CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 04858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - con ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., scrivendo nella motivazione dell’ordinanza a pag. 8 punto 6 nonché nel dispositivo che, all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso e della conseguente cassazione della decisione impugnata, le parti dovessero essere rinviate avanti alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; - [OSCURATO:SOCIETA] sig.ri ha chiesto la correzione dell’ordinanza poiché, per mero errore materiale, nel cassare il provvedimento impugnato, ha rinviato le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, in luogo del Tribunale di Catania, Ufficio che ha pronunciato il decreto ex art. 99 l. fall. n. 2958/2021 all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo; -la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24.2.2026; considerato -che può accedersi alla richiesta di correzione con riguardo all’errore di cui al punto 6 di pag.8 dell’ordinanza e nel dispositivo che costituisce all’evidenza un mero errore materiale giacché il provvedimento cassato –come si legge nell’incipit dell’ordinanza stessa era il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società E.S.I.T. s.r,l. in liquidazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alla propria richiesta di insinuazione al passivo; - va disposta d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c. anche la correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del provvedimento impugnato costituito da un decreto e non da una sentenza; - l’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario. In conclusione: -l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; deve leggersi: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); - va disposto che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; deve leggersi: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare l