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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20908/2023

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 4329/2020R.G. proposto da Prima [OSCURATO:SOCIETA]. (già Prima [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), rappresentat a e difes a d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Apolito e prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via in Arcione n. 71,giusta procura speciale in calce a l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 45/01/2019, depositata il 29.07.2019.

Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 1 8 gennaio 20 2 3 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 16 maggio 2023.

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - Dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui interessa, che: - l a Commissione tributaria di primo grado di Bolzano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Prima [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l’avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta per l’anno 2000, a seguito di operazioni oggettivamente inesistenti; - la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto dalla contribuente rilevando che la buona fede del legale rappresentante della medesima rendeva legittima la detrazione dell’IVA con riferimento alle operazioni contestate; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con sentenza n. 13253 del 2015, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello della contribuente; - la società contribuente impu gnava la sentenza della Commissione regionale di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la violazione degli artt.2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la Commissione di secondo grado erroneamente ritenuto assolto dall’Ufficio l’onere di provare il coinvolgimento della società contribuente nel meccanismo fraudolento;- con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Commissione territoriale erroneamente ritenuto sufficientemente motivato e comprovato il provvedimento impositivo in relazione a tutte le operazioni effettuate nel 2000; - con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 e 2730 cod. civ., 115 e 229 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la Commissione di secondo grado dato alcun rilievo al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha sempre ammesso che solo una parte delle operazioni erano oggettivamente inesistenti; - con il quarto motivo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Commissione di secondo grado rilevato in quale misura le operazioni contestate, relative all’anno 2000, risultassero inesistenti; - con il quinto motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Commissione di secondo grado confermato la legittimità del disconoscimento della detraibilità dell’IVA versata, sulla base di indizi labili e contraddittori, in violazione anche principio di neutralità; - in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha presentatoin data 11.05.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali;- l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 4329/2020R.G. proposto da Prima [OSCURATO:SOCIETA]. (già Prima [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), rappresentat a e difes a d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Apolito e prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via in Arcione n. 71,giusta procura speciale in calce a l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 45/01/2019, depositata il 29.07.2019. Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 1 8 gennaio 20 2 3 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 16 maggio 2023. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - Dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui interessa, che: - l a Commissione tributaria di primo grado di Bolzano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora Prima [OSCURATO:SOCIETA].) avverso l’avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta per l’anno 2000, a seguito di operazioni oggettivamente inesistenti; - la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto dalla contribuente rilevando che la buona fede del legale rappresentante della medesima rendeva legittima la detrazione dell’IVA con riferimento alle operazioni contestate; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con sentenza n. 13253 del 2015, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello della contribuente; - la società contribuente impu gnava la sentenza della Commissione regionale di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la violazione degli artt.2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la Commissione di secondo grado erroneamente ritenuto assolto dall’Ufficio l’onere di provare il coinvolgimento della società contribuente nel meccanismo fraudolento;- con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Commissione territoriale erroneamente ritenuto sufficientemente motivato e comprovato il provvedimento impositivo in relazione a tutte le operazioni effettuate nel 2000; - con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 e 2730 cod. civ., 115 e 229 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la Commissione di secondo grado dato alcun rilievo al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha sempre ammesso che solo una parte delle operazioni erano oggettivamente inesistenti; - con il quarto motivo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Commissione di secondo grado rilevato in quale misura le operazioni contestate, relative all’anno 2000, risultassero inesistenti; - con il quinto motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Commissione di secondo grado confermato la legittimità del disconoscimento della detraibilità dell’IVA versata, sulla base di indizi labili e contraddittori, in violazione anche principio di neutralità; - in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha presentatoin data 11.05.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali;- l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza cameral
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