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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 41087/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 17 marzo 2021 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da scontare.

La difesa aveva chiesto che nel provvedimento di cumulo fosse inserita la pena inflitta con sentenza 22 gennaio 1997 della Corte di assise di appello di Catania, condanna già inserita nel cumulo adottato in data 15 giugno 1999 ed espiata in data 26 marzo 2008.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 80 cod. pen., in quanto la richiesta, presentata in data 26 gennaio 2018, aveva avuto ad oggetto l'inserimento della condanna pronunciata in data 13 giugno 2013 dalla Corte di appello di Catania.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

A fronte della motivazione della decisione impugnata, che ha ritenuto la infondatezza della richiesta proposta, il ricorso ha denunciato il travisamento dell'oggetto della richiesta, che avrebbe avuto diverso contenuto, sul quale il giudice dell'esecuzione, dunque, non si sarebbe pronunciato.

Sul punto, peraltro, il ricorso è articolato genericamente in quanto non allega l'originaria istanza, adempimento necessario per assicurare alla deduzione la necessaria specificità.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente Mi7;iledtr [OSCURATO:PERSONA] tZU DEPO,) IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 17 marzo 2021 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da scontare. La difesa aveva chiesto che nel provvedimento di cumulo fosse inserita la pena inflitta con sentenza 22 gennaio 1997 della Corte di assise di appello di Catania, condanna già inserita nel cumulo adottato in data 15 giugno 1999 ed espiata in data 26 marzo 2008. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 80 cod. pen., in quanto la richiesta, presentata in data 26 gennaio 2018, aveva avuto ad oggetto l'inserimento della condanna pronunciata in data 13 giugno 2013 dalla Corte di appello di Catania. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della decisione impugnata, che ha ritenuto la infondatezza della richiesta proposta, il ricorso ha denunciato il travisamento dell'oggetto della richiesta, che avrebbe avuto diverso contenuto, sul quale il giudice dell'esecuzione, dunque, non si sarebbe pronunciato. Sul punto, peraltro, il ricorso è articolato genericamente in quanto non allega l'originaria istanza, adempimento necessario per assicurare alla deduzione la necessaria specificità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mi7;iledtr [OSCURATO:PERSONA] tZU DEPO,) IN
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