CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41451/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdatcravvisg-allr.....parl; udita la relazione svolt i dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/1990 ed altro. Denuncia vizio di motivazione in punto mancato proscioglimento dal reato associativo. Anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e 'avezdan Stajkic chiedono l'annullamento della sentenza impugnata denunciando vizio di motivazione sull'entità della pena loro inflitta nonché vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 133 cod. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché si basa su emergenze ed argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla definizione con un rito premiale rispetto al quale, a fronte della riduzione e determinazione consensuale della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi del dibattimento. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto, sulla scorta del dettagliato contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria e dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e della insussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputata secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., norma che richiama, ai fini della verifica rimessa al giudice, la evidenza di prove di innocenza ai fini della declaratoria di insussistenza della responsabilità. 3. Analoga sorte va riservata ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che denunciano eccessività della pena, vizio indeducibile - così come formulato- in quanto l'unico motivo prospettabile con il ricorso è costituito dalla illegalità della pena,non sussistente. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] la