CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04IZJUR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BANGLADESH avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 25 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo A) (art. 474 cod. pen.), perché prescritto, e confermando il giudizio di responsabilità per il residuo reato di ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali, in relazione all'omesso esame del motivo di appello con cui era stato richiesto il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in ragione della modestia dell'offesa e del danno, nonché delle condizioni personali del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con l'atto di appello la difesa, con il primo motivo di impugnazione, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in relazione ad entrambi i reati originariamente contestati, mettendo in rilievo la particolare tenuità dell'offesa arrecata e l'assenza di precedenti condanne. Nessuna valutazione è stata espressa al riguardo dalla Corte territoriale che, dopo aver riportato il contenuto del motivo di appello relativo all'applicazione della causa di non punibilità esclusivamente con riguardo al reato di cui al capo A), si è limitata a dare atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione di quel reato, senza valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia assolutoria rispetto alla residua imputazione (richiesta che, invece, era espressamente contenuta nell'atto di appello). 2. L'omesso esame del motivo di appello, che richiede evidentemente valutazioni in fatto sia in punto di tenuità dell'offesa correlata alla realizzazione del fatto di reato, sia con riguardo all'assenza del carattere dell'abitualità, come tali sottratte al giudizio di legittimità, comporta l'annullamento della sentenza impugnata (a fronte della specificità del motivo di appello: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01, in tema di applicabilità dell'art 131 bis cod. pen.), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché provveda ad esaminare il motivo di impugnazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello