CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21938/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e D'Angeli° Ciro propongono due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto del 18/03/2024 di parziale riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Taranto del 30/06/2023 di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 perché detenevano, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina, rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 32.667,00 di multa e per D'Angeli° Ciro in anni quattro, mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 12.655,00 di multa. Con un unico motivo, D'Angeli° lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e all'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in relazione alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 14/02/2020. Con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'omessa disapplicazione della recidiva e al difetto di motivazione in ordine all' aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in relazione alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 14/02/2020. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte ritenuto, quanto a D'Angeli°, che non possa essere disapplicata la recidiva specifica infraquinquiennale, atteso il precedente analogo commesso il 23/11/2013, sintomatico della maggiore pericolosità sociale specifica e di maggiore colpevolezza dell'imputato. Anche con riferimento alla continuazione, la Corte ha correttamente ritenuto che l'aumento operato fosse adeguato e proporzionato alla pena inflitta. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha correttamente negato le circostanze attenuanti generiche, non avendo il ricorrente raggiunto progressi trattamentali significativi ed ha correttamente argomentato in ordine all'omessa esclusione della contestata recidiva, in considerazione del precedente analogo commesso nel 2011 e nel 2013. Il delitto di cui si tratta va considerato come sintomatico di maggiore pericolosità sociale specifica e di maggiore colpevolezza in quanto l'imputato, pur avendo beneficiato della sospensione condizionale della pena, ha continuato a delinquere nello stesso ambito. Parimenti motivato è l'aumento a titolo di continuazione, posto che la Corte ha correttamente ritenuto che l'aumento operato fosse adeguato e proporzionato alla pena inflitta.Pertanto, i ricorso devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITAT