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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06474/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di VERONA Istato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. peli. per il reato di furto pluriaggravato.

Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria, indicandone le ragioni; è generica poiché non precisa quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannaio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini St:_f_cl Palla DEr07,TATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di VERONA Istato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona ex art. 444 cod. proc. peli. per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria, indicandone le ragioni; è generica poiché non precisa quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannaio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini St:_f_cl Palla DEr07,TATO
Sentenza Cassazione n. 06474/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris