CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.Sdi CICCOPIEDI C ., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1943/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 3giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento con adesione Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla Dueci S .a.s. di Ciccopiedi C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuentecontro l’avviso di accertamento con il quale era no statirecuperati a tassazione maggior reddito d’impresa e maggiore IVA per l’anno d’imposta 2005.Riteneva la CTR che non sussisteva alcun obbligo per l'Agenzia delle entrate di applicare – come richiesto dalla contribuente - l'accordo raggiunto a seguito dell'istanza di adesione presentata per l a precedente annualità 2004 , potendo il relativo accertamento essere fondato su differenti circostanze e presupposti . Liquidava le spese processuali in favore dell’Amministrazione finanziaria, assistita da propri funzionari. Avverso la suddetta sentenzala società contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Il Presidente della sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia : «Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione dell’art. 1 comma 2, L. 241/90 - Nullità della sentenza e/o del procedimento per errore in procedendo in relazione all’art. 360 comma 1 n.4) c.p.c. - Violazione dell’art. 132 c.p.c.:omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1, N. 5) c.p.c.». Con l’articolata censura la società contribuente si duole del fatto che l’Amministrazione finanziaria non abbia consentito, per l’anno d’imposta 2005, la definizione della pretesa impositiva mediante accertamento con adesione nei termini già verificatisi perl’annualità precedente. Il motivo è infondato. Posto che la doglianzanon contiene specifiche deduzioni inerenti alla pretesa erariale, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la formulazione di una proposta di accertamento con adesione –volta all'adozione, da parte del Fisco, di un atto unilaterale, privo di valenza transattiva, costituente esercizio di potestà impositiva -non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento della valenza probatoria degli atti istruttori acquisiti nella fase amministrativa, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione, è legittima l'emissione dell'avviso di accertamento, il cui contenuto, peraltro, deve necessariamente tenere conto degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal contribuente (Cass. n. 29529/2018; Cass. n.9659/2017). Nella specie, pertanto, legittimamente l’Agenzia delle entrate ha emesso l’atto impugnato, non essendo essa in alcun modo vincolata dall’accordo raggiunto a seguito dell'istanza di adesione presentata dalla contribuenteper la precedente annualità 2004. 2. Con il secondo motivo si deduce: «Illegittimità delle condanne relativamente alle spese delle procedure di cui alla sentenza N. 673/01/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e N. 1943/2021 emessa dalla commissione Tributaria Regionale di Catanzaro». La ricorrente si duole dell’avvenuto riconoscimento delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria , assumendo che le stesse non sarebbero dovute poiché quest’ultima si è avvalsa del ministero di propri funzionari. Il motivo è infondato.Questa Corte, con ordinanza n. 4473 del 2021, sulla base di un approfondito excursus della normativa tributaria sulle spese processuali,ha osservato che «il fatto che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, rende evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato». L'art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità delle spese processualinell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'Amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi. Alla stregua di tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, correttamente è stata disposta la liquidazione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate assistita da propri funzionari. 3. Il ricorso va dunque rigettato. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ,a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’ art. 380-bis,ultimo comma, cod. proc. civ. Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad €500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma)(cfr. Cass., Sez. U., n. 27195 e n. 27433 del 2023 , quest’ultima sopravvenuta in pendenza del termine di deposito della presente ordinanza). Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n