CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2615/2021depositata il 5/07/2021 e notificata il 13/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 905/2011 del Tribunale diAvellino, con cui è stato loro ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di € 199.133,71, pari all’importodi € 160.000,00 erogato in esecuzione di un contratto di finanziamentocon garanzia ipotecaria in data 6 aprile 2007, oltre interessi maturati. Ilcontratto di finanziamento contemplava l’erogazione complessiva di €180.000,00 entro tre anni dalla stipula ed era destinato all’acquisto di unsuolo e alla successiva edificazione di un bene immobile, con previsioneche in caso di omessa richiesta dei mutuatari, vi sarebbe stata la rinunciaparziale all’importo non erogato; il contratto prevedeva la corresponsionedi interessi pari al 6,50% per il «periodo di utilizzo», con rate semestraliposticipate, a corrispondersi prima dell’avvio del piano di ammortamentotrentennale.2. Gli opponenti hanno dedotto l’inadempimento della banca per nonavere erogato l’importo a saldo del finanziamento e per non avere datocorso al successivo piano di ammortamento, nonché per avereindebitamente risolto il contratto, oltre che aver applicato condizionidifformi da quelle pattuite.3. Il Tribunale di Avellino, previo espletamento di CTU, ha revocato ildecreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della minorsomma di € 195.592,66; il giudice di primo grado ha ritenutoinsussistente l’inadempimento della banca osservando che gli opponenti,in base a un fax del 30 ottobre 2008, avessero rinunciato all’ultimatranche del finanziamento, con «cristallizzazione» del tasso di interesse al6,50%.4. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello degli opponenti. Ha ritenuto il giudice di appello che ilgiudice di primo grado ha espressamente rigettato la domandan. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/2026riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento del creditoreopposto. Ha, poi, ritenuto provato che gli opponenti avessero rinunciatoall’ultima tranche del finanziamento in quanto, benché da un fax del 24gennaio 2008 prodotto in grado di appello, risultasse l’interesse deimutuatari a tale erogazione, tale richiesta non risultava più contenutanella successiva comunicazione del 30 ottobre 2008; da tale circostanza èstato dedotto che fosse venuto meno l’interesse all’importo a saldo daparte dei mutuatari, originariamente manifestato con la primacomunicazione. Ha, quindi, ritenuto insussistente l’inadempimento dellabanca «a fronte del grave inadempimento dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali, ai sensi dell’articolo 3 del contratto, avrebbero dovuto provvedere acorrispondere durante il “periodo di utilizzo”, al più tardi entro il31/12/2007, gli interessi convenuti nella misura del 6,50% sulle sommeeffettivamente erogate».5. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 1° giugno2013, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso la banca. Ilricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delprincipio della domanda, nella parte in cui la sentenza impugnata, nelrigettare il primo motivo di appello, ha ritenuto che il giudice di primogrado si sia espressamente pronunciato sulla domanda riconvenzionaledegli opponenti di dichiarare l’inadempimento contrattuale della banca.Deduce parte ricorrente genericità della statuizione del giudice di appello,così come generica sarebbe stata la pronuncia del giudice di primo gradosul punto, per omesso scrutinio delle condotte contrattuali delle particontraenti.n. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento inrelazione alle circostanze esposte al superiore motivo.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il primomotivo è inammissibile nella parte in cui deduce che non sarebbero stateesaminate dal giudice di primo grado le condotte contrattuali delle partiposto che, per l’effetto sostitutivo della pronuncia di appello a quella diprimo grado e del principio di conversione delle nullità delle sentenze inmotivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione un viziodella sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello(Cass., n. 1323/2018).4. I motivi sono, invece, manifestamente infondati nella parte in cuideducono motivazione apparente della sentenza impugnata; lamotivazione della sentenza impugnata non appare al di sotto del minimocostituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo statuito il giudice diappello che il giudice di primo grado si è espressamente pronunciato sutale domanda («il Tribunale ha valutato la domanda riconvenzionale dideclaratoria di inadempimento della banca, proposta dagli opponenti inprime cure, affermando testualmente che “alcun inadempimento dellaBanca può dirsi dunque realizzato nel caso di specie, avendo la stessafatto puntuale applicazione delle previsioni contrattuali approvate daentrambe le parti”»), motivazione comprensibile e compiuta.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 99e 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ilmancato pagamento delle prime rate del finanziamento avrebbe datoluogo alla risoluzione del contratto; si deduce che tale questione nonsarebbe stata prospettata dalla banca con la comparsa di risposta, ove eran. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/2026stata prospettata la risoluzione del contratto per mancata erogazionedell’ultima tranche dell’importo oggetto del finanziamento.6. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente nonindividua, né trascrive la domanda formulata in sede monitoria, che èquella che fonda la pretesa creditoria azionata dal creditore opposto; né ènecessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specificaed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria,essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma deldecreto opposto (Cass., n. 26586/2025; Cass., n. 14486/2019).7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10del contratto di finanziamento. violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. violazione degli artt. 1453, 1454,1455, 1458 e 1460 c.c. violazione dei principi generali sull’inadempimentocontrattuale, sull’importanza e sulla gravità dell’inadempimentocontrattuale e sulla prevalenza dell’inadempimento di una delle particontraenti nell’ipotesi di inadempimento reciproco». Osserva partericorrente che, all’esito dell’ultimazione dei lavori, i mutuatari avrebberorichiesto l’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento, comedocumentato dal fax in data 24 gennaio 2008, che i ricorrenti dichiaranoessere stato ricevuto dalla banca, richiesta inevasa dalla banca, conconseguente inadempimento contrattuale della medesima, anche per nonavere dato corso al successivo piano di ammortamento.8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, come correttamentededuce parte controricorrente, il motivo non si incentra su vizi diinterpretazione della disciplina contrattuale da parte del giudice di appello,ma su una diversa ricostruzione della vicenda negoziale intercorsa tra leparti dopo la stipula del contratto in sede esecutiva. Il che non può esseresussunto nel motivo di violazione di legge, che attiene a un'erronearicognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge,n. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/2026laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragionedella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e ineriscealla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., n. 7871/2025;Cass., n. 25182/2024; Cass., n. 19651/2024; Cass., n. 3340/2019).9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. «violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.violazione dei principi generali sull’adempimento del contratto e sullerelative conseguenze. Violazione dell’art. 2697 c.c. violazione dei principigenerali sull’onere della prova», nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto irrilevante il fax del 24 gennaio 2018, con cui i ricorrenti hannochiesto darsi corso all’ultima tranche del finanziamento all’esitodell’ultimazione dei lavori, circostanza che dimostrerebbe l’inadempimentodella banca.10. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione del principio di noncontestazione. violazione dell’art. 2697 c.c. violazione dell’art. 115 c.p.c.violazione del principio dispositivo e del principio di disponibilità dellaprova. violazione dell’art. 3 del contratto di mutuo», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto che non fossero stati ultimati i lavori aifini dell’erogazione dell’ultima tranche del finanziamento, richiesta con ilfax del 28 gennaio 2008.11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di documenti decisivi ai finidel giudizio, consistenti nel menzionato fax del 28 gennaio 2008 e di altridocumenti (certificato storico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).12. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1362, 1363, 1366,1368, 1370 e 1371 c.c. violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 deln. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/2026contratto di mutuo. violazione dei principi generali sull’interpretazionedegli atti contrattuali forse i 5, 6, 8 possono essere esaminaticongiuntamente ma dovrebbero esserlo con il quarto o dichiararliinammissibili uno per uno», per avere la sentenza impugnata ritenuto cheil fax del 30 ottobre 2008 avrebbe superato la precedente comunicazionea mezzo fax del 28 gennaio 2008.13. I motivi quinto, sesto e ottavo sono inammissibili, perché sirisolvono in una rivalutazione delle prove operata dalla Corte di merito,nella parte in cui ha ritenuto decisivo ai fini della decisione il fax del 30ottobre 2008 al fine di ritenere che gli originari opponenti avesserorinunciato alla erogazione del saldo («evidenzia senza dubbio una lorosopravvenuta carenza di interesse alla stipula dell’atto di erogazionefinale»), superandosi la precedente comunicazione del 24 gennaio 2008,valutazione che spetta al giudice del merito; così come inammissibile è ladeduzione della mancata ultimazione dei lavori ai fini dell’idoneità aprovare l’inadempimento della banca (circostanza, peraltro, di cui non èstata illustrata la rilevanza), inadempimento della banca che il giudice diappello ha escluso in ragione dell’inadempimento dei mutuatariall’obbligazione di pagamento degli interessi.14. Il settimo motivo è inammissibile in quanto, in disparte il principiodella «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., non puòdedursi sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo l’omessavalutazione degli elementi di prova (Cass., n. 30837/2025; Cass., n.17005/2024), come non è deducibile con tale motivo l’erronea valutazionedi questioni e argomentazioni difensive (Cass., n. 13024/2022; Cass., n.22397/2019; Cass., n. 26305/2018).15. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.Mn. 81/2022 R.G.Numero registro generale 81/2022Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 12813/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 81/2022 R.G.