CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2504 - controricorrente -avverso la sentenza n. 299/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 756/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello di MicheleNoschese, confermando la sentenza di primo grado che avevaNumero registro generale 2978/2023Numero sezionale 2504/2026accolto l’opposizione proposta dalla Molini e Pastifici di SNuamleeror ndi ora ccolta generale 21745/2026Data pubblicazione 25/06/2026s.r.l. (M.P.S., poi [OSCURATO:SOCIETA].) e revocato il decreto ingiuntivon. 1091/2014 emesso su ricorso del Noschese per l’importo dieuro 2.824,67 rivendicato a titolo di integrazione deltrattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità per ilperiodo luglio e agosto 2014.2. La Corte territoriale ha escluso l’esistenza di un giudicatoesterno, rappresentato dai decreti ingiuntivi n. 977/2011 e n.403/2015 ottenuti dal lavoratore per analoghe voci riferite adifferenti periodi temporali e non opposti dalla società.Ha accertato che il 21.1.2011 la datrice di lavoro del Noschese,all’epoca [OSCURATO:SOCIETA], aveva concluso un contratto di affitto diazienda con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi divenuta M.P.S. eancora dopo [OSCURATO:SOCIETA].; che a seguito del fallimento dellaAmato spa, l’azienda era stata retrocessa il 17.11.2011 allacuratela; che il rapporto di lavoro del Noschese era cessato il5.9.2011.Premesso che la responsabilità solidale tra cedente e cessionarioè affermata dall’art. 2112 c.c. per i crediti che il lavoratoreaveva al momento del trasferimento, i giudici di appello hannorilevato che, pur considerando la M.P.S. quale cedente (rectius:originaria cessionaria e poi retrocedente), non potesseravvisarsi una responsabilità solidale della stessa rispetto aicrediti per cui è causa perché all’epoca della retrocessione ilrapporto di lavoro del Noschese non era più in atto e, peraltro,i crediti in questione non erano (ancora) maturati all’epoca deltrasferimento (retrocessione) cioè alla data del 7.11.2011,3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 2978/20234. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neNi umero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 21745/2026successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,Data pubblicazione 25/06/2026come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.2112 c.c. per avere la Corte d'appello negato la responsabilitàsolidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutti i creditivantati dal Noschese, a titolo di emolumenti aggiuntivi altrattamento di cassa integrazione e all'indennità di mobilitàpattuiti con l'accordo individuale del 14 maggio 2009, maturatinel periodo successivo alla retrocessione alla curateladell'azienda oggetto di affitto.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire che ilrapporto di lavoro col Noschese era cessato il 5.9.2011 pervolontà della [OSCURATO:SOCIETA]. e che quindi,poiché il rapporto di lavoro non era stato ritrasferito allaoriginaria cedente (rectius: alla curatela della [OSCURATO:SOCIETA]),unico soggetto tenuto a rispondere per le obbligazioni azionateera la società attuale controricorrente.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 647 c.p.c., per avere la sentenza d’appello esclusoche i decreti ingiuntivi n. 977/2011 e n. 403/2015, non oppostidalla società, potessero fare stato tra le stesse parti in ogni altrogiudizio relativo a diritti scaturenti dal medesimo rapporto.4. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di tardivitàdell’impugnazione sollevata nel controricorso poiché dallasentenza d’appello non emerge che la motivazione sia stata lettaNumero registro generale 2978/2023contestualmente al dispositivo. Dallo storico del fascicoloN umero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 21745/2026d’appello, prodotto in allegato al controricorso, emerge, alData pubblicazione 25/06/2026contrario, che la sentenza sia stata pubblicata il 18.7.2022,come annotato sul ricorso, che risulta pertanto tempestivo(notificato il 18.1.2023).5. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per la loroconnessione logica, non possono trovare accoglimento per leragioni già esposte nella ordinanza di questa Corte n. 14401 del2023, che ha deciso questioni analoghe tra le stesse parti, e perquanto di seguito esposto.5.1. Questa S.C. ha chiarito che, in materia di trasferimentod'azienda, la disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica anchenell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda econseguente retrocessione della stessa all'originario cedente,purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata inprecedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, cononere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenutotrasferimento (v. Cass. 23765 del 2018; Cass. n. 16255 del2011).5.2. Costituisce, inoltre, affermazioni costante quella secondocui l'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede lasolidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dallavoratore al momento del trasferimento d'azienda aprescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da partedel cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro almomento del trasferimento d'azienda, sicché non è applicabileai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi a tale momento(Cass. n. 4598 del 2015; Cass. n. 7517 del 2010).Come si ricava dalla chiara lettera del primo comma (“In casodi trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con ilcessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano”),Numero registro generale 2978/2023la tutela prevista dall’art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimentoN umero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 21745/2026d’azienda o di ramo è affidata all’automatica “continuazione” delData pubblicazione 25/06/2026rapporto di lavoro con il cessionario e alla “conservazione” deidiritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione.Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico egiuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedenteal momento del trasferimento, vigenza che può essere effettivama anche virtuale, quale conseguenza dell’annullamento dellicenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto dilavoro. Deve invece escludersi che possa “continuare” in capoalla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistenteall’epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato (cfr.Cass. n. 8039 del 2022 in motivazione).5.3. Dalla lettera del citato art. 2112 c.c., si ricava, inoltre, inmodo altrettanto pacifico, come la responsabilità solidale tracedente e cessionaria sia limitata ai “crediti che il lavoratoreaveva al tempo del trasferimento”, restando esclusi i crediti sortiin epoca successiva e quindi non ancora esistenti in coincidenzacon la cessione.5.4. La sentenza d’appello ha fato corretta applicazione deiprincipi di diritto appena richiamati ed ha escluso laresponsabilità solidale della retrocedente ponendo in risalto sial’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro prima della dispostaretrocessione e sia l’inesistenza, all’epoca della retrocessione,dei crediti azionati dal Noschese in quanto sorti negli annisuccessivi.5.5. A fronte dell’impianto argomentativo che sorregge ladecisione impugnata, l’attuale ricorrente continua a sostenereche “con la retrocessione la [OSCURATO:SOCIETA]. nonsi è affatto liberata delle obbligazioni relative ai rapporti dilavoro” e che la stessa doveva far fronte (sine die) ai diritti cheNumero registro generale 2978/2023derivavano al lavoratore dal citato accordo individuale del 2009N umero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 21745/2026(p. 11-12).Data pubblicazione 25/06/20265.6. È evidente come censure così strutturate, compresa quellasull’esistenza di un giudicato esterno, non intercettino e non siconfrontino in alcun modo con la ratio decidendi della decisioneimpugnata, che ha negato la responsabilità solidale dellaretrocedente in ragione della intervenuta cessazione delrapporto di lavoro in epoca anteriore al trasferimento(cessazione di cui non risulta dichiarata l’illegittimità) oltre cheper la inesistenza di crediti in capo all’attuale ricorrente all’epocadel trasferimento medesimo.6. Il terzo motivo è, comunque, infondato alla luce dei principiaffermati da questa Corte secondo cui il provvedimentogiurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato,non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesimequestioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare leragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituisconoil fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato pereffetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recantecondanna al pagamento di un credito con carattere diperiodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligorelativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - inmancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nelprovvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per leperiodicità successive (così Cass. n. 12111 del 2020; Cass. n.6543 del 2014; Cass. n. 23918 del 2010).7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.8. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.9. Il rigetto dei ricorsi costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, commaNumero registro generale 2978/20231 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 deNl umero sezionale 2504/2026Numero di raccolta generale 21745/20262020).Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]