CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1992
Cassazione n. 06036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990, per aver, senza autorizzazione, illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish e sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole). Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione o in misura equivalente. In ordine alla recidiva, si osserva che il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, recenti e specifici rispetto al fatto oggetto di giudizio, evidenziando la continuità dell'iter criminale quale indice di una maggiore pericolosità, intesa come propensione a delinquere e concreta probabilità di commissione di nuovi reati, giustificando così l'aumento di pena. È stato, inoltre, rilevato che l'imputato era stato arrestato e condannato in primo grado per un ulteriore reato ex art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, circostanza che conferma il giudizio di pericolosità. Infine, il motivo concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante non è ammissibile, non essendo stato dedotto con l'atto di appello ;d elle le stesse sono/ comunque/ state riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 DEPO 9J IT