Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34888/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21397 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatain Roma in via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – E [OSCURATO:PERSONA] 2006 r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA – sede di Milanon. 718 / 1 6 depositat a l ’8 / 2 /201 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 luglio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”o “il ricorrente”) impugnò con separati ricorsi: 1) la cartella di pagamento n. 06820120004993002 relativa all’anno 2006 per euro 16.700,93, conseguente all’avviso di accertamento n.

T9501A201961/2011; 2) la cartella di pagamento n. 06820130172181004, per euro 30.948,56; 3) la cartella di pagamento n. 06820130185807423, per euro 16.499,32; 4) l’iscrizione ipotecaria n. 8450/1056 per gli anni 2004-2005.

Rimasto soccombente in primo grado, la C.T.R. accolse in parte le doglianze, annullando l’iscrizione ipotecaria e confermando per il resto la sentenza diprimo grado.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di dodici motivi (l’ultimo rubricato tuttavia come undicesimo).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

L’agente della riscossione è rimasta intimata.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primoprofilo del primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992 nonché 104 e 274 c.p.c. in relazione alla riunione dei r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado concernente la riunione dei giudizi separatamente proposti.

Secondo il contribuente non sussistevano i presupposti della connessione soggettiva o oggettiva che giustificavano la riunione dei giudizi separatamente proposti in primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ giurisprudenza consolidata che il provvedimento che dispone la riunione o la separazione delle cause ha natura ordinatoria e carattere discrezionale, con la conseguenza che non solo esso non è impugnabile direttamente per cassazione, ma non è impugnabil e in sede di legittimitànemmeno tramite l’impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n. 1708/1979; n. 19840/2004; n. 6453/1983; n. 7183/2002; n. 1873/2004).

Il contribuente, peraltro, non deduce quali specifici effetti negativi sul suo diritto di difesa abbia avuto il simultaneus processus. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 125 comma 2, 182 comma 2 c.p.c. e 12 d.lgs. n. 546/1992”,il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di inammissibilità, resa dalla C.T.P., dei ricorsi di cui ai RR.GG. nn. 10357/2013 e 10359/2013, non essendo stati gli stessi corredati dalle procure ad litem né sugli originali né sulle copie.

Deduce il contribuente che l’art. 182 c.p.c. impone al Giudice di assegnare un termine alla parte per completare e regolarizzare gli atti ed i documenti del giudizio anche nei casi in cui ravvisi qualsiasi vizio che determini la nullità della procura al difensore.

Il contribuente, in sostanza, deduce che nel caso di specie la C.T.R. avrebbe errato a non ritenere sanato il vizio di inesistenza della procura a margine di due dei vari ricorsi riuniti, procura che poi era stata r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilasciata a margine delle memorie difensive depositate dal Gratani nel corso del giudizio di primo grado.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa S.C. non ha ancora un indirizzo consolidato in merito alla questione se all’inesistenza della procura al tempo dell’atto introduttivo del giudizio civile (o tributario, ex art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992) la parte interessata possa “rimediare” avvalendosi del disposto di cui all’art. 182, comma 2 c.p.c.

Ad un orientamento negativo (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 19399 del 20/07/2018, Rv. 649721 - 01) , se ne contrappone un altro di segno opposto, più consistente numericamente(Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018, Rv. 648173 –01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 5426 del 07/03/2018, Rv. 647309 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15029 del 02/07/2014, Rv. 631544 – 01 ; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15241 del 30/06/2009, Rv. 608719 – 01 ; Cass. , Sez.

U, Sentenza n. 22601 del 02/12/2004, Rv. 580646 -01).

In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa, si deve notare che la procura, prima che il giudice fissasse un termine per il suo rilascio,era stata comunque apposta a margine di una memoria difensiva nel corso del giudizio di primo grado, così sanando definitivamente e retroattivamente l’originario difetto di rappresentanza tecnica (art.1399 c.c., ratihabitio procura comparatur), con la conseguenza che i difensori del Gratani non potevano ritenersi privi dello ius postulandi. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 26 d.P.R. n. 602/1973, artt. 156 e 160 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che la cartella di pagamento oggetto del ricorso n.

R.G. 4398/2012 era stata notificata nel pieno rispetto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente deduce che lanotificazione della cartella di pagamento inviata direttamente per posta sarebbe inesistente per difetto della relata di notifica.

Tale vizio, inoltre, non potrebbe essere oggetto di sanatoria ex artt. 156 ss. c.p.c., in quanto tali norme varrebbero solo per gli atti sostanziali e non per quelli processuali.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 156 e 160 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato, asseritamente senza motivazione, che “la cartella di pagamento oggetto del ricorso n.

R.G. 4398/2012 è stata notificata nel pieno rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973”.

4.1. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi.

4.2. Essi sono infondati.

L’interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 offerta dal contribuente non può essere seguìta.

Innanzitutto, se si leggesse la possibilità della notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento nel senso che è ammessa anche la notificazione a mezzo posta, il secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nulla aggiungerebbe al contenuto del primo periodo del primo comma del citato articolo, che già prevede che la notificazione da parte degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario avviene “nelle forme previste dalla legge”, tra le quali già prima della modifica al comma in questione apportata dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 193 del 2001 era ricompresa la notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.). r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’introduzione, ad opera del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, del comma 1bis all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a norma del quale la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione, costituisce un chiaropendant rispetto alla disposizione di cui al secondo e al terzo periodo del primo comma del citato articolo: gli agenti della riscossione possono notificare le cartelle di pagamento senza avvalersi degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, peraltro, è nel senso contrario alla tesi del contribuente(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -01).

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602/1973”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “L’A.F., del tutto legittimamente, ai sensi dell’art. 15 comma 1 d.P.R. n. 602/1973, ha provveduto alla iscrizione a ruolo del 50% delle maggiori imposte accertate e richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di riscossione frazionata in pendenza del ricorso proposto dal Gratani avverso il surrichiamato accertamento”(pag. 9 della sentenza).

Sostiene il contribuente che la C.T.R. abbia errato nell’applicare l’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui primo comma legittima per gli accertamenti non ancora definitivi l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, di un terzo degli r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.

La C.T.R., nella sentenza a quo, dà atto che la cartella di pagamento impugnata n. 06820120004993002 è stata notificata in seguito alla emissione dell’avviso di accertamento n.

T9501A201961/2011.

Orbene, siccome gli importi pretesi con la cartella di pagamento impugnata conseguono ad una iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli importi recati dall’avviso di accertamento citato, per sostenere la fondatezza del motivo di impugnazione in parola il contribuente avrebbe dovuto documentare la data dell’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento impugnato: se tale iscrizione fosse avvenut a nella vigenza del primo comma dell’art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione anteriore alla modifica apportata con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, la cartella di pagamento ben poteva pretendere il 50% degli importi dell’avviso di accertamento notificato e non definitivo; se tale iscrizione fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore della modifica che ha ridotto gli importi iscrivibili provvisoriamente a ruolo ad 1/3 degli imponibili o maggiori imponibili accertati, con la cartella di pagamento non si sarebbe potuto pretendere, a titolo provvisorio,somme maggiori della quota di 1/3.

6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per aver omesso di esaminare la sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui assume “del tutto infondato e privo di pregio il richiamo operato dal Gratani alla sentenza della C.T.R. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 136/45/2013, relativa ai diversi anni d’imposta 2004 e 2005 e del tutto estranea al presente giudizio, inerente all’anno d’imposta 2006”.

Secondo il contribuente gli importi relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, oggetto della sentenza a lui favorevole della C.T.R. n. 136/45/2013, sarebbero confluiti negli atti pregiudizievoli impugnati dal contribuente nel corso del presente processo , sicché di quella sentenza si sarebbe dovuto tener contonel giudizio relativo alla cartella di pagamento n. 06820120004993002.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto,non sussistono i dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché quest’ultima, a pag. 9, ha spiegatoche “il presente giudizio”, relativo all’anno d’imposta 2006, è estraneo rispetto all’oggetto della sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013, relativo agli anni 2004 e 2005.

Si tratta, del resto, di un accertamento di fatto i cui esiti non sono devolvibili alla cognizione di questa Corte di legittimità.

Peraltro, il contribuente non ha dedotto la violazione delle norme sull’interpretazione della cartella di pagamento, né la violazione delle norme sull’interpretazionedella sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013.

7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “ Omesso esame di eccezione di decadenza e prescrizione della cartella esattoriale (anno d’imposta 2006)oggetto di discussione tra le parti – Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare l’eccezione di decadenza e prescrizione della cartella di pagamento relativa all’anno 2006.

7.1. Il motivo è fondato.

Il contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha dato atto di aver proposto tale eccezione già in primo gradoe di averla riproposta in appello, senza avere risposta dai giudici di secondo grado nella sentenza impugnata. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8. Con l’ot t avo mot ivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione di norme – Art. 48 bis d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – termine di presentazione dell’istanza di conciliazione in appello all’interno del processo tributario”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e tardiva la richiesta di conciliazione da lui avanzata per la prima volta nel corso dell’udienza del giudizio di appello del 18/1/2016.

Ritiene il contribuente che il termine per la richiesta di conciliazione, posto dal richiamato art. 48 bis, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sia “ordinatorio”e non escluda che la richiesta possa essere avanzata anche dopo che esso sia spirato.

8.1. Il motivo è infondato.

In via generale, deve rilevarsi che il processo è scandito da fasi distinte che devono essere ben definite temporalmente affinché esso possa raggiungere ordinatamente il suo scopo, che è primariamente quello di risolvere i conflittiintersoggettivi.

Quand’anche la legge non qualifichi espressamente i termini da essa posti all’attività delle parti come “perentori”, essi non possono essere immotivatamente e liberamente disattesi, come dimostra la disposizione di cui all’art. 154 c.p.c.

In più, l’art. 48 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, invocato dallo stesso contribuente, prescrive al comma 2 che l’invito alla conciliazione delle parti da parte della Commissione deve essere fatto “se sussistono le condizioni di ammissibilità”, tra le qualinon può non rientrare anche il rispetto del termine di cui al comma 1.

9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.– Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – Omessa valutaz ione di tutte le doglianze prospettate in punto di contraddittorietà della motivazione di primo r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] grado”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoche non sussiste la lamentata contraddittorietà tra la sentenza della C.T.P. e l’ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnatida essa stessa emessi.

Il contribuente deduce che la C.T.R. avrebbe risposto solo “in minima parte”alla doglianza prospettata, non esaminando peraltro “i profili di illegittimità degli atti presupposti delle cartelle di pagamento”.

9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

A parte che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha esaurientemente motivato la ritenuta assenza di contraddittorietà tra gli atti emanati dalla C.T.P., spiegando che un’ordinanza cautelare ben può essere revocata con la sentenza conclusiva del giudizio, il contribuente si limita ad affermare genericamente che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare i profili di illegittimità rilevati degli atti presupposti rispetto alle cartelle di pagamento impugnate, senza meglio precisare quali sarebbero questi profili di illegittimità, che risultano oscuri anche a leggere la trascrizione, all’interno del ricorso (nota 15 di pag. 18), del motivo di appello sul quale la C.T.R. non avrebbe pronunciato.

10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., artt. 7 e 17 L. n. 212/2000”ed articolato in più profili, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver omesso di pronunciarsi su una serie di doglianze mosse contro la cartella di pagamento n. 06820120004993002.

In particolare, la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’applicabilità, negata dalla sentenza di primo grado, anche agli atti dell’agente della riscossione come le cartelle di pagamento, dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (cd.

“Statuto del contribuente”). r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta invalidità del procedimento notificatorio con riferimento allacartella di pagamento n. 06820120004993002, oltre che sulla incompletezza dell’atto notificatogli.

La C.T.R. avrebbe omesso, inoltre, di pronunciare sulla mancata sottoscrizione della cartella e sulla omessa indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali.

La C.T.R. avrebbe omesso di pronunciare circa la dedotta “moltiplicazione” della pretesa oggetto di esecuzione, la inclusione nella somma pretesa di “codici tributo” inesistenti e l’assenza della indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973) che legittima l’iscrizione a ruolo, sebbene a titolo provvisorio, di somme portate da avvisi di accertamento non definitivi. 10.1 Il decimo motivo di ricorso è solo in parte fondato.

In particolare, è fondato nella parte in cui si duole dell’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla comprensibilità e l’origine delle somme pretese con le cartelle di pagamento impugnate, oltre che sulle dedott e duplicazioni dei titoli delle somme richieste , sulla intelligibilità del computo degli interessi e sulla dedotta inesistenza di alcuni codici tributo applicati nelle varie cartelle.

Su tali questioni il giudice di appello dovrà pronunciarsi in sede di rinvio.

Non sono, invece, fondate le doglianze relative alla invalidità del procedimento notificatorio, sia perché si è già rilevato che è legittima la notificazione mediante invio diretto della cartella a mezzo del servizio postale, sia perché comunque, avendo impugnato tempestivamente le cartelle di pagamentodando prova di averne compreso il contenuto, il r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha sanato qualsiasi irregolarità relativa alla notificazione delle cartelle.

E’, inoltre, infondata la censura di omessa pronuncia relativa alla mancanza di sottoscrizione delle cartelle e alla mancanza di indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali, in quanto, comunque, i detti elementi non sono indispensabili ai fini della validità della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366 -01).

E’, inoltre, infondata la censura che riguarda l’omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionaledelle disposizion i che consent ono all’amministrazione di pretendere con l’iscrizione a ruolo somme relative ad avvisi di accertamento non definitivi ( individuabil i precisamente negli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992), perché “i l giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 , Rv. 658279 - 01).

Nel caso di specie, dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R. ha inteso applicare il disposto dell’art. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, evidentemente, anche se implicitamente, reputandolo conforme a Costituzione.

Peraltro, rileva il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata in appello dal contribuente è manifestamente infondata, in quanto le iscrizioni provvisorie nei ruoli, nella misura consentita, rappresentano un equo contemperamento tra l’interesse dello Stato al pagamento delle imposte e delle tasse ed il diritto di difesa in giudizio del contribuente.

11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente c ensura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di condanna dell’agente della riscossione al risarcimento dei danni per lite temeraria.

11.1. Il motivo è infondato.

La C.T.R., definendo il giudizio di appello, ha compensato per 1/5 le spese e condannato il Gratani al pagamento dei restanti 4/5 nei confronti dell’agente della riscossione, in questo modo ritenendo implicitamente insussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 30/03/2000, Rv. 535198 - 01).

12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haliquidato le spese processuali in favore dell’ente pubblico.

Secondo il contribuente la C.T.R. non avrebbe dovuto liquidare alcuna somma in favore dell’ente, essendo stato questo in giudizio a mezzo di suoi funzionari, senza il ministero di un difensore. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il capo delle spese per la misura della liquidazione disposta a favore delle parti vincitrici.

12.1. Il motivo in parte è infondato, in parte è assorbito in seguito alla cassazione della sentenza impugnata.

E’ infondato , perché la liquidazione delle spese in favore dell’ente pubblico, vincitore in giudizio, che si difende a mezzo di suoi funzionari delegati, è espressamente prevista sin dall’introduzione del comma 2 bisnel corpo dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021, Rv. 662425 -01).

E’ assorbito perché, all’esito del giudizio di rinvio, la C.T.R. dovrà operare una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo, al settimo e , per quanto di ragione, al deci mo motivo , dovendo essere rigettato per i restanti motivi, a parte l’ultimo (rubricato come undicesimo, ma in realtà dodicesimo), che in parte è infondato e in parte è assorbito dall’accoglimento del second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 21397 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatain Roma in via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – E [OSCURATO:PERSONA] 2006 r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – sede di Milanon. 718 / 1 6 depositat a l ’8 / 2 /201 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 luglio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”o “il ricorrente”) impugnò con separati ricorsi: 1) la cartella di pagamento n. 06820120004993002 relativa all’anno 2006 per euro 16.700,93, conseguente all’avviso di accertamento n. T9501A201961/2011; 2) la cartella di pagamento n. 06820130172181004, per euro 30.948,56; 3) la cartella di pagamento n. 06820130185807423, per euro 16.499,32; 4) l’iscrizione ipotecaria n. 8450/1056 per gli anni 2004-2005. Rimasto soccombente in primo grado, la C.T.R. accolse in parte le doglianze, annullando l’iscrizione ipotecaria e confermando per il resto la sentenza diprimo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di dodici motivi (l’ultimo rubricato tuttavia come undicesimo). L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primoprofilo del primo motivo, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992 nonché 104 e 274 c.p.c. in relazione alla riunione dei r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado concernente la riunione dei giudizi separatamente proposti. Secondo il contribuente non sussistevano i presupposti della connessione soggettiva o oggettiva che giustificavano la riunione dei giudizi separatamente proposti in primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile. E’ giurisprudenza consolidata che il provvedimento che dispone la riunione o la separazione delle cause ha natura ordinatoria e carattere discrezionale, con la conseguenza che non solo esso non è impugnabile direttamente per cassazione, ma non è impugnabil e in sede di legittimitànemmeno tramite l’impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. n. 1708/1979; n. 19840/2004; n. 6453/1983; n. 7183/2002; n. 1873/2004). Il contribuente, peraltro, non deduce quali specifici effetti negativi sul suo diritto di difesa abbia avuto il simultaneus processus. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 125 comma 2, 182 comma 2 c.p.c. e 12 d.lgs. n. 546/1992”,il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di inammissibilità, resa dalla C.T.P., dei ricorsi di cui ai RR.GG. nn. 10357/2013 e 10359/2013, non essendo stati gli stessi corredati dalle procure ad litem né sugli originali né sulle copie. Deduce il contribuente che l’art. 182 c.p.c. impone al Giudice di assegnare un termine alla parte per completare e regolarizzare gli atti ed i documenti del giudizio anche nei casi in cui ravvisi qualsiasi vizio che determini la nullità della procura al difensore. Il contribuente, in sostanza, deduce che nel caso di specie la C.T.R. avrebbe errato a non ritenere sanato il vizio di inesistenza della procura a margine di due dei vari ricorsi riuniti, procura che poi era stata r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilasciata a margine delle memorie difensive depositate dal Gratani nel corso del giudizio di primo grado. 2.1. Il motivo è fondato. Questa S.C. non ha ancora un indirizzo consolidato in merito alla questione se all’inesistenza della procura al tempo dell’atto introduttivo del giudizio civile (o tributario, ex art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992) la parte interessata possa “rimediare” avvalendosi del disposto di cui all’art. 182, comma 2 c.p.c. Ad un orientamento negativo (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 19399 del 20/07/2018, Rv. 649721 - 01) , se ne contrappone un altro di segno opposto, più consistente numericamente(Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018, Rv. 648173 –01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 5426 del 07/03/2018, Rv. 647309 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15029 del 02/07/2014, Rv. 631544 – 01 ; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15241 del 30/06/2009, Rv. 608719 – 01 ; Cass. , Sez. U, Sentenza n. 22601 del 02/12/2004, Rv. 580646 -01). In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa, si deve notare che la procura, prima che il giudice fissasse un termine per il suo rilascio,era stata comunque apposta a margine di una memoria difensiva nel corso del giudizio di primo grado, così sanando definitivamente e retroattivamente l’originario difetto di rappresentanza tecnica (art.1399 c.c., ratihabitio procura comparatur), con la conseguenza che i difensori del Gratani non potevano ritenersi privi dello ius postulandi. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 26 d.P.R. n. 602/1973, artt. 156 e 160 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che la cartella di pagamento oggetto del ricorso n. R.G. 4398/2012 era stata notificata nel pieno rispetto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente deduce che lanotificazione della cartella di pagamento inviata direttamente per posta sarebbe inesistente per difetto della relata di notifica. Tale vizio, inoltre, non potrebbe essere oggetto di sanatoria ex artt. 156 ss. c.p.c., in quanto tali norme varrebbero solo per gli atti sostanziali e non per quelli processuali. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 156 e 160 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato, asseritamente senza motivazione, che “la cartella di pagamento oggetto del ricorso n. R.G. 4398/2012 è stata notificata nel pieno rispetto dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973”. 4.1. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi. 4.2. Essi sono infondati. L’interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 offerta dal contribuente non può essere seguìta. Innanzitutto, se si leggesse la possibilità della notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento nel senso che è ammessa anche la notificazione a mezzo posta, il secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nulla aggiungerebbe al contenuto del primo periodo del primo comma del citato articolo, che già prevede che la notificazione da parte degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario avviene “nelle forme previste dalla legge”, tra le quali già prima della modifica al comma in questione apportata dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 193 del 2001 era ricompresa la notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.). r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’introduzione, ad opera del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, del comma 1bis all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a norma del quale la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione, costituisce un chiaropendant rispetto alla disposizione di cui al secondo e al terzo periodo del primo comma del citato articolo: gli agenti della riscossione possono notificare le cartelle di pagamento senza avvalersi degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, peraltro, è nel senso contrario alla tesi del contribuente(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -01). 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602/1973”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “L’A.F., del tutto legittimamente, ai sensi dell’art. 15 comma 1 d.P.R. n. 602/1973, ha provveduto alla iscrizione a ruolo del 50% delle maggiori imposte accertate e richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di riscossione frazionata in pendenza del ricorso proposto dal Gratani avverso il surrichiamato accertamento”(pag. 9 della sentenza). Sostiene il contribuente che la C.T.R. abbia errato nell’applicare l’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui primo comma legittima per gli accertamenti non ancora definitivi l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, di un terzo degli r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità. La C.T.R., nella sentenza a quo, dà atto che la cartella di pagamento impugnata n. 06820120004993002 è stata notificata in seguito alla emissione dell’avviso di accertamento n. T9501A201961/2011. Orbene, siccome gli importi pretesi con la cartella di pagamento impugnata conseguono ad una iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli importi recati dall’avviso di accertamento citato, per sostenere la fondatezza del motivo di impugnazione in parola il contribuente avrebbe dovuto documentare la data dell’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento impugnato: se tale iscrizione fosse avvenut a nella vigenza del primo comma dell’art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione anteriore alla modifica apportata con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, la cartella di pagamento ben poteva pretendere il 50% degli importi dell’avviso di accertamento notificato e non definitivo; se tale iscrizione fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore della modifica che ha ridotto gli importi iscrivibili provvisoriamente a ruolo ad 1/3 degli imponibili o maggiori imponibili accertati, con la cartella di pagamento non si sarebbe potuto pretendere, a titolo provvisorio,somme maggiori della quota di 1/3. 6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per aver omesso di esaminare la sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui assume “del tutto infondato e privo di pregio il richiamo operato dal Gratani alla sentenza della C.T.R. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 136/45/2013, relativa ai diversi anni d’imposta 2004 e 2005 e del tutto estranea al presente giudizio, inerente all’anno d’imposta 2006”. Secondo il contribuente gli importi relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, oggetto della sentenza a lui favorevole della C.T.R. n. 136/45/2013, sarebbero confluiti negli atti pregiudizievoli impugnati dal contribuente nel corso del presente processo , sicché di quella sentenza si sarebbe dovuto tener contonel giudizio relativo alla cartella di pagamento n. 06820120004993002. 6.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto,non sussistono i dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché quest’ultima, a pag. 9, ha spiegatoche “il presente giudizio”, relativo all’anno d’imposta 2006, è estraneo rispetto all’oggetto della sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013, relativo agli anni 2004 e 2005. Si tratta, del resto, di un accertamento di fatto i cui esiti non sono devolvibili alla cognizione di questa Corte di legittimità. Peraltro, il contribuente non ha dedotto la violazione delle norme sull’interpretazione della cartella di pagamento, né la violazione delle norme sull’interpretazionedella sentenza della C.T.R. n. 136/45/2013. 7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “ Omesso esame di eccezione di decadenza e prescrizione della cartella esattoriale (anno d’imposta 2006)oggetto di discussione tra le parti – Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare l’eccezione di decadenza e prescrizione della cartella di pagamento relativa all’anno 2006. 7.1. Il motivo è fondato. Il contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha dato atto di aver proposto tale eccezione già in primo gradoe di averla riproposta in appello, senza avere risposta dai giudici di secondo grado nella sentenza impugnata. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con l’ot t avo mot ivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione di norme – Art. 48 bis d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – termine di presentazione dell’istanza di conciliazione in appello all’interno del processo tributario”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e tardiva la richiesta di conciliazione da lui avanzata per la prima volta nel corso dell’udienza del giudizio di appello del 18/1/2016. Ritiene il contribuente che il termine per la richiesta di conciliazione, posto dal richiamato art. 48 bis, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sia “ordinatorio”e non escluda che la richiesta possa essere avanzata anche dopo che esso sia spirato. 8.1. Il motivo è infondato. In via generale, deve rilevarsi che il processo è scandito da fasi distinte che devono essere ben definite temporalmente affinché esso possa raggiungere ordinatamente il suo scopo, che è primariamente quello di risolvere i conflittiintersoggettivi. Quand’anche la legge non qualifichi espressamente i termini da essa posti all’attività delle parti come “perentori”, essi non possono essere immotivatamente e liberamente disattesi, come dimostra la disposizione di cui all’art. 154 c.p.c. In più, l’art. 48 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, invocato dallo stesso contribuente, prescrive al comma 2 che l’invito alla conciliazione delle parti da parte della Commissione deve essere fatto “se sussistono le condizioni di ammissibilità”, tra le qualinon può non rientrare anche il rispetto del termine di cui al comma 1. 9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.– Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – Omessa valutaz ione di tutte le doglianze prospettate in punto di contraddittorietà della motivazione di primo r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] grado”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoche non sussiste la lamentata contraddittorietà tra la sentenza della C.T.P. e l’ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnatida essa stessa emessi. Il contribuente deduce che la C.T.R. avrebbe risposto solo “in minima parte”alla doglianza prospettata, non esaminando peraltro “i profili di illegittimità degli atti presupposti delle cartelle di pagamento”. 9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. A parte che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha esaurientemente motivato la ritenuta assenza di contraddittorietà tra gli atti emanati dalla C.T.P., spiegando che un’ordinanza cautelare ben può essere revocata con la sentenza conclusiva del giudizio, il contribuente si limita ad affermare genericamente che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare i profili di illegittimità rilevati degli atti presupposti rispetto alle cartelle di pagamento impugnate, senza meglio precisare quali sarebbero questi profili di illegittimità, che risultano oscuri anche a leggere la trascrizione, all’interno del ricorso (nota 15 di pag. 18), del motivo di appello sul quale la C.T.R. non avrebbe pronunciato. 10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. –Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., artt. 7 e 17 L. n. 212/2000”ed articolato in più profili, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver omesso di pronunciarsi su una serie di doglianze mosse contro la cartella di pagamento n. 06820120004993002. In particolare, la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’applicabilità, negata dalla sentenza di primo grado, anche agli atti dell’agente della riscossione come le cartelle di pagamento, dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (cd. “Statuto del contribuente”). r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta invalidità del procedimento notificatorio con riferimento allacartella di pagamento n. 06820120004993002, oltre che sulla incompletezza dell’atto notificatogli. La C.T.R. avrebbe omesso, inoltre, di pronunciare sulla mancata sottoscrizione della cartella e sulla omessa indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali. La C.T.R. avrebbe omesso di pronunciare circa la dedotta “moltiplicazione” della pretesa oggetto di esecuzione, la inclusione nella somma pretesa di “codici tributo” inesistenti e l’assenza della indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973) che legittima l’iscrizione a ruolo, sebbene a titolo provvisorio, di somme portate da avvisi di accertamento non definitivi. 10.1 Il decimo motivo di ricorso è solo in parte fondato. In particolare, è fondato nella parte in cui si duole dell’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla comprensibilità e l’origine delle somme pretese con le cartelle di pagamento impugnate, oltre che sulle dedott e duplicazioni dei titoli delle somme richieste , sulla intelligibilità del computo degli interessi e sulla dedotta inesistenza di alcuni codici tributo applicati nelle varie cartelle. Su tali questioni il giudice di appello dovrà pronunciarsi in sede di rinvio. Non sono, invece, fondate le doglianze relative alla invalidità del procedimento notificatorio, sia perché si è già rilevato che è legittima la notificazione mediante invio diretto della cartella a mezzo del servizio postale, sia perché comunque, avendo impugnato tempestivamente le cartelle di pagamentodando prova di averne compreso il contenuto, il r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha sanato qualsiasi irregolarità relativa alla notificazione delle cartelle. E’, inoltre, infondata la censura di omessa pronuncia relativa alla mancanza di sottoscrizione delle cartelle e alla mancanza di indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali, in quanto, comunque, i detti elementi non sono indispensabili ai fini della validità della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366 -01). E’, inoltre, infondata la censura che riguarda l’omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionaledelle disposizion i che consent ono all’amministrazione di pretendere con l’iscrizione a ruolo somme relative ad avvisi di accertamento non definitivi ( individuabil i precisamente negli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992), perché “i l giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 , Rv. 658279 - 01). Nel caso di specie, dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince che la C.T.R. ha inteso applicare il disposto dell’art. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, evidentemente, anche se implicitamente, reputandolo conforme a Costituzione. Peraltro, rileva il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata in appello dal contribuente è manifestamente infondata, in quanto le iscrizioni provvisorie nei ruoli, nella misura consentita, rappresentano un equo contemperamento tra l’interesse dello Stato al pagamento delle imposte e delle tasse ed il diritto di difesa in giudizio del contribuente. 11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente c ensura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di condanna dell’agente della riscossione al risarcimento dei danni per lite temeraria. 11.1. Il motivo è infondato. La C.T.R., definendo il giudizio di appello, ha compensato per 1/5 le spese e condannato il Gratani al pagamento dei restanti 4/5 nei confronti dell’agente della riscossione, in questo modo ritenendo implicitamente insussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 30/03/2000, Rv. 535198 - 01). 12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haliquidato le spese processuali in favore dell’ente pubblico. Secondo il contribuente la C.T.R. non avrebbe dovuto liquidare alcuna somma in favore dell’ente, essendo stato questo in giudizio a mezzo di suoi funzionari, senza il ministero di un difensore. r.g. n. 21397/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il capo delle spese per la misura della liquidazione disposta a favore delle parti vincitrici. 12.1. Il motivo in parte è infondato, in parte è assorbito in seguito alla cassazione della sentenza impugnata. E’ infondato , perché la liquidazione delle spese in favore dell’ente pubblico, vincitore in giudizio, che si difende a mezzo di suoi funzionari delegati, è espressamente prevista sin dall’introduzione del comma 2 bisnel corpo dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021, Rv. 662425 -01). E’ assorbito perché, all’esito del giudizio di rinvio, la C.T.R. dovrà operare una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio. 13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo, al settimo e , per quanto di ragione, al deci mo motivo , dovendo essere rigettato per i restanti motivi, a parte l’ultimo (rubricato come undicesimo, ma in realtà dodicesimo), che in parte è infondato e in parte è assorbito dall’accoglimento del second
Sentenza Cassazione n. 34888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris