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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 07071/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5030/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 327/2024 depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore edile, era attinta da avviso diaccertamento con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’annod’imposta 2019, recuperava maggiori IRES ed IRAP, oltre interessi esanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti daoperazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da Umbrias.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per acquisto e noleggio di beni strumentali(attrezzature di vario genere).

L’accertamento traeva origine da indaginidella G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui eraemersa una rete di società - tutte riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro, già titolare della ditta individualeM.C.

Costruzioni ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambedichiarate fallite) - asservite ad attività frodatorie: trattavasi di Grifos.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (aventi medesime sedilegali e medesimo luogo di esercizio e contemplanti l’Aversano come sociounico ed amministratore), le quali avevano annotato fatture in acquisto,correlativamente deducendo i costi e detraendo l’IVA, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da PAGANO Raffaele, cognato dell’Aversano,dipendente di M C. Costruzioni dal 2012 al 2014, di [OSCURATO:SOCIETA]. nel2015 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018, a sua volta amministratadalla moglie dell’Aversano, altresì sorella del Pagano); [OSCURATO:SOCIETA]. (di cuil.r. e socio unico era LICI Ervis, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al2016 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018); e [OSCURATO:SOCIETA]. (amministratada tale RAGONE R., dipendente, in diversi periodi, di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).2.

Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3.

La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20263.1.

In motivazione, la CGT2 - premesso che le indagini avevano bensì“cercato di ricostruire la provenienza dei beni strumentali e verificarel’effettivo possesso degli stessi in capo alle stesse società”, tuttavia senzaesito - osservava, per sommi capi, che:- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavanocaratteri tipici delle cartiere;- “[OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è trovato in difficoltàeconomiche o finanziarie con le sue imprese ([OSCURATO:SOCIETA]., dichiarate fallite dal Tribunale di Perugia),aveva dato origine, con il cognato [OSCURATO:PERSONA], ad una nuova società,strumentali delle sue imprese, continuando di fatto con essa l’attivitàedilizia”;- “i trasferimenti successivi dei beni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]alle altre società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLavori [OSCURATO:SOCIETA].) dovevano ritenersi fittizi, in quanto l’effettivo possessodegli stessi era rimasto comunque in capo all’Aversano”;- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano state costituite “ad hoc” solo perconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., “dopola messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].”, di “continuarea ricevere fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società”;- completamente inattendibile, in specie “in ordine allaacquisizione/cessione dei cespiti ammortizzabili”, era la “documentazionecontabile di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, anchedi [OSCURATO:SOCIETA].”, oggetto, oltretutto, di un malriuscito “tentativo disistemazione”, dopo la richiesta di approfondimenti della GdF, che ha“comportato incongruenze ed errori macroscopici”;- [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita a dimostrare l’effettività delle operazionidocumentate nelle fatture contestate;Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ancora nel 2019 non risultava prova del pagamento della cospicuaposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di richiesteed azioni di recupero;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattromotivi; resisteva l’AE con controricorso.

Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio.

La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistita con memoria, anche in chiavedi replica alla suddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Incongruenza ed illogicità della motivazione, mancato esame dicircostanze di fatto oggetto di discussione”.

Sarebbero evidenti“incongruità ed illogicità” del percorso motivazionale della sentenzaimpugnata, in quanto è incontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]abbiano “avuto effettiva operatività nell’ambito della cantieristica edile”.1.1.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile in quanto – formulato come violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – incorre nel divieto derivante dalla cd.doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter v.t. cod. proc. civ.(attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né paventa, neppuregraficamente, il mancato esame di alcun fatto storico e viepiù decisivo.È manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, ad unasemplice lettura, esprime una motivazione effettiva dal duplice punto divista grafico e contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd.minimo costituzionale (giusta Cass., Sez.

U, n. 8053 de 2014).Segnatamente, l’affermazione della natura di mere cartiere di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. è supportata siaNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026dall’esaustivo riepilogo delle loro caratteristiche tipiche (“breve esistenza;amministratori che non svolgevano il proprio ruolo; volumi d’affaridichiarati rilevanti e redditi d’impresa modesti se non in perdita; mancatopagamento delle imposte; scarse risorse di capitale proprio per potereffettuare acquisti in beni strumentali di importo rilevante; noleggio dibeni strumentali, senza averli prima acquistati ([OSCURATO:SOCIETA].); vendite enoleggi avvenute senza movimenti di denaro, ma con compensazioni”) siadalla puntuale ricostruzione della CGT2 volta ad evidenziare come la lorocostituzione, unitamente alle altre società dinanzi menzionate, si inscrivain un disegno riconducibile all’unitaria regia del “dominus” Aversano, alfine di garantirsi l’effettiva disponibilità dei beni in continuità rispetto allenon più utilizzabili, perché fallite, [OSCURATO:SOCIETA]Tali prospettive d’analisi, di per sé convergenti, trovano ulterioreconferma, oltreché nella totale assenza di movimentazioni di denaro afronte delle pretese operazioni di cessione o noleggio (regolate – comerammenta in fatto la CGT2 – “attraverso parziali compensazioni […] pereffetto di asserite prestazioni di servizi rappresentate, generalmente, dalavori edili […] mai documentati, e senza che la cedente intraprendesseazioni al fine di ottenere il pagamento dei crediti residui”), nella totaleassenza di documentazione in seno alle di per sé inattendibili contabilitàdelle società coinvolte.Più nel dettaglio, rileva la CGT2, in difetto di effettiva contestazionenel motivo in disamina e più in generale nel ricorso,- quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale erano stati direttamentedistratti i beni strumentali delle fallite, che dal registro dei beniammortizzabili emergeva (“a latere” di “altri acquisti effettuati nel 2014 e2015, pure ceduti nel 2016, [di cui] era stato possibile risalire alla fatturadi vendita, [tuttavia] con tutte le anomalie segnalate nel citato P.V.C.”)“l’annotazione di n. 5 cespiti acquistati nel 2013 e venduti nel 2016”, privadi valida documentazione contabile (fatture di acquisto e di vendita):Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026documentazione bensì richiesta “sia al commercialista” – notasi, unico pertutte le società dell’Aversano – “che all’amministratore della società” –ossia il Pagano, cognato dell’Aversano – “senza alcun esito positivo”; né“dalla banca dati-spesometro integrato” sono risultate fatture di acquisto evendita da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; “dalla banca dati nonrisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettuato acquisti di benistrumentali; ciò nonostante, aveva emesso fatture per noleggio dimacchine di movimento terra a [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2017 e 2018, aLavori [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2017, e ceduto beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. nel2017 e nel 2018 e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. nel 2017”;- quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che queste, nel sistemarealizzato dall’Aversano, erano funzionali a seguitare a creare fittizi creditiIVA in capo, tra le altre, a [OSCURATO:SOCIETA]. pur dopo la cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].: la qual cosa tra l’altro spiega – alla stregua di ulterioreperspicua considerazione della CGT2 – il motivo per cui [OSCURATO:SOCIETA]., purcreditrice di ingenti somme nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non si sia affatto2.

I successivi due motivi – per coincidenza di censure – possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.3.

Con il secondo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliart[t]. 2697 c.c.; 2729 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.

Travisamento delprincipio dell’onere della prova ed erronea affermazione dell’avvenutoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio e corrispondenteassenza di prova in capo al contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3”.

La sentenza impugnata avrebbe attribuito il “carattere di indizi gravi,precisi e inequivocabilmente concordanti ad invece mere deduzionipresuntive”, cadendo in contraddittorietà nel ritenere l’“inesistenza deltrasferimento dei beni strumentali”, in quanto questi “vennero ceduti dallacuratela fallimentare alla FM Edilizia e parte di essi sono stati poiNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026materialmente rinvenuti presso le società successivamente accertate”, diciò dando atto persino la CGT2.

Né l’AE ha “svolto alcun accertamento”“sull’intera catena dei cessionari dei predetti beni”.4.

Con il terzo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c., 2697 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973,e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/197[2], travisamento dei fatti emancato assolvimento dell’onere della prova; in relazione all’art 360 c.p.c.n. 4”.

Il motivo è reiterativo del precedente, “laddove la regola sull’oneredella prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale”.5.

Entrambi i motivi sono inammissibili.Anzitutto, incorrono in difetto di precisione ed autosufficienza, nonindicando “le evidenze del pvc” da cui dovrebbe evincersi alcuna pretesacontraddittorietà della sentenza impugnata.

L’allegazione deltrasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. da una generica curatela fallimentare –tale perché in realtà fallite (senza peraltro in ricorso evincersi quando)erano sia M.C.

Costruzioni che [OSCURATO:SOCIETA]. – è del tutto priva diriscontri; né corrisponde al vero che di un tale trasferimento darebbe attola sentenza impugnata, la quale, al contrario, evoca una spogliazione(ossia distrazione) dei beni delle fallite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,espressamente rilevando che il tentativo della GdF di ricostruire i singolipassaggi anche successivi, sino ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in totaledifetto di pur sollecitata documentazione (che seguita a non essereindicata neppure dinanzi a questa S.C.), non ha sortito effetto.In tal guisa, i motivi non deducono alcuna effettiva violazione dellerubricate disposizioni di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudiziomeritale, oltretutto in presenza di due pronunce conformi dei primi giudici,che, dopo aver dettagliatamente vagliato gli stessi elementi di fatto, sonogiunte alle medesime conclusioni (Cass. n. 16096 del 2025; Cass. Sez.

U.n. 22430 del 2018).Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui sarebbe mancato alcunaccertamento sulla catena delle cessioni è contraddetta finanche dallarealtà testuale della sentenza impugnata, che rende invece conto dei vanisforzi compiuti in tal senso dagli operanti, a causa dell’inesistenza didocumentazione al riguardo e della totale inattendibilità della situazionecontabile (circostanze di fatto non minimamente avversate, neppure inmemoria).Il principio dell’onere della prova è da ritenersi legittimamenteapplicato dalla CGT2: donde, comunque, la manifesta infondatezza deglistessi.

Invero, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF hal’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).6.

Infine, con il quarto motivo, si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.“Non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.6.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fattureNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).7.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.

Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 3.600 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 1.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.

La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 allaCassa delle ammende.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEG_IRESAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.20/01/2026 CCGian [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5030/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 327/2024 depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore edile, era attinta da avviso diaccertamento con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’annod’imposta 2019, recuperava maggiori IRES ed IRAP, oltre interessi esanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti daoperazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da Umbrias.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per acquisto e noleggio di beni strumentali(attrezzature di vario genere).

L’accertamento traeva origine da indaginidella G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui eraemersa una rete di società - tutte riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro, già titolare della ditta individualeM.C.

Costruzioni ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambedichiarate fallite) - asservite ad attività frodatorie: trattavasi di Grifos.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (aventi medesime sedilegali e medesimo luogo di esercizio e contemplanti l’Aversano come sociounico ed amministratore), le quali avevano annotato fatture in acquisto,correlativamente deducendo i costi e detraendo l’IVA, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da PAGANO Raffaele, cognato dell’Aversano,dipendente di M C. Costruzioni dal 2012 al 2014, di [OSCURATO:SOCIETA]. nel2015 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018, a sua volta amministratadalla moglie dell’Aversano, altresì sorella del Pagano); [OSCURATO:SOCIETA]. (di cuil.r. e socio unico era LICI Ervis, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al2016 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018); e [OSCURATO:SOCIETA]. (amministratada tale RAGONE R., dipendente, in diversi periodi, di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).2.

Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3.

La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20263.1.

In motivazione, la CGT2 - premesso che le indagini avevano bensì“cercato di ricostruire la provenienza dei beni strumentali e verificarel’effettivo possesso degli stessi in capo alle stesse società”, tuttavia senzaesito - osservava, per sommi capi, che:- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavanocaratteri tipici delle cartiere;- “[OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è trovato in difficoltàeconomiche o finanziarie con le sue imprese ([OSCURATO:SOCIETA]., dichiarate fallite dal Tribunale di Perugia),aveva dato origine, con il cognato [OSCURATO:PERSONA], ad una nuova società,strumentali delle sue imprese, continuando di fatto con essa l’attivitàedilizia”;- “i trasferimenti successivi dei beni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]alle altre società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLavori [OSCURATO:SOCIETA].) dovevano ritenersi fittizi, in quanto l’effettivo possessodegli stessi era rimasto comunque in capo all’Aversano”;- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano state costituite “ad hoc” solo perconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., “dopola messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].”, di “continuarea ricevere fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società”;- completamente inattendibile, in specie “in ordine allaacquisizione/cessione dei cespiti ammortizzabili”, era la “documentazionecontabile di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, anchedi [OSCURATO:SOCIETA].”, oggetto, oltretutto, di un malriuscito “tentativo disistemazione”, dopo la richiesta di approfondimenti della GdF, che ha“comportato incongruenze ed errori macroscopici”;- [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita a dimostrare l’effettività delle operazionidocumentate nelle fatture contestate;Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ancora nel 2019 non risultava prova del pagamento della cospicuaposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di richiesteed azioni di recupero;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattromotivi; resisteva l’AE con controricorso.

Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio.

La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistita con memoria, anche in chiavedi replica alla suddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Incongruenza ed illogicità della motivazione, mancato esame dicircostanze di fatto oggetto di discussione”.

Sarebbero evidenti“incongruità ed illogicità” del percorso motivazionale della sentenzaimpugnata, in quanto è incontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]abbiano “avuto effettiva operatività nell’ambito della cantieristica edile”.1.1.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile in quanto – formulato come violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – incorre nel divieto derivante dalla cd.doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter v.t. cod. proc. civ.(attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né paventa, neppuregraficamente, il mancato esame di alcun fatto storico e viepiù decisivo.È manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, ad unasemplice lettura, esprime una motivazione effettiva dal duplice punto divista grafico e contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd.minimo costituzionale (giusta Cass., Sez.

U, n. 8053 de 2014).Segnatamente, l’affermazione della natura di mere cartiere di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. è supportata siaNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026dall’esaustivo riepilogo delle loro caratteristiche tipiche (“breve esistenza;amministratori che non svolgevano il proprio ruolo; volumi d’affaridichiarati rilevanti e redditi d’impresa modesti se non in perdita; mancatopagamento delle imposte; scarse risorse di capitale proprio per potereffettuare acquisti in beni strumentali di importo rilevante; noleggio dibeni strumentali, senza averli prima acquistati ([OSCURATO:SOCIETA].); vendite enoleggi avvenute senza movimenti di denaro, ma con compensazioni”) siadalla puntuale ricostruzione della CGT2 volta ad evidenziare come la lorocostituzione, unitamente alle altre società dinanzi menzionate, si inscrivain un disegno riconducibile all’unitaria regia del “dominus” Aversano, alfine di garantirsi l’effettiva disponibilità dei beni in continuità rispetto allenon più utilizzabili, perché fallite, [OSCURATO:SOCIETA]Tali prospettive d’analisi, di per sé convergenti, trovano ulterioreconferma, oltreché nella totale assenza di movimentazioni di denaro afronte delle pretese operazioni di cessione o noleggio (regolate – comerammenta in fatto la CGT2 – “attraverso parziali compensazioni […] pereffetto di asserite prestazioni di servizi rappresentate, generalmente, dalavori edili […] mai documentati, e senza che la cedente intraprendesseazioni al fine di ottenere il pagamento dei crediti residui”), nella totaleassenza di documentazione in seno alle di per sé inattendibili contabilitàdelle società coinvolte.Più nel dettaglio, rileva la CGT2, in difetto di effettiva contestazionenel motivo in disamina e più in generale nel ricorso,- quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale erano stati direttamentedistratti i beni strumentali delle fallite, che dal registro dei beniammortizzabili emergeva (“a latere” di “altri acquisti effettuati nel 2014 e2015, pure ceduti nel 2016, [di cui] era stato possibile risalire alla fatturadi vendita, [tuttavia] con tutte le anomalie segnalate nel citato P.V.C.”)“l’annotazione di n. 5 cespiti acquistati nel 2013 e venduti nel 2016”, privadi valida documentazione contabile (fatture di acquisto e di vendita):Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026documentazione bensì richiesta “sia al commercialista” – notasi, unico pertutte le società dell’Aversano – “che all’amministratore della società” –ossia il Pagano, cognato dell’Aversano – “senza alcun esito positivo”; né“dalla banca dati-spesometro integrato” sono risultate fatture di acquisto evendita da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; “dalla banca dati nonrisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettuato acquisti di benistrumentali; ciò nonostante, aveva emesso fatture per noleggio dimacchine di movimento terra a [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2017 e 2018, aLavori [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2017, e ceduto beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. nel2017 e nel 2018 e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. nel 2017”;- quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che queste, nel sistemarealizzato dall’Aversano, erano funzionali a seguitare a creare fittizi creditiIVA in capo, tra le altre, a [OSCURATO:SOCIETA]. pur dopo la cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].: la qual cosa tra l’altro spiega – alla stregua di ulterioreperspicua considerazione della CGT2 – il motivo per cui [OSCURATO:SOCIETA]., purcreditrice di ingenti somme nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non si sia affatto2.

I successivi due motivi – per coincidenza di censure – possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.3.

Con il secondo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliart[t]. 2697 c.c.; 2729 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.

Travisamento delprincipio dell’onere della prova ed erronea affermazione dell’avvenutoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio e corrispondenteassenza di prova in capo al contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3”.

La sentenza impugnata avrebbe attribuito il “carattere di indizi gravi,precisi e inequivocabilmente concordanti ad invece mere deduzionipresuntive”, cadendo in contraddittorietà nel ritenere l’“inesistenza deltrasferimento dei beni strumentali”, in quanto questi “vennero ceduti dallacuratela fallimentare alla FM Edilizia e parte di essi sono stati poiNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026materialmente rinvenuti presso le società successivamente accertate”, diciò dando atto persino la CGT2.

Né l’AE ha “svolto alcun accertamento”“sull’intera catena dei cessionari dei predetti beni”.4.

Con il terzo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c., 2697 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973,e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/197[2], travisamento dei fatti emancato assolvimento dell’onere della prova; in relazione all’art 360 c.p.c.n. 4”.

Il motivo è reiterativo del precedente, “laddove la regola sull’oneredella prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale”.5.

Entrambi i motivi sono inammissibili.Anzitutto, incorrono in difetto di precisione ed autosufficienza, nonindicando “le evidenze del pvc” da cui dovrebbe evincersi alcuna pretesacontraddittorietà della sentenza impugnata.

L’allegazione deltrasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. da una generica curatela fallimentare –tale perché in realtà fallite (senza peraltro in ricorso evincersi quando)erano sia M.C.

Costruzioni che [OSCURATO:SOCIETA]. – è del tutto priva diriscontri; né corrisponde al vero che di un tale trasferimento darebbe attola sentenza impugnata, la quale, al contrario, evoca una spogliazione(ossia distrazione) dei beni delle fallite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,espressamente rilevando che il tentativo della GdF di ricostruire i singolipassaggi anche successivi, sino ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in totaledifetto di pur sollecitata documentazione (che seguita a non essereindicata neppure dinanzi a questa S.C.), non ha sortito effetto.In tal guisa, i motivi non deducono alcuna effettiva violazione dellerubricate disposizioni di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudiziomeritale, oltretutto in presenza di due pronunce conformi dei primi giudici,che, dopo aver dettagliatamente vagliato gli stessi elementi di fatto, sonogiunte alle medesime conclusioni (Cass. n. 16096 del 2025; Cass. Sez.

U.n. 22430 del 2018).Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui sarebbe mancato alcunaccertamento sulla catena delle cessioni è contraddetta finanche dallarealtà testuale della sentenza impugnata, che rende invece conto dei vanisforzi compiuti in tal senso dagli operanti, a causa dell’inesistenza didocumentazione al riguardo e della totale inattendibilità della situazionecontabile (circostanze di fatto non minimamente avversate, neppure inmemoria).Il principio dell’onere della prova è da ritenersi legittimamenteapplicato dalla CGT2: donde, comunque, la manifesta infondatezza deglistessi.

Invero, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF hal’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).6.

Infine, con il quarto motivo, si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.“Non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.6.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fattureNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).7.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.

Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 3.600 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 1.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.

La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 allaCassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 3.600 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 3.600 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5030/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 327/2024 depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore edile, era attinta da avviso diaccertamento con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’annod’imposta 2019, recuperava maggiori IRES ed IRAP, oltre interessi esanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti daoperazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da Umbrias.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per acquisto e noleggio di beni strumentali(attrezzature di vario genere). L’accertamento traeva origine da indaginidella G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui eraemersa una rete di società - tutte riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro, già titolare della ditta individualeM.C. Costruzioni ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambedichiarate fallite) - asservite ad attività frodatorie: trattavasi di Grifos.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (aventi medesime sedilegali e medesimo luogo di esercizio e contemplanti l’Aversano come sociounico ed amministratore), le quali avevano annotato fatture in acquisto,correlativamente deducendo i costi e detraendo l’IVA, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da PAGANO Raffaele, cognato dell’Aversano,dipendente di M C. Costruzioni dal 2012 al 2014, di [OSCURATO:SOCIETA]. nel2015 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018, a sua volta amministratadalla moglie dell’Aversano, altresì sorella del Pagano); [OSCURATO:SOCIETA]. (di cuil.r. e socio unico era LICI Ervis, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al2016 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018); e [OSCURATO:SOCIETA]. (amministratada tale RAGONE R., dipendente, in diversi periodi, di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20263.1. In motivazione, la CGT2 - premesso che le indagini avevano bensì“cercato di ricostruire la provenienza dei beni strumentali e verificarel’effettivo possesso degli stessi in capo alle stesse società”, tuttavia senzaesito - osservava, per sommi capi, che:- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavanocaratteri tipici delle cartiere;- “[OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è trovato in difficoltàeconomiche o finanziarie con le sue imprese ([OSCURATO:SOCIETA]., dichiarate fallite dal Tribunale di Perugia),aveva dato origine, con il cognato [OSCURATO:PERSONA], ad una nuova società,strumentali delle sue imprese, continuando di fatto con essa l’attivitàedilizia”;- “i trasferimenti successivi dei beni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]alle altre società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLavori [OSCURATO:SOCIETA].) dovevano ritenersi fittizi, in quanto l’effettivo possessodegli stessi era rimasto comunque in capo all’Aversano”;- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano state costituite “ad hoc” solo perconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., “dopola messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].”, di “continuarea ricevere fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società”;- completamente inattendibile, in specie “in ordine allaacquisizione/cessione dei cespiti ammortizzabili”, era la “documentazionecontabile di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, anchedi [OSCURATO:SOCIETA].”, oggetto, oltretutto, di un malriuscito “tentativo disistemazione”, dopo la richiesta di approfondimenti della GdF, che ha“comportato incongruenze ed errori macroscopici”;- [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita a dimostrare l’effettività delle operazionidocumentate nelle fatture contestate;Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ancora nel 2019 non risultava prova del pagamento della cospicuaposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di richiesteed azioni di recupero;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattromotivi; resisteva l’AE con controricorso. Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistita con memoria, anche in chiavedi replica alla suddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Incongruenza ed illogicità della motivazione, mancato esame dicircostanze di fatto oggetto di discussione”. Sarebbero evidenti“incongruità ed illogicità” del percorso motivazionale della sentenzaimpugnata, in quanto è incontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]abbiano “avuto effettiva operatività nell’ambito della cantieristica edile”.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile in quanto – formulato come violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – incorre nel divieto derivante dalla cd.doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter v.t. cod. proc. civ.(attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né paventa, neppuregraficamente, il mancato esame di alcun fatto storico e viepiù decisivo.È manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, ad unasemplice lettura, esprime una motivazione effettiva dal duplice punto divista grafico e contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd.minimo costituzionale (giusta Cass., Sez. U, n. 8053 de 2014).Segnatamente, l’affermazione della natura di mere cartiere di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. è supportata siaNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026dall’esaustivo riepilogo delle loro caratteristiche tipiche (“breve esistenza;amministratori che non svolgevano il proprio ruolo; volumi d’affaridichiarati rilevanti e redditi d’impresa modesti se non in perdita; mancatopagamento delle imposte; scarse risorse di capitale proprio per potereffettuare acquisti in beni strumentali di importo rilevante; noleggio dibeni strumentali, senza averli prima acquistati ([OSCURATO:SOCIETA].); vendite enoleggi avvenute senza movimenti di denaro, ma con compensazioni”) siadalla puntuale ricostruzione della CGT2 volta ad evidenziare come la lorocostituzione, unitamente alle altre società dinanzi menzionate, si inscrivain un disegno riconducibile all’unitaria regia del “dominus” Aversano, alfine di garantirsi l’effettiva disponibilità dei beni in continuità rispetto allenon più utilizzabili, perché fallite, [OSCURATO:SOCIETA]Tali prospettive d’analisi, di per sé convergenti, trovano ulterioreconferma, oltreché nella totale assenza di movimentazioni di denaro afronte delle pretese operazioni di cessione o noleggio (regolate – comerammenta in fatto la CGT2 – “attraverso parziali compensazioni […] pereffetto di asserite prestazioni di servizi rappresentate, generalmente, dalavori edili […] mai documentati, e senza che la cedente intraprendesseazioni al fine di ottenere il pagamento dei crediti residui”), nella totaleassenza di documentazione in seno alle di per sé inattendibili contabilitàdelle società coinvolte.Più nel dettaglio, rileva la CGT2, in difetto di effettiva contestazionenel motivo in disamina e più in generale nel ricorso,- quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale erano stati direttamentedistratti i beni strumentali delle fallite, che dal registro dei beniammortizzabili emergeva (“a latere” di “altri acquisti effettuati nel 2014 e2015, pure ceduti nel 2016, [di cui] era stato possibile risalire alla fatturadi vendita, [tuttavia] con tutte le anomalie segnalate nel citato P.V.C.”)“l’annotazione di n. 5 cespiti acquistati nel 2013 e venduti nel 2016”, privadi valida documentazione contabile (fatture di acquisto e di vendita):Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026documentazione bensì richiesta “sia al commercialista” – notasi, unico pertutte le società dell’Aversano – “che all’amministratore della società” –ossia il Pagano, cognato dell’Aversano – “senza alcun esito positivo”; né“dalla banca dati-spesometro integrato” sono risultate fatture di acquisto evendita da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; “dalla banca dati nonrisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettuato acquisti di benistrumentali; ciò nonostante, aveva emesso fatture per noleggio dimacchine di movimento terra a [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2017 e 2018, aLavori [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2017, e ceduto beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. nel2017 e nel 2018 e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. nel 2017”;- quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che queste, nel sistemarealizzato dall’Aversano, erano funzionali a seguitare a creare fittizi creditiIVA in capo, tra le altre, a [OSCURATO:SOCIETA]. pur dopo la cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].: la qual cosa tra l’altro spiega – alla stregua di ulterioreperspicua considerazione della CGT2 – il motivo per cui [OSCURATO:SOCIETA]., purcreditrice di ingenti somme nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non si sia affatto2. I successivi due motivi – per coincidenza di censure – possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.3. Con il secondo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliart[t]. 2697 c.c.; 2729 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Travisamento delprincipio dell’onere della prova ed erronea affermazione dell’avvenutoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio e corrispondenteassenza di prova in capo al contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3”. La sentenza impugnata avrebbe attribuito il “carattere di indizi gravi,precisi e inequivocabilmente concordanti ad invece mere deduzionipresuntive”, cadendo in contraddittorietà nel ritenere l’“inesistenza deltrasferimento dei beni strumentali”, in quanto questi “vennero ceduti dallacuratela fallimentare alla FM Edilizia e parte di essi sono stati poiNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026materialmente rinvenuti presso le società successivamente accertate”, diciò dando atto persino la CGT2. Né l’AE ha “svolto alcun accertamento”“sull’intera catena dei cessionari dei predetti beni”.4. Con il terzo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c., 2697 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973,e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/197[2], travisamento dei fatti emancato assolvimento dell’onere della prova; in relazione all’art 360 c.p.c.n. 4”. Il motivo è reiterativo del precedente, “laddove la regola sull’oneredella prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale”.5. Entrambi i motivi sono inammissibili.Anzitutto, incorrono in difetto di precisione ed autosufficienza, nonindicando “le evidenze del pvc” da cui dovrebbe evincersi alcuna pretesacontraddittorietà della sentenza impugnata. L’allegazione deltrasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. da una generica curatela fallimentare –tale perché in realtà fallite (senza peraltro in ricorso evincersi quando)erano sia M.C. Costruzioni che [OSCURATO:SOCIETA]. – è del tutto priva diriscontri; né corrisponde al vero che di un tale trasferimento darebbe attola sentenza impugnata, la quale, al contrario, evoca una spogliazione(ossia distrazione) dei beni delle fallite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,espressamente rilevando che il tentativo della GdF di ricostruire i singolipassaggi anche successivi, sino ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in totaledifetto di pur sollecitata documentazione (che seguita a non essereindicata neppure dinanzi a questa S.C.), non ha sortito effetto.In tal guisa, i motivi non deducono alcuna effettiva violazione dellerubricate disposizioni di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudiziomeritale, oltretutto in presenza di due pronunce conformi dei primi giudici,che, dopo aver dettagliatamente vagliato gli stessi elementi di fatto, sonogiunte alle medesime conclusioni (Cass. n. 16096 del 2025; Cass. Sez. U.n. 22430 del 2018).Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui sarebbe mancato alcunaccertamento sulla catena delle cessioni è contraddetta finanche dallarealtà testuale della sentenza impugnata, che rende invece conto dei vanisforzi compiuti in tal senso dagli operanti, a causa dell’inesistenza didocumentazione al riguardo e della totale inattendibilità della situazionecontabile (circostanze di fatto non minimamente avversate, neppure inmemoria).Il principio dell’onere della prova è da ritenersi legittimamenteapplicato dalla CGT2: donde, comunque, la manifesta infondatezza deglistessi. Invero, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF hal’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).6. Infine, con il quarto motivo, si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.“Non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.6.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fattureNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).7. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 3.600 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 1.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 allaCassa delle ammende.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEG_IRESAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.20/01/2026 CCGian [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5030/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 327/2024 depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., attiva nel settore edile, era attinta da avviso diaccertamento con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’annod’imposta 2019, recuperava maggiori IRES ed IRAP, oltre interessi esanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti daoperazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da Umbrias.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per acquisto e noleggio di beni strumentali(attrezzature di vario genere). L’accertamento traeva origine da indaginidella G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui eraemersa una rete di società - tutte riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro, già titolare della ditta individualeM.C. Costruzioni ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambedichiarate fallite) - asservite ad attività frodatorie: trattavasi di Grifos.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (aventi medesime sedilegali e medesimo luogo di esercizio e contemplanti l’Aversano come sociounico ed amministratore), le quali avevano annotato fatture in acquisto,correlativamente deducendo i costi e detraendo l’IVA, emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da PAGANO Raffaele, cognato dell’Aversano,dipendente di M C. Costruzioni dal 2012 al 2014, di [OSCURATO:SOCIETA]. nel2015 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018, a sua volta amministratadalla moglie dell’Aversano, altresì sorella del Pagano); [OSCURATO:SOCIETA]. (di cuil.r. e socio unico era LICI Ervis, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al2016 e di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2016 al 2018); e [OSCURATO:SOCIETA]. (amministratada tale RAGONE R., dipendente, in diversi periodi, di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’[OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza in epigrafe, rigettava.Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/20263.1. In motivazione, la CGT2 - premesso che le indagini avevano bensì“cercato di ricostruire la provenienza dei beni strumentali e verificarel’effettivo possesso degli stessi in capo alle stesse società”, tuttavia senzaesito - osservava, per sommi capi, che:- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavanocaratteri tipici delle cartiere;- “[OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è trovato in difficoltàeconomiche o finanziarie con le sue imprese ([OSCURATO:SOCIETA]., dichiarate fallite dal Tribunale di Perugia),aveva dato origine, con il cognato [OSCURATO:PERSONA], ad una nuova società,strumentali delle sue imprese, continuando di fatto con essa l’attivitàedilizia”;- “i trasferimenti successivi dei beni strumentali da [OSCURATO:SOCIETA]alle altre società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eLavori [OSCURATO:SOCIETA].) dovevano ritenersi fittizi, in quanto l’effettivo possessodegli stessi era rimasto comunque in capo all’Aversano”;- [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano state costituite “ad hoc” solo perconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., “dopola messa in liquidazione e cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].”, di “continuarea ricevere fatture per prestazioni mai eseguite dalle emittenti società”;- completamente inattendibile, in specie “in ordine allaacquisizione/cessione dei cespiti ammortizzabili”, era la “documentazionecontabile di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, anchedi [OSCURATO:SOCIETA].”, oggetto, oltretutto, di un malriuscito “tentativo disistemazione”, dopo la richiesta di approfondimenti della GdF, che ha“comportato incongruenze ed errori macroscopici”;- [OSCURATO:SOCIETA]. non era riuscita a dimostrare l’effettività delle operazionidocumentate nelle fatture contestate;Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026- ancora nel 2019 non risultava prova del pagamento della cospicuaposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di richiesteed azioni di recupero;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattromotivi; resisteva l’AE con controricorso. Il Consigliere delegato depositavaproposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente presentavaistanza di decisione, ulteriormente insistita con memoria, anche in chiavedi replica alla suddetta proposta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Incongruenza ed illogicità della motivazione, mancato esame dicircostanze di fatto oggetto di discussione”. Sarebbero evidenti“incongruità ed illogicità” del percorso motivazionale della sentenzaimpugnata, in quanto è incontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]abbiano “avuto effettiva operatività nell’ambito della cantieristica edile”.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile in quanto – formulato come violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – incorre nel divieto derivante dalla cd.doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter v.t. cod. proc. civ.(attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né paventa, neppuregraficamente, il mancato esame di alcun fatto storico e viepiù decisivo.È manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, ad unasemplice lettura, esprime una motivazione effettiva dal duplice punto divista grafico e contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd.minimo costituzionale (giusta Cass., Sez. U, n. 8053 de 2014).Segnatamente, l’affermazione della natura di mere cartiere di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. è supportata siaNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026dall’esaustivo riepilogo delle loro caratteristiche tipiche (“breve esistenza;amministratori che non svolgevano il proprio ruolo; volumi d’affaridichiarati rilevanti e redditi d’impresa modesti se non in perdita; mancatopagamento delle imposte; scarse risorse di capitale proprio per potereffettuare acquisti in beni strumentali di importo rilevante; noleggio dibeni strumentali, senza averli prima acquistati ([OSCURATO:SOCIETA].); vendite enoleggi avvenute senza movimenti di denaro, ma con compensazioni”) siadalla puntuale ricostruzione della CGT2 volta ad evidenziare come la lorocostituzione, unitamente alle altre società dinanzi menzionate, si inscrivain un disegno riconducibile all’unitaria regia del “dominus” Aversano, alfine di garantirsi l’effettiva disponibilità dei beni in continuità rispetto allenon più utilizzabili, perché fallite, [OSCURATO:SOCIETA]Tali prospettive d’analisi, di per sé convergenti, trovano ulterioreconferma, oltreché nella totale assenza di movimentazioni di denaro afronte delle pretese operazioni di cessione o noleggio (regolate – comerammenta in fatto la CGT2 – “attraverso parziali compensazioni […] pereffetto di asserite prestazioni di servizi rappresentate, generalmente, dalavori edili […] mai documentati, e senza che la cedente intraprendesseazioni al fine di ottenere il pagamento dei crediti residui”), nella totaleassenza di documentazione in seno alle di per sé inattendibili contabilitàdelle società coinvolte.Più nel dettaglio, rileva la CGT2, in difetto di effettiva contestazionenel motivo in disamina e più in generale nel ricorso,- quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale erano stati direttamentedistratti i beni strumentali delle fallite, che dal registro dei beniammortizzabili emergeva (“a latere” di “altri acquisti effettuati nel 2014 e2015, pure ceduti nel 2016, [di cui] era stato possibile risalire alla fatturadi vendita, [tuttavia] con tutte le anomalie segnalate nel citato P.V.C.”)“l’annotazione di n. 5 cespiti acquistati nel 2013 e venduti nel 2016”, privadi valida documentazione contabile (fatture di acquisto e di vendita):Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026documentazione bensì richiesta “sia al commercialista” – notasi, unico pertutte le società dell’Aversano – “che all’amministratore della società” –ossia il Pagano, cognato dell’Aversano – “senza alcun esito positivo”; né“dalla banca dati-spesometro integrato” sono risultate fatture di acquisto evendita da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].; “dalla banca dati nonrisultava che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettuato acquisti di benistrumentali; ciò nonostante, aveva emesso fatture per noleggio dimacchine di movimento terra a [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2017 e 2018, aLavori [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2017, e ceduto beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. nel2017 e nel 2018 e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. nel 2017”;- quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che queste, nel sistemarealizzato dall’Aversano, erano funzionali a seguitare a creare fittizi creditiIVA in capo, tra le altre, a [OSCURATO:SOCIETA]. pur dopo la cessazione di [OSCURATO:SOCIETA].: la qual cosa tra l’altro spiega – alla stregua di ulterioreperspicua considerazione della CGT2 – il motivo per cui [OSCURATO:SOCIETA]., purcreditrice di ingenti somme nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non si sia affatto2. I successivi due motivi – per coincidenza di censure – possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.3. Con il secondo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliart[t]. 2697 c.c.; 2729 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Travisamento delprincipio dell’onere della prova ed erronea affermazione dell’avvenutoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio e corrispondenteassenza di prova in capo al contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3”. La sentenza impugnata avrebbe attribuito il “carattere di indizi gravi,precisi e inequivocabilmente concordanti ad invece mere deduzionipresuntive”, cadendo in contraddittorietà nel ritenere l’“inesistenza deltrasferimento dei beni strumentali”, in quanto questi “vennero ceduti dallacuratela fallimentare alla FM Edilizia e parte di essi sono stati poiNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026materialmente rinvenuti presso le società successivamente accertate”, diciò dando atto persino la CGT2. Né l’AE ha “svolto alcun accertamento”“sull’intera catena dei cessionari dei predetti beni”.4. Con il terzo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c., 2697 c.c.; art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973,e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/197[2], travisamento dei fatti emancato assolvimento dell’onere della prova; in relazione all’art 360 c.p.c.n. 4”. Il motivo è reiterativo del precedente, “laddove la regola sull’oneredella prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale”.5. Entrambi i motivi sono inammissibili.Anzitutto, incorrono in difetto di precisione ed autosufficienza, nonindicando “le evidenze del pvc” da cui dovrebbe evincersi alcuna pretesacontraddittorietà della sentenza impugnata. L’allegazione deltrasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. da una generica curatela fallimentare –tale perché in realtà fallite (senza peraltro in ricorso evincersi quando)erano sia M.C. Costruzioni che [OSCURATO:SOCIETA]. – è del tutto priva diriscontri; né corrisponde al vero che di un tale trasferimento darebbe attola sentenza impugnata, la quale, al contrario, evoca una spogliazione(ossia distrazione) dei beni delle fallite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,espressamente rilevando che il tentativo della GdF di ricostruire i singolipassaggi anche successivi, sino ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in totaledifetto di pur sollecitata documentazione (che seguita a non essereindicata neppure dinanzi a questa S.C.), non ha sortito effetto.In tal guisa, i motivi non deducono alcuna effettiva violazione dellerubricate disposizioni di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudiziomeritale, oltretutto in presenza di due pronunce conformi dei primi giudici,che, dopo aver dettagliatamente vagliato gli stessi elementi di fatto, sonogiunte alle medesime conclusioni (Cass. n. 16096 del 2025; Cass. Sez. U.n. 22430 del 2018).Numero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui sarebbe mancato alcunaccertamento sulla catena delle cessioni è contraddetta finanche dallarealtà testuale della sentenza impugnata, che rende invece conto dei vanisforzi compiuti in tal senso dagli operanti, a causa dell’inesistenza didocumentazione al riguardo e della totale inattendibilità della situazionecontabile (circostanze di fatto non minimamente avversate, neppure inmemoria).Il principio dell’onere della prova è da ritenersi legittimamenteapplicato dalla CGT2: donde, comunque, la manifesta infondatezza deglistessi. Invero, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF hal’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).6. Infine, con il quarto motivo, si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.“Non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.6.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fattureNumero registro generale 5030/2025Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 7071/2026Data pubblicazione 24/03/2026sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).7. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 3.600 (di cui euro 2.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 1.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 allaCassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 3.600 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate lespese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 3.600 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris