Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:T:2025:628
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0273_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑273/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizione all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “persona che trae vantaggio da un imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847 et (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 37‑41, 52‑58, 62, 63, 68‑73)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Vantaggio concesso prima dell’annessione della Crimea – Esclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2023/1089]
(v. punti 45‑49)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.