno in misura pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché acorrispondere a ciascuno di essi la retribuzione dovuta, consideratal’anzianità di servizio decorrente dal primo contratto a tempo determinatoe detraendo l’aliunde perceptum, dalla data della sentenza e fino allaeffettiva riammissione in servizio; ha precisato (pag. 39) che l’ indennitàdi cui all’art.32, comma 5 legge n.183/2010 è esaustiva del diritto alrisarcimento per gli intervalli di tempo non lavorati, in quanto inclusiva ditutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore.5. Ebbene, la sentenza innanzi citata non ha effettuato alcunaccertamento circa gli specifici periodi (o giorni) “lavorati” nell’ambitodella successione dei contratti a termine (convertiti in un unico rapporto atempo indeterminato), limitandosi ad accertare il dies a quo d’inizio dellaprestazione con contratto a termine ed il dies ad quem della stessa;l’accertamento, anzitutto fattuale, nella sentenza passata in cosa giudicatadel Tribunale, era all’evidenza funzionale alla statuizione adottata, vale adire, alla declaratoria della costituzione di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato inter partes. Nessun giudicato esternopuò, pertanto, dirsi formato in ordine all’accertamento della successionedei contratti a termine stipulati fra le parti e, in specie, dei “periodilavorati” e degli intervalli di tempo non lavorati nell’arco cronologicointercorrente tra il primo giorno di inizio dell’attività lavorativa fino allacessazione dell’ultimo contratto a termine (cfr. con riguardo ad unaquestione del medesimo tenore in ordine alla formazione del giudicatoesterno, Cass. n. 20123/2026).6. Non può nemmeno invocarsi il principio del “dedotto e deducibile” inbase al quale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato spiega la sua autoritàNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalleparti, ma si estende necessariamente agli accertamenti che si ricolleganoin modo inscindibile con la decisione formandone il presupposto, così dacoprire tutto ciò che rappresenta il fondamento logico-giuridico dellapronuncia, cioè le premesse necessarie della pretesa e dell'accertamentorelativo in quanto si pongono come precedenti logico-essenziali edindefettibili della decisone; invero, nel caso di specie, non vi è stato alcunaccertamento di fatto sui periodi lavorati nell’ambito dell’arco temporaledecorrente dal primo contratto a termine sino alla cessazione dell’ultimo,né tale accertamento costituiva il presupposto logico-giuridico per laverifica della validità dell’apposizione dei termini ai contratti diarruolamento.7. In ordine al diritto vantato dal lavoratore di valutazione, ai fini degliscatti di anzianità e dell’inquadramento, dei “periodi non lavorati” anteriorialla sentenza che ha dichiarato la nullità del termine apposto ai numerosicontratti di lavoro, la Corte territoriale si è attenuta ai principi affermati daquesta Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32968/2025 ed ivi il richiamo dellepronunce delle Sezioni Unite; Cass. n. 17248/2018; Cass. n. 262/2015) inbase ai quali gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, indifetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propriaprestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano dirittoalla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondocui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sonocomputabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell'indennità dianzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto,operando "ex post", non tocca la mancanza di un effettivo servizio neglispazi temporali fra contratti a tempo determinato. L'unificazione delrapporto di lavoro "comporta […] un ricalcolo delle spettanze per i “periodilavorati” una volta considerati inseriti nell'unico rapporto di lavoro a tempoindeterminato, con conseguente applicazione degli istituti propri di questoNumero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026quali, ad esempio, gli aumenti di anzianità, la misura del periodo dicomporto, la misura del periodo di preavviso, ecc. (Cass. S.U. n.2334/1991); tale assetto è stato confermato anche dopo l’approvazionedella legge n. 183/2010, il cui art. 32, comma 5, prevede un indennizzoonnicomprensivo che copre soltanto il danno derivante dall'allontanamentodal lavoro e quindi il danno subìto per il "non lavoro" nel periodo o neiperiodi "non lavorati", mentre con riferimento ai “periodi lavorati” illavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito nonché al computounitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazionedegli scatti di anzianità (Cass. n. 17248 cit.).8. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.posto che la riforma della sentenza impugnata dovrà necessariamenteportare ad una diversa regolazione delle spese di lite.9. La doglianza è inammissibile configurandosi come “non motivo”, dalmomento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese, insenso favorevole al ricorrente, postulerebbe l’accoglimento delle censureproposte con il ricorso, invece disattese (Cass. n. 25782/2025; Cass. n.26534/2025).10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono ilcriterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. e sono liquidate comein dispositivo.11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012,Numero registro generale 15959/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 24367/2026Data pubblicazione 01/08/2026n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 3 luglio 2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]