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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 21005/2025

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15392/2021 del ruolo generale, proposto DA (1) [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45C60 A669 Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1945 e residente in Trani (BT), alla [OSCURATO:PERSONA]Andria N. 14, e (2) [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70E08 A669 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1970 e residente in Trani (BT), alla [OSCURATO:PERSONA]Andria N. 12, rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E23 L259 S). - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Data pubblicazione 24/07/2025ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2699/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 30 novembre 2020.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dal contenuto della sentenza impugnata e del ricorso, la vicenda che interessa può essere così riepilogata: - [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] ed ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) trasferiva, in sede di concordato preventivo, giusta decreto del Giudice delegato del Tribunale di Trani del 5 novembre 1991, a Maria S. Penza la piena proprietà di un capannone industriale; - Maria S. Penza provvedeva al pagamento delle relative imposte di registro ed ipocatastali; - successivamente [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio Maria S. Penza per la rivendica della quota del 50% del predetto bene immobile e la convenuta chiamava in garanzia per l’eventuale evizione parziale [OSCURATO:PERSONA]; - con sentenza n. 220/2012 il Tribunale di Trani dichiarava che Maria S. Penza aveva usucapito (usucapione breve) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] la quota del 50% del bene in precedenza erroneamente trasferito per l’intero;F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 - detta sentenza veniva sottoposta a tassazione per la Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali con atto Data pubblicazione 24/07/2025 notificato ai ricorrenti in epigrafe indicati.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con l’impugnata sentenza accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1281/10/2017, osservando che: - «Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità l'imposta di registro, in genere proporzionale, è dovuta se esiste un titolo giudiziale che definisce anche parzialmente il giudizio civile, anche se al momento della registrazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, quest'ultimo è stato impugnato o sia ancora impugnabile e l'eventuale successiva sentenza passata in giudicato darà luogo a conguaglio o rimborso, richiesto all'ufficio che ha riscosso l'imposta, ai sensi dell'art. 77 del summenzionato decreto (Cfr., ex multis: Cass. n. 21819/2020; n.14281/2020; n.12023/2018; n.1340/2018); - pur condividendo la tesi secondo cui l’imposta non è dovuta se la sentenza che ha riconosciuto l’intervenuto acquisto del bene venga riformata, «Nel caso in esame però, come risulta dagli atti di causa, gli appellati non hanno provato, ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c., che ci sia stata una successiva sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, di riforma, con annullamento, della sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, anzi sembrerebbe che fosse in predisposizione un ricorso per Cassazione, anche se non ancora firmato e notificato, come da documentazione allegata in data 02/09/2016 dagli appellati nel giudizio di prime cure ai fini della richiesta di sospensione delle cartelle esattoriali emesse successivamente agli avvisi» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 - «Inoltre, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 57 del Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 d.p.r. n.131/1986, l'obbligo di registrazione e pagamento delle Data pubblicazione 24/07/2025 imposte, a favore dell'Ufficio finanziario, grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa, ed anche nel caso dell'usucapione» (v pagina n. 3 della sentenza impugnata).

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 28 maggio 2021, formulando un unico motivo di impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis

1. c.p.c.

4. L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 21 giugno 2021 controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti hanno eccepito, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’error in iudicando per omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Commissione regionale ha omesso di valutare la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte di Maria S. Penza, di tutte le imposte chieste dall’Agenzia con gli avvisi di liquidazione oggetto di impugnazione.

Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto che il Giudice delegato del Tribunale di Trani, con decreto di trasferimento del 5 novembre 1991, aveva trasferito erroneamente la piena proprietà dell’intero compendio in favore di Maria S. Penza, la quale il 6 novembre 1991 aveva pagato per intero e per l’intero bene tutte le imposte relative al trasferimento de quo.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 Non solo.

Hanno rappresentato che il primo Giudice, in piena Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 adesione alle tesi degli odierni ricorrenti, aveva fondato Data pubblicazione 24/07/2025 l’accoglimento del ricorso sul rilievo secondo cui era «[…] “del tutto inesistente il presupposto impositivo”, in quanto “il tributo richiesto è stato corrisposto integralmente dalla acquirente sig.ra Penza come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dai ricorrenti attestante la registrazione dell’aggiudicazione dell’intero complesso industriale e l’avvenuto pagamento in data 06.11.1991 delle relative imposte”», precisando ancora che «Ad abundantiam, la sentenza della CTP aggiungeva che “Peraltro, con la sentenza 991/2015 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Trani, ha convalidato l'originario trasferimento dell'intero immobile nel 1991 a seguito del decreto del [OSCURATO:PERSONA], rendendo inefficace quello per intervenuta usucapione abbreviata ex sentenza 220/12 emessa dal Giudice di primo grado del Tribunale di Trani”» (v. pagina n. 5 del ricorso).

Per tale via, gli istanti hanno concluso nel senso che «[…] se la CTR barese si fosse avveduta di quanto era statuito dalla sentenza di primo grado quale argomento fondamentale e dirimente – argomento peraltro rilevabile dai documenti ut supra indicati – non avrebbe potuto concludere nel senso della riforma della pronuncia resa dalla CTP» (v. pagina n. 8 del ricorso).

2. Il ricorso va respinto per due concorrenti ragioni.

2.1. La prima.

Non vi è stato omesso esame della circostanza fattuale sopra indicata di cui, peraltro, il Giudice regionale ha dato conto, ricordando che «la CTP di Bari accoglieva i […] ricorsi, annullando gli avvisi di liquidazione, per insussistenza del presupposto impositivo in quanto i tributi richiesti erano stati già corrisposti integralmente dall'acquirente sig.ra Pensa all'atto della registrazione del provvedimento di aggiudicazione e trasferimento F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 emesso nel 1991 dal [OSCURATO:PERSONA] […]» (cosi nel «fatto» della Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 sentenza in esame).

Data pubblicazione 24/07/2025 Il riferimento a tale circostanza fattuale dimostra come la stessa sia stata rilevata dal Giudice regionale, ma ritenuta irrilevante ai fini della decisione, incentrata sulla tassazione della predetta sentenza del Tribunale di Trani e non sul preesistente decreto di trasferimento.

Non vi è stato, quindi, un omesso esame della predetta circostanza, ma un’implicita, quanto chiara, valutazione di irrilevanza della stessa.

2.2. La seconda.

La decisione risulta pure corretta, smentendo la pretesa decisività della dedotta omissione, risultando palese la diversità dei titoli di acquisto, il primo avvenuto in base al citato decreto di trasferimento dell’anno 1991 ed il secondo in base alla sentenza di usucapione del residuo 50%, evidentemente ritenuto non acquisito sulla scorta dell’acquisto a non domino di cui al primo titolo, con la conseguenza che i ricorrenti, in quanto parti della citata causa, sono obbligati in solido nei confronti del fisco, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, dell’obbligazione tributaria in oggetto, impregiudicata la rivalsa nei rapporti interni, come già chiarito dal Giudice regionale.

2.3. Deve aggiungersi che non ha costituito motivo di impugnazione il secondo rilievo contenuto nella pronuncia della Commissione regionale circa l’assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 991/2015 della Corte d'Appello, che avrebbe riformato la sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, avendo i ricorrenti solo ribadito che detta pronuncia aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto l’acquisto per usucapione, convalidando F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 l’originario acquisto dell’intera proprietà del bene immobile (v.

Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 pagina n. 3 del ricorso).

Data pubblicazione 24/07/2025

3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

4. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 2.500,00 € per compensi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15392/2021 del ruolo generale, proposto DA (1) [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45C60 A669 Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1945 e residente in Trani (BT), alla [OSCURATO:PERSONA]Andria N. 14, e (2) [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70E08 A669 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1970 e residente in Trani (BT), alla [OSCURATO:PERSONA]Andria N. 12, rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E23 L259 S). - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Data pubblicazione 24/07/2025ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2699/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 30 novembre 2020. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dal contenuto della sentenza impugnata e del ricorso, la vicenda che interessa può essere così riepilogata: - [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] ed ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) trasferiva, in sede di concordato preventivo, giusta decreto del Giudice delegato del Tribunale di Trani del 5 novembre 1991, a Maria S. Penza la piena proprietà di un capannone industriale; - Maria S. Penza provvedeva al pagamento delle relative imposte di registro ed ipocatastali; - successivamente [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio Maria S. Penza per la rivendica della quota del 50% del predetto bene immobile e la convenuta chiamava in garanzia per l’eventuale evizione parziale [OSCURATO:PERSONA]; - con sentenza n. 220/2012 il Tribunale di Trani dichiarava che Maria S. Penza aveva usucapito (usucapione breve) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] la quota del 50% del bene in precedenza erroneamente trasferito per l’intero;F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 - detta sentenza veniva sottoposta a tassazione per la Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali con atto Data pubblicazione 24/07/2025 notificato ai ricorrenti in epigrafe indicati. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con l’impugnata sentenza accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1281/10/2017, osservando che: - «Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità l'imposta di registro, in genere proporzionale, è dovuta se esiste un titolo giudiziale che definisce anche parzialmente il giudizio civile, anche se al momento della registrazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, quest'ultimo è stato impugnato o sia ancora impugnabile e l'eventuale successiva sentenza passata in giudicato darà luogo a conguaglio o rimborso, richiesto all'ufficio che ha riscosso l'imposta, ai sensi dell'art. 77 del summenzionato decreto (Cfr., ex multis: Cass. n. 21819/2020; n.14281/2020; n.12023/2018; n.1340/2018); - pur condividendo la tesi secondo cui l’imposta non è dovuta se la sentenza che ha riconosciuto l’intervenuto acquisto del bene venga riformata, «Nel caso in esame però, come risulta dagli atti di causa, gli appellati non hanno provato, ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c., che ci sia stata una successiva sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, di riforma, con annullamento, della sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, anzi sembrerebbe che fosse in predisposizione un ricorso per Cassazione, anche se non ancora firmato e notificato, come da documentazione allegata in data 02/09/2016 dagli appellati nel giudizio di prime cure ai fini della richiesta di sospensione delle cartelle esattoriali emesse successivamente agli avvisi» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 - «Inoltre, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 57 del Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 d.p.r. n.131/1986, l'obbligo di registrazione e pagamento delle Data pubblicazione 24/07/2025 imposte, a favore dell'Ufficio finanziario, grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa, ed anche nel caso dell'usucapione» (v pagina n. 3 della sentenza impugnata). 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 28 maggio 2021, formulando un unico motivo di impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis 1. c.p.c. 4. L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 21 giugno 2021 controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti hanno eccepito, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’error in iudicando per omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Commissione regionale ha omesso di valutare la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte di Maria S. Penza, di tutte le imposte chieste dall’Agenzia con gli avvisi di liquidazione oggetto di impugnazione. Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto che il Giudice delegato del Tribunale di Trani, con decreto di trasferimento del 5 novembre 1991, aveva trasferito erroneamente la piena proprietà dell’intero compendio in favore di Maria S. Penza, la quale il 6 novembre 1991 aveva pagato per intero e per l’intero bene tutte le imposte relative al trasferimento de quo.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 Non solo. Hanno rappresentato che il primo Giudice, in piena Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 adesione alle tesi degli odierni ricorrenti, aveva fondato Data pubblicazione 24/07/2025 l’accoglimento del ricorso sul rilievo secondo cui era «[…] “del tutto inesistente il presupposto impositivo”, in quanto “il tributo richiesto è stato corrisposto integralmente dalla acquirente sig.ra Penza come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dai ricorrenti attestante la registrazione dell’aggiudicazione dell’intero complesso industriale e l’avvenuto pagamento in data 06.11.1991 delle relative imposte”», precisando ancora che «Ad abundantiam, la sentenza della CTP aggiungeva che “Peraltro, con la sentenza 991/2015 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Trani, ha convalidato l'originario trasferimento dell'intero immobile nel 1991 a seguito del decreto del [OSCURATO:PERSONA], rendendo inefficace quello per intervenuta usucapione abbreviata ex sentenza 220/12 emessa dal Giudice di primo grado del Tribunale di Trani”» (v. pagina n. 5 del ricorso). Per tale via, gli istanti hanno concluso nel senso che «[…] se la CTR barese si fosse avveduta di quanto era statuito dalla sentenza di primo grado quale argomento fondamentale e dirimente – argomento peraltro rilevabile dai documenti ut supra indicati – non avrebbe potuto concludere nel senso della riforma della pronuncia resa dalla CTP» (v. pagina n. 8 del ricorso). 2. Il ricorso va respinto per due concorrenti ragioni. 2.1. La prima. Non vi è stato omesso esame della circostanza fattuale sopra indicata di cui, peraltro, il Giudice regionale ha dato conto, ricordando che «la CTP di Bari accoglieva i […] ricorsi, annullando gli avvisi di liquidazione, per insussistenza del presupposto impositivo in quanto i tributi richiesti erano stati già corrisposti integralmente dall'acquirente sig.ra Pensa all'atto della registrazione del provvedimento di aggiudicazione e trasferimento F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 emesso nel 1991 dal [OSCURATO:PERSONA] […]» (cosi nel «fatto» della Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 sentenza in esame). Data pubblicazione 24/07/2025 Il riferimento a tale circostanza fattuale dimostra come la stessa sia stata rilevata dal Giudice regionale, ma ritenuta irrilevante ai fini della decisione, incentrata sulla tassazione della predetta sentenza del Tribunale di Trani e non sul preesistente decreto di trasferimento. Non vi è stato, quindi, un omesso esame della predetta circostanza, ma un’implicita, quanto chiara, valutazione di irrilevanza della stessa. 2.2. La seconda. La decisione risulta pure corretta, smentendo la pretesa decisività della dedotta omissione, risultando palese la diversità dei titoli di acquisto, il primo avvenuto in base al citato decreto di trasferimento dell’anno 1991 ed il secondo in base alla sentenza di usucapione del residuo 50%, evidentemente ritenuto non acquisito sulla scorta dell’acquisto a non domino di cui al primo titolo, con la conseguenza che i ricorrenti, in quanto parti della citata causa, sono obbligati in solido nei confronti del fisco, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, dell’obbligazione tributaria in oggetto, impregiudicata la rivalsa nei rapporti interni, come già chiarito dal Giudice regionale. 2.3. Deve aggiungersi che non ha costituito motivo di impugnazione il secondo rilievo contenuto nella pronuncia della Commissione regionale circa l’assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 991/2015 della Corte d'Appello, che avrebbe riformato la sentenza assoggettata a tassazione con gli avvisi impugnati, avendo i ricorrenti solo ribadito che detta pronuncia aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto l’acquisto per usucapione, convalidando F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15392/2021 l’originario acquisto dell’intera proprietà del bene immobile (v. Numero sezionale 2578/2025Numero di raccolta generale 21005/2025 pagina n. 3 del ricorso). Data pubblicazione 24/07/2025 3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 4. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 2.500,00 € per compensi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposi
Sentenza Cassazione n. 21005/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris