CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cataldi- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1159/2021,depositata il 21 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila,depositata il 21 luglio 2022, di reiezione dell’appello per la riforma dellaNumero registro generale 5581/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 21333/2026Data pubblicazione 23/06/2026sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la loro opposizione aldecreto con cui era stato loro ingiuntivo di pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 362.697,53, oltre interessi espese, quale saldo del contratto di anticipazione su fatture regolato inconto corrente concluso dalla società e garantito da fideiussioni deipredetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- la Corte di appello ha dato atto che con l’opposizione a decretoingiuntivo gli opponenti avevano allegato che il credito vantato dallabanca per le dedotte fatture non regolate alla scadenza andavacompensato con il credito della correntista per le indebite annotazionioperate sul conto corrente in relazione all’applicazione di interessianatocistici e usurari;- ha, quindi, riferito che la mancata produzione del contratto di contocorrente, oltre che di due estratti conto, il cui onere gravava sullacorrentista, non aveva permesso di accertare la presenza di indebiteannotazioni su tale conto;- infine, con riferimento alla garanzia prestata a beneficio della bancadal Fondo di Garanzia gestito dalla Banca del Mezzogiorno –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione all’operazione di cui a unadelle fatture dedotte in giudizio e limitatamente all’importo di euro100.000,00, ha rilevato che la banca aveva dichiarato che l’obbligo diesigere il pagamento del debito per l’intero era condizione perl’attivazione della predetta garanzia e che avrebbe poi decurtato dalcredito quanto ricevuto a tale titolo;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non spiega alcuna difesa;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano la «Violazionedi legge in relazione all’evidente difetto di corrispondenza tra il chiestoe il pronunciato; violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 1241e ss. c.c.; Carente e/o contraddittoria pronuncia sul punto della CorteNumero registro generale 5581/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 21333/2026Data pubblicazione 23/06/2026territoriale …»;- evidenziano, in particolare, che tra il contratto di anticipo fatture,azionato dalla banca, e quello di conto corrente su cui le operazioni delprimo erano regolate vi era una necessaria interdipendenza e che pertale ragione avevano chiesto la ricostruzione del saldo di tale conto,epurato dalle indebite annotazioni per interessi anatocistici e usurari;- si duole, dunque, della «conseguente liquidazione, in quattro righe,sia della lamentata carenza di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato che della pure dedotta erronea interpretazione degli artt.1242 e ss. c.c.»;- il motivo è inammissibile;- la censura, peraltro non chiaramente articolata, non si confronta inmodo puntuale con la sentenza di appello, la quale sul punto ha rilevatoche il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l’eccezione dicompensazione sollevata dagli opponenti in ragione dell’asseritaillegittimità di poste annotate sul conto corrente e non relative aoperazioni oggetto del contratto di anticipo fatture, ma, nel merito,l’aveva ritenuto infondata, stante l’assenza di riscontri probatori;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la «Violazione processualein ordine all’omessa pronuncia sul mancato rispetto dell’ordine diesibizione … Carente e/o contraddittoria motivazione sul punto dellaCorte territoriale …»;- il motivo è inammissibile;- anche in ordine a tale questione la doglianza omette di confrontarsicon la sentenza impugnata la quale ha, in proposito, affermato che gliopponenti non avevano dimostrato di essersi tempestivamente attivatia reperire la documentazione richiesta secondo le modalità di cui all’art.119 t.u.b., così pronunciandosi sul motivo di appello proposto;- può osservarsi, in proposito, che l’emanazione di ordine di esibizioneè discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essereneppure esplicitata, per cui il relativo esercizio è svincolato da ogniNumero registro generale 5581/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 21333/2026Data pubblicazione 23/06/2026onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non èsindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabilesoltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essereacquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbiafinalità esplorativa (così, Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1°aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504);- inoltre, il diritto spettante al cliente a ottenere, a proprie spese, copiadella documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art.119, quarto comma, t.u.b. può essere esercitato in sede giudizialepresupposti previsti da tale disposizione, a condizione – ritenuta dallaCorte di appello insussistente – che detta documentazione sia stataprecedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senzagiustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n.23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641);- con il terzo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perviolazione e/o erronea interpretazione degli artt. 1284 e ss. cod. civ. e117, settimo comma, t.u.b., nonché per omessa pronuncia, nella partein cui, stante l’impossibilità di verificare l’effettiva pattuizione scrittadelle condizioni economiche pattuite, ha omesso di applicare il tasso diinteresse e le altre condizioni sostitutive previste dal predetto art.1777, settimo comma, t.u.b.;- il motivo è inammissibile;- la censura non si confronta con la decisione di appello, la quale, lungidall’accertare la mancata stipula per iscritto delle condizionieconomiche del contratto, ha affermato che gli opponenti non avevanomai dedotto la mancata conclusione per iscritto del contratto di contocorrente e che gravava su di loro produrre in giudizio tale documentocontrattuale;Numero registro generale 5581/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 21333/2026Data pubblicazione 23/06/2026- siffatta censura, dunque, è priva della necessaria concludenza;- con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello perviolazione e/o erronea applicazione della l. 7 marzo 1996, n. 108 edell’art. 644 cod. pen., nonché per omessa pronuncia, nella parterelativa al mancato rilevamento dell’applicazione di tassi usurari;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha, sul punto, osservato che non era «possibilealcuna verifica in questa sede, stante il difetto di produzione delcontatto e, quindi, di dimostrazione della misura degli interessi pattuitie della data di pattuizione …»;- i ricorrenti si limitano a una generica contestazione di taleargomentazione e censurano, nella sostanza, il giudizio di insufficienzadella documentazione prodotta in giudizio a provare la dedottaapplicazione di interessi usurari, ma tale giudizio, attenendo a unavalutazione degli elementi probatori a riservata al giudice di merito;- sotto altro profilo, sembrano dolersi della mancata adozione delchiesto ordine di esibizione della documentazione bancaria necessaria,ma omettono di indicare le ragioni per cui tale omissione costituirebbeun vizio della sentenza e tanto meno quale vizio;- con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono l’«omessa pronuncia sullamancata escussione della fideiussione [OSCURATO:PERSONA]. Carentee/o contraddittoria motivazione sul punto della Corte territoriale …», inrelazione al motivo di appello vertente sulla mancata escussione dellafideiussione [OSCURATO:PERSONA];- il motivo è inammissibile;- come accennato in precedenza, la Corte di appello ha, in proposito,rilevato che «la Banca ha fornito dimostrazione … dell’attivazione (indata [OSCURATO:DATA_NASCITA]), presso la Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:SOCIETA]. del fondo di garanzia … e ha espressamente indicatonegli atti legali … che l’operazione indicata in decreto ingiuntivo eraassistita dalla garanza del Fondo Pubblico di Garanzia ex L. 662/96»;Numero registro generale 5581/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 21333/2026Data pubblicazione 23/06/2026- ha aggiunto che «la appellata ha rappresentato nel primo e nelpresente grado di giudizio di avere l’obbligo di esigere il pagamento deldebito per l’intero, pena l’inefficacia della garanzia …»;- la Corte territoriale risulta, dunque, essersi pronunciata sul punto, edi ciò il motivo non sembra tener conto;- i ricorrenti lamentano, poi, che la banca non avrebbe dimostrato diessere tenuta ad agire per l’intera pena l’inefficacia della garanzia, madella deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito non vi èalcuna indicazione e, in ogni caso, non ne è indicata la concludenza aifini del giudizio;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- nulla va disposto in tema di spese processuali, stante l’assenza di P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente