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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 15.11.2021 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 13.6.2018 dal Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi a)-171-ter I 633/41 e b)- 474 cod.pen.-perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo c)- art. 648 cod.pen-, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 648 cod.pen.

Letta la memoria difensiva nell'interesse del ricorrente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 131 -bis cod.pen. e il correlato vizio di motivazione l'illogicità della motivazione, è inammissibile perché generico.

La Corte di appello, infatti, ha posto a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità in questione non solo, erroneamente, la preclusione del limite edittale di cui all'art. 648 cod.pen., ma anche l'abitualità della condotta rimarcando come l'imputato aveva riportato già ben tre condanne irrevocabili per lo stesso titolo di reato, elemento quest'ultimo non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che svolge le sue censure sulla configurabilità del diverso istituto della continuazione.

E', infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448), nonchè il motivo non attinente al "decisum" della sentenza impugnata (Sez.3,n.39071 del 05/06/2009, Rv.244957).

Rilevato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile; la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato; la censura mossa dal ricorrente, formulata in maniera generica, non si confronta criticamente con le argomentazioni poste dalla Corte di merito a fondamento del giudizio di pericolosità sociale nè contesta specificamente la natura della recidiva ritenuta.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 15.11.2021 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 13.6.2018 dal Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi a)-171-ter I 633/41 e b)- 474 cod.pen.-perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo c)- art. 648 cod.pen-, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 648 cod.pen. Letta la memoria difensiva nell'interesse del ricorrente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 131 -bis cod.pen. e il correlato vizio di motivazione l'illogicità della motivazione, è inammissibile perché generico. La Corte di appello, infatti, ha posto a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità in questione non solo, erroneamente, la preclusione del limite edittale di cui all'art. 648 cod.pen., ma anche l'abitualità della condotta rimarcando come l'imputato aveva riportato già ben tre condanne irrevocabili per lo stesso titolo di reato, elemento quest'ultimo non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che svolge le sue censure sulla configurabilità del diverso istituto della continuazione. E', infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448), nonchè il motivo non attinente al "decisum" della sentenza impugnata (Sez.3,n.39071 del 05/06/2009, Rv.244957). Rilevato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile; la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato; la censura mossa dal ricorrente, formulata in maniera generica, non si confronta criticamente con le argomentazioni poste dalla Corte di merito a fondamento del giudizio di pericolosità sociale nè contesta specificamente la natura della recidiva ritenuta. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 13839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris