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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37715/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per l'imputato D'ERCHIA e inammissibilità per gli altri.

E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA].

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] avvocati presenti rinunciano alla trattazione orale.

Si da' atto che il PG chiede di concludere; poiché non ha inviato le conclusioni scritte, in quanto la causa avrebbe dovuto essere trattata in forma orale.[OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza resa il 9 ottobre 2019, ha rideterminato in mitius - per quanto qui d'interesse - la pena irrogata in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce (all'esito di giudizio abbreviato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a plurimi reati - scopo loro addebitati ex art. 73, d.P.R. 309/1990 e contestati come commessi in Taranto fino all'aprile del 2013.

Giova precisare che la sentenza rescindente della Terza Sezione della Corte di legittimità, oltre a rigettare o a dichiarare inammissibili i ricorsi di altri soggetti coimputati dei reati suddetti, ha disposto l'annullamento con rinvio quanto ai sunnominati imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio e, quanto al solo Fago, relativamente alla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 nonché della recidiva a lui contestata.

Il reato associativo di cui al capo A, infatti, era stato riqualificato in appello nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990; inoltre. veniva giudicata inidonea dalla Corte regolatrice la motivazione della conferma della misura della pena stabilita dal primo giudice in rapporto alle singole posizioni considerate, pena che in alcuni casi risultava prossima al massimo edittale o ad esso corrispondente.

Va inoltre precisato che alcuni tra gli imputati avevano rinunciato in appello ai motivi relativi alla responsabilità.

La Corte di merito, in sede di rinvio, ha ridotto le pene applicate in primo grado nei confronti degli imputati dianzi elencati, previa rivalutazione delle rispettive posizioni; ha, fra l'altro, riconosciuto,quanto al D'Erchia la continuazione ( fra i reati a lui contestati nel presente giudizio e altro precedentemente giudicato dalla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto; ha altresì riconosciuto nei riguardi del Fago l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riferimento al capo W, ed ha altresì escluso nei suoi confronti l'aumento di pena per la recidiva.

Ha infine escluso la possibilità di estendere ex art. 587 cod.proc.pen. anche ad altri coimputati (e segnatamente, per ciò che qui interessa, ad [OSCURATO:PERSONA]) le statuizioni in tema di mitigazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che la sentenza rescindente aveva disposto l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio dei coimputati in vista di un adeguamento dello stesso al ruolo che ciascuno di essi aveva avuto nella vicenda; e, dunque, per ragioni strettamente personali.2.

Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla cui posizione risulta peraltro successivamente depositata dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, nel quale egli denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: lamenta il ricorrente che il percorso argonnentativo della Corte di merito é stato sostanzialmente mancante ed ha determinato un trattamento sanzionatorio sproporzionato al ruolo e all'ottima condotta processuale del Cesario, in quanto la pena é risultata prossima al massimo edittale in riferimento alla fattispecie di lieve entità del reato associativo a lui ascritto.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

4.1. Con il prime} il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento del reato contestato, a fronte di una dubbia affermazione di colpevolezza.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero consentito di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore della condotta contestata, previa disamina di tutti i parametri dettati dall'art. 133 cod.pen.t

5. Il ricorso del D'Erchia consta di due motivi.

5.1. Con il primo motivo/ il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di reformatio in peius: posto, infatti, che la sentenza rescindente accoglieva il ricorso del D'Erchia esclusivamente in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione (precedentemente denegata) rispetto ad altra precedente condanna, il ricorrente si duole del fatto che in sede di rinvio il trattamento sanzionatorio sia stato rideterminato complessivamente ed in peius, ponendo a base del calcolo una pena superiore di un anno rispetto a quella precedentemente applicata ed operando unicamente una riduzione per il rito, senza considerare che in realtà, tanto in primo grado quanto nel primo giudizio d'appello, erano state riconosciute al D'Erchia le circostanze attenuanti generiche.

5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod.pen. con ! riguardo all'aumento per la continuazione tra l'odierna imputazione (capo T della rubrica) e altro reato precedentemente giudicato dalla Corte di merito.6.

Propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

6.1. Con il primo motivo/ il ricorrente lamenta violazione degli articoli 627, comma 5, 178 lett.

C e 179 co. 1 cod.proc.pen., per la mancata citazione in udienza del Marangione, che pure poteva giovarsi dell'effetto estensivo della pronunzia rescindente in punto di pena.

La Corte di merito ha disatteso la richiesta in tal senso avanzata in sede di giudizio rescissorio, senza argomentare le ragioni di tale decisione.

L'omessa citazione del Marangione - peraltro detenuto - e l'assenza di motivazione sul punto integrano, a parere del ricorrente, la nullità della sentenza impugnata.

6.2. Con il secondo motivo,i1 deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata estensione al Marangione dei motivi d'impugnazione proposti dai coimputati, atteso che non risponde a verità quanto sostenuto dalla Corte di merito circa il fatto che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dei coimputati sarebbe stata riferita al ruolo di ciascuno di costoro nella vicenda, laddove invece essa - secondo il ricorrente - doveva essere operata in ragione della carenza argomentativa del trattamento sanzionatorio in relazione a tutti i coimputati, compreso il Marangione.

Segue un'illustrazione, da parte del ricorrente, delle singole fasi del giudizio, al fine di dimostrare che il percorso argomentativo in ordine alle statuizioni in punto di pena non é stato stabilito in funzione del ruolo attribuito ai singoli concorrenti.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che - sebbene la sentenza rescindente facesse esclusivo riferimento al punto concernente la qualificabilità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla recidiva - doveva considerarsi inclusa nella regiudicanda in sede di giudizio rescissorio.

Nonostante ciò, la Corte salentina ha omesso di motivare sul punto.

8. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come si é detto, risulta depositata in atti rinuncia all'impugnazione a firma del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si dà comunque atto che il ricorso presentato per conto del Morrone é articolato in un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato: questioni in ordine alle quali la Corte salentina ha disatteso le censure difensive ed ha applicato una pena prossima al massimo edittale, denegando un più favorevole trattamento in punto di pena e di concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.pen. in base a mere formule di stile.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta anch'esso di un unico motivo nel quale, attraverso un ampio richiamo ai principi che informano la materia del trattamento sanzionatorio, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche: questione liquidata in quattro righe dalla Corte di merito, senza alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e senza considerare l'assenza di precedenti in capo al Mottolese.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio lamentando sul punto vizio di motivazione: ciò in relazione alla pena in concreto applicata al Solfrizzi, prossima al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che la rinuncia all'impugnazione presentata per conto di [OSCURATO:PERSONA] é irrituale e non riveste efficacia, a considerare che l'atto di rinuncia risulta sottoscritto da difensore sprovvisto di procura speciale ex art. 589 cod.proc.pen.: é noto e pacifico, infatti, che é inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (vds. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti e altro, Rv. 262276).

2. Ciò posto, i motivi di ricorso proposti in relazione al trattamento sanzionatorio (dal Cesario, dal Solfrizzi e, in parte, dal Morrone) e al diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso Sebastio; ricorsi Fago, Mottolese, Solfrizzi e, nella residua parte, Morrone) sono inammissibili.

La rideterminazione della pena nei confronti dei predetti imputati é stata adeguatamente argomentata dalla Corte del rinvio, sulla base della ricostruzione della rispettiva posizione e del rispettivo ruolo ricoperto nella vicenda.

E' noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, é sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), E' parimenti noto che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generichei il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo yds.

Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nella specie, a valere per tutti i predetti imputati che hanno fatto ricorso in punto di trattamento sanzionatorio, vi é stata da parte della Corte di merito un'adeguata personalizzazione della sanzione a ciascuno applicata, in funzione del rispettivo ruolo e del significato delle rispettive condotte criminose nell'ambito del contesto criminoso di riferimento.

Le pene rideterminate in relazione a ciascuno dei predetti imputati risultano, in taluni casi, superiori rispetto al valore medio edittale ove rapportate alla pena base adottata ai fini del calcolo dell'esito sanzionatorio; ma, anche in questi casi, la pena finale applicata risulta essere pienamente giustificata in relazione ad ogni singola posizione.

Si soggiunge che taluno dei ricorsi aventi ad oggetto le statuizioni sanzionatorie risulta non solo manifestamente infondato, ma anche affatto generico, non confrontandosi con il percorso argomentativo illustrato nella sentenza impugnata a sostegno delle decisioni ivi adottate.

3. In estrema sintesi, ed avuto riguardo ai principi dianzi richiamati, é affetto da manifesta infondatezza il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di mero compartecipe nell'organigramma associativo risulta comunque caratterizzata da un ruolo di rilievo, come chiaramente e puntualmente illustrato a pagina 5 della sentenza impugnata: pertanto é stata adeguatamente giustificata l'irrogazione di una pena base sia pur di poco superiore alla media edittale.

4. E' manifestamente infondato e generico il ricorso del Sebastio, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche: il Sebastio, come si legge alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, é descritto dalla Corte di merito come soggetto che, oltre ad essere gravato da plurimi precedenti penali anche specifici, é considerato il delfino e il g braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] (personaggio di netto spicco del sodalizio); per tali ragioni risulta essere stata ampiamente giustificata l'applicazione di una pena base superiore alla media edittale ed é parimenti giustificato il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso del Sebastio non si confronta con il suddetto percorso argomentativo ed é, perciò, affatto aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

5. Il ricorso del Fago é manifestamente infondato e proposto per ragioni che estendono indebitamente l'ambito della pronunzia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di legittimità, riferita esclusivamente al punto concernente la qualificazione del reato di cui al capo W nell'ipotesi di lieve entità e a quello concernente l'applicazione o meno dell'aumento per la recidiva: é noto che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della ratio decidendi e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 42990 del 18/09/2008, Montalto e altri, Rv. 241823).

L'estensione del dictum della Terza Sezione della Corte alla questione della concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal potersi implicitamente considerare assorbito dalla decisione di annullamento, ne violerebbe invece il perimetro, indipendentemente dal fatto che i motivi di ricorso per cassazione proposti nel precedente giudizio di legittimità fossero promiscuamente indicati come per violazione di legge e per vizio di motivazione: la lettura della motivazione della sentenza rescindente rende evidente che, quanto alla diversa qualificazione del reato contestato al Fago, l'annullamento colpiva la carente motivazione resa sullo specifico punto nella prima sentenza d'appello; parimenti, quanto all'omessa esclusione della recidiva all'esito del precedente giudizio di secondo grado, la relativa motivazione é stata censurata dalla Corte di legittimità laddove la recidiva de qua era stata indebitamente ritenuta espressiva di una particolare riprovevolezza della condotta da ultimo contestata all'imputato e di una particolare pericolosità del suo autore sulla base delle precedenti condanne riportate dal Fago e non sulla base di una valutazione del fatto da ultimo addebitato.

Correttamente la Corte del rinvio si é attenuta alle indicazioni della sentenza rescindente, riqualificando in mitius il reato ed escludendo l'aumento per la recidiva, ed altrettanto correttamente ha ritenuto di non dover rivalutare le altre statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, non specificamente indicate dalla Corte regolatrice e come tali divenute irrevocabili.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é a sua volta manifestamente infondato: il diniego delle circostanze attenuanti generiche - a fronte di un trattamento sanzionatorio che muove dall'esatta media edittale dell'ipotesi associativa con ruolo apicale a lui contestata al capo A - é ampiamente argomentato dalla Corte di merito, in relazione alla caratura criminale del Morrone e alla posizione di vertice nel sodalizio da lui ricoperta, nonché all'assenza di elementi positivi di valutazione ai fini della concessione delle invocate attenuanti (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

7. Del pari é manifestamente infondato il ricorso del Mottolese, anch'esso riferito al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte del rinvio ha adeguatamente argomentato sia in relazione al ruolo strettamente fiduciario da lui ricoperto nei suoi rapporti col Morrone, sia in relazione all'assenza di elementi di valutazione in senso positivo.

8. Quanto poi al ricorso del Solfrizzi, la sollecitazione a un più favorevole trattamento sanzionatorio é stata correttamente disattesa dalla Corte salentina in relazione al suo ruolo centrale nell'organizzazione, che é stato adeguatamente descritto e che giustifica l'adozione di un esito sanzionatorio che si colloca, nella pena base, esattamente in corrispondenza del valore medio edittale.

9. Resta da dire dei ricorsi del Marangione e del D'Erchia.

Il ricorso del Marangione é manifestamente infondato in entrambi i motivi, fra loro strettamente interdipendenti.

Invero, va constatato che l'odierno ricorrente, già nel primo giudizio d'appello, aveva rinunciato ai motivi inerenti alla sua responsabilità, limitandosi a chiedere la riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la conseguente rideterminazione della pena (motivi accolti all'esito del primo giudizio d'appello).

In dipendenza di ciò, la Corte regolatrice, nel giudizio rescindente, aveva qualificato come generico e assertivo il ricorso del Marangione, teso a ridiscutere la sua posizione in punto di responsabilità (vds. sentenza rescindente, § 4 parte in diritto, pag. 10).

Perciò deve rilevarsi che sulla posizione del ricorrente e sulle statuizioni adottate riguardo al medesimo si é formato il giudicato in seguito alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso da lui presentato avanti la Terza Sezione della Corte di legittimità, la quale ha contemporaneamente annullato con rinvio la precedente sentenza d'appello limitatamente ad alcuni imputati e, specificamente, agli esiti sanzionatori riferiti a ciascuna delle rispettive posizioni e ai ruoli da costoro ricoperti nella vicenda criminosa; di tal che risulta affatto pertinente la valutazione resa sul punto dalla Corte salentina alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata.

10. Risulta invece fondato il ricorso presentato dal D'Erchia, con specifico riguardo alla violazione del divieto di reformatio in peius.

Conviene muovere dalle statuizioni in punto di pena adottate nei confronti del D'Erchia, imputato del solo capo T: il predetto imputato veniva condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione ed C 4.000,00 di multa, previa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, T.U.

Stup., con esclusione dell'aumento per la recidiva e con la diminuente per il rito.

Nel primo giudizio d'appello, il D'Erchia chiedeva ex art. 599-bis cod.proc.pen. il concordato sulla pena in termini di aumento per la continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza della Corte d'appello del 18 ottobre 2016; la richiesta veniva però rigettata e il D'Erchia veniva condannato per il capo T a una pena base di 2 anni di reclusione ed C 5.400,00 di multa, diminuita per le generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 3.600,00 di multa e, per il rito, alla pena finale di 10 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 2.400,00 di multa.

A fronte di ciò, l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo quale unico motivo il mancato accoglimento dell'istanza di concordato sulla pena in continuazione con la precedente condanna: motivo che la Corte di legittimità accoglieva, ritenendo non giustificato il rigetto dell'istanza a fronte della breve distanza temporale fra le violazioni che ne formavano oggetto.

A seguito dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza d'appello, la Corte salentina ha bensì ritenuto configurabile il vincolo della continuazione fra il reato oggi ascritto al D'Erchia e quello giudicato dalla Corte d'appello di Taranto nel 2016; ma - evidentemente ritenendo più grave il primo rispetto al secondo - ha determinato la pena per il reato di cui al capo T in ragione di 3 anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa; ha diminuito tale pena base per il rito abbreviato esclusivamente su detta pena, portandola a 2 anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa; ed ha poi applicato, per la riconosciuta continuazione fra i due reati, un aumento pari a 6 mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in relazione al delitto giudicato dalla Corte d'appello di Taranto nel 2016.

Non é chi non veda che, oltre a sovvertire il patto chiesto dal D'Erchia ex art. 599-bis cod.proc.pen. (fondato sull'assunto che la violazione più grave fosse quella di cui al reato precedentemente giudicato), la Corte del rinvio ha determinato a carico dell'imputato, per il reato per cui si procede, una pena significativamente più alta di quella a lui applicata per lo stesso reato sia nel giudizio di primo grado, sia in quello d'appello; né rileva in alcun modo il fatto che, rispetto alle precedenti fasi del giudizio, la pena irrogata al D'Erchia per i due reati dalla Corte del rinvio sia meno grave di quella che sarebbe risultata dalla somma delle pene precedentemente inflittegli per i due reati, assumendo rilievo, ai fini del thema decidendum, il fatto che la Corte salentina, reputando la violazione di cui al capo T come più grave rispetto a quella già oggetto di precedente giudizio, ha determinato per essa un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello del quale il D'Erchia si era precedentemente doluto, in palese violazione del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen..

E' ormai prevalente in giurisprudenza, ed é qui condiviso, il principio - certamente applicabile al caso di specie - in base al quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (in applicazione di detto principio, come noto, la giurisprudenza apicale di legittimità ha stabilito che il giudice non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado: cfr. Sez.

U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066).

Quanto precede senza contare che, nell'iter descritto dalla Corte del rinvio per pervenire alla determinazione della pena finale, l'aumento per la continuazione relativo al reato - ritenuto "satellite" - già oggetto di pronunzia definitiva di condanna (giusta sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 2016) é stato anche sottratto all'applicazione della diminuente per il rito: ciò che all'evidenza determina un ulteriore elementg di illegalità della pena applicata.

E' appena il caso di osservare che restano assorbite dal motivo in parola le ulteriori doglianze del D'Erchia.

11. Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo T in continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 2016; va perciò disposto il rinvio alla medesima Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio sul punto.

Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo T in continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 20161 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per l'imputato D'ERCHIA e inammissibilità per gli altri. E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA]. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] avvocati presenti rinunciano alla trattazione orale. Si da' atto che il PG chiede di concludere; poiché non ha inviato le conclusioni scritte, in quanto la causa avrebbe dovuto essere trattata in forma orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza resa il 9 ottobre 2019, ha rideterminato in mitius - per quanto qui d'interesse - la pena irrogata in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce (all'esito di giudizio abbreviato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a plurimi reati - scopo loro addebitati ex art. 73, d.P.R. 309/1990 e contestati come commessi in Taranto fino all'aprile del 2013. Giova precisare che la sentenza rescindente della Terza Sezione della Corte di legittimità, oltre a rigettare o a dichiarare inammissibili i ricorsi di altri soggetti coimputati dei reati suddetti, ha disposto l'annullamento con rinvio quanto ai sunnominati imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio e, quanto al solo Fago, relativamente alla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 nonché della recidiva a lui contestata. Il reato associativo di cui al capo A, infatti, era stato riqualificato in appello nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990; inoltre. veniva giudicata inidonea dalla Corte regolatrice la motivazione della conferma della misura della pena stabilita dal primo giudice in rapporto alle singole posizioni considerate, pena che in alcuni casi risultava prossima al massimo edittale o ad esso corrispondente. Va inoltre precisato che alcuni tra gli imputati avevano rinunciato in appello ai motivi relativi alla responsabilità. La Corte di merito, in sede di rinvio, ha ridotto le pene applicate in primo grado nei confronti degli imputati dianzi elencati, previa rivalutazione delle rispettive posizioni; ha, fra l'altro, riconosciuto,quanto al D'Erchia la continuazione ( fra i reati a lui contestati nel presente giudizio e altro precedentemente giudicato dalla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto; ha altresì riconosciuto nei riguardi del Fago l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riferimento al capo W, ed ha altresì escluso nei suoi confronti l'aumento di pena per la recidiva. Ha infine escluso la possibilità di estendere ex art. 587 cod.proc.pen. anche ad altri coimputati (e segnatamente, per ciò che qui interessa, ad [OSCURATO:PERSONA]) le statuizioni in tema di mitigazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che la sentenza rescindente aveva disposto l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio dei coimputati in vista di un adeguamento dello stesso al ruolo che ciascuno di essi aveva avuto nella vicenda; e, dunque, per ragioni strettamente personali.2. Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla cui posizione risulta peraltro successivamente depositata dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, nel quale egli denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: lamenta il ricorrente che il percorso argonnentativo della Corte di merito é stato sostanzialmente mancante ed ha determinato un trattamento sanzionatorio sproporzionato al ruolo e all'ottima condotta processuale del Cesario, in quanto la pena é risultata prossima al massimo edittale in riferimento alla fattispecie di lieve entità del reato associativo a lui ascritto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 4.1. Con il prime} il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento del reato contestato, a fronte di una dubbia affermazione di colpevolezza. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero consentito di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore della condotta contestata, previa disamina di tutti i parametri dettati dall'art. 133 cod.pen.t 5. Il ricorso del D'Erchia consta di due motivi. 5.1. Con il primo motivo/ il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di reformatio in peius: posto, infatti, che la sentenza rescindente accoglieva il ricorso del D'Erchia esclusivamente in relazione all'applicazione dell'istituto della continuazione (precedentemente denegata) rispetto ad altra precedente condanna, il ricorrente si duole del fatto che in sede di rinvio il trattamento sanzionatorio sia stato rideterminato complessivamente ed in peius, ponendo a base del calcolo una pena superiore di un anno rispetto a quella precedentemente applicata ed operando unicamente una riduzione per il rito, senza considerare che in realtà, tanto in primo grado quanto nel primo giudizio d'appello, erano state riconosciute al D'Erchia le circostanze attenuanti generiche. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod.pen. con ! riguardo all'aumento per la continuazione tra l'odierna imputazione (capo T della rubrica) e altro reato precedentemente giudicato dalla Corte di merito.6. Propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 6.1. Con il primo motivo/ il ricorrente lamenta violazione degli articoli 627, comma 5, 178 lett. C e 179 co. 1 cod.proc.pen., per la mancata citazione in udienza del Marangione, che pure poteva giovarsi dell'effetto estensivo della pronunzia rescindente in punto di pena. La Corte di merito ha disatteso la richiesta in tal senso avanzata in sede di giudizio rescissorio, senza argomentare le ragioni di tale decisione. L'omessa citazione del Marangione - peraltro detenuto - e l'assenza di motivazione sul punto integrano, a parere del ricorrente, la nullità della sentenza impugnata. 6.2. Con il secondo motivo,i1 deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata estensione al Marangione dei motivi d'impugnazione proposti dai coimputati, atteso che non risponde a verità quanto sostenuto dalla Corte di merito circa il fatto che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dei coimputati sarebbe stata riferita al ruolo di ciascuno di costoro nella vicenda, laddove invece essa - secondo il ricorrente - doveva essere operata in ragione della carenza argomentativa del trattamento sanzionatorio in relazione a tutti i coimputati, compreso il Marangione. Segue un'illustrazione, da parte del ricorrente, delle singole fasi del giudizio, al fine di dimostrare che il percorso argomentativo in ordine alle statuizioni in punto di pena non é stato stabilito in funzione del ruolo attribuito ai singoli concorrenti. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che - sebbene la sentenza rescindente facesse esclusivo riferimento al punto concernente la qualificabilità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla recidiva - doveva considerarsi inclusa nella regiudicanda in sede di giudizio rescissorio. Nonostante ciò, la Corte salentina ha omesso di motivare sul punto. 8. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come si é detto, risulta depositata in atti rinuncia all'impugnazione a firma del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si dà comunque atto che il ricorso presentato per conto del Morrone é articolato in un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato: questioni in ordine alle quali la Corte salentina ha disatteso le censure difensive ed ha applicato una pena prossima al massimo edittale, denegando un più favorevole trattamento in punto di pena e di concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.pen. in base a mere formule di stile. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta anch'esso di un unico motivo nel quale, attraverso un ampio richiamo ai principi che informano la materia del trattamento sanzionatorio, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche: questione liquidata in quattro righe dalla Corte di merito, senza alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e senza considerare l'assenza di precedenti in capo al Mottolese. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio lamentando sul punto vizio di motivazione: ciò in relazione alla pena in concreto applicata al Solfrizzi, prossima al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che la rinuncia all'impugnazione presentata per conto di [OSCURATO:PERSONA] é irrituale e non riveste efficacia, a considerare che l'atto di rinuncia risulta sottoscritto da difensore sprovvisto di procura speciale ex art. 589 cod.proc.pen.: é noto e pacifico, infatti, che é inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (vds. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti e altro, Rv. 262276). 2. Ciò posto, i motivi di ricorso proposti in relazione al trattamento sanzionatorio (dal Cesario, dal Solfrizzi e, in parte, dal Morrone) e al diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso Sebastio; ricorsi Fago, Mottolese, Solfrizzi e, nella residua parte, Morrone) sono inammissibili. La rideterminazione della pena nei confronti dei predetti imputati é stata adeguatamente argomentata dalla Corte del rinvio, sulla base della ricostruzione della rispettiva posizione e del rispettivo ruolo ricoperto nella vicenda. E' noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, é sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), E' parimenti noto che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generichei il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo yds. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, a valere per tutti i predetti imputati che hanno fatto ricorso in punto di trattamento sanzionatorio, vi é stata da parte della Corte di merito un'adeguata personalizzazione della sanzione a ciascuno applicata, in funzione del rispettivo ruolo e del significato delle rispettive condotte criminose nell'ambito del contesto criminoso di riferimento. Le pene rideterminate in relazione a ciascuno dei predetti imputati risultano, in taluni casi, superiori rispetto al valore medio edittale ove rapportate alla pena base adottata ai fini del calcolo dell'esito sanzionatorio; ma, anche in questi casi, la pena finale applicata risulta essere pienamente giustificata in relazione ad ogni singola posizione. Si soggiunge che taluno dei ricorsi aventi ad oggetto le statuizioni sanzionatorie risulta non solo manifestamente infondato, ma anche affatto generico, non confrontandosi con il percorso argomentativo illustrato nella sentenza impugnata a sostegno delle decisioni ivi adottate. 3. In estrema sintesi, ed avuto riguardo ai principi dianzi richiamati, é affetto da manifesta infondatezza il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di mero compartecipe nell'organigramma associativo risulta comunque caratterizzata da un ruolo di rilievo, come chiaramente e puntualmente illustrato a pagina 5 della sentenza impugnata: pertanto é stata adeguatamente giustificata l'irrogazione di una pena base sia pur di poco superiore alla media edittale. 4. E' manifestamente infondato e generico il ricorso del Sebastio, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche: il Sebastio, come si legge alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, é descritto dalla Corte di merito come soggetto che, oltre ad essere gravato da plurimi precedenti penali anche specifici, é considerato il delfino e il g braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] (personaggio di netto spicco del sodalizio); per tali ragioni risulta essere stata ampiamente giustificata l'applicazione di una pena base superiore alla media edittale ed é parimenti giustificato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso del Sebastio non si confronta con il suddetto percorso argomentativo ed é, perciò, affatto aspecifico, oltre che manifestamente infondato. 5. Il ricorso del Fago é manifestamente infondato e proposto per ragioni che estendono indebitamente l'ambito della pronunzia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di legittimità, riferita esclusivamente al punto concernente la qualificazione del reato di cui al capo W nell'ipotesi di lieve entità e a quello concernente l'applicazione o meno dell'aumento per la recidiva: é noto che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della ratio decidendi e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 42990 del 18/09/2008, Montalto e altri, Rv. 241823). L'estensione del dictum della Terza Sezione della Corte alla questione della concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal potersi implicitamente considerare assorbito dalla decisione di annullamento, ne violerebbe invece il perimetro, indipendentemente dal fatto che i motivi di ricorso per cassazione proposti nel precedente giudizio di legittimità fossero promiscuamente indicati come per violazione di legge e per vizio di motivazione: la lettura della motivazione della sentenza rescindente rende evidente che, quanto alla diversa qualificazione del reato contestato al Fago, l'annullamento colpiva la carente motivazione resa sullo specifico punto nella prima sentenza d'appello; parimenti, quanto all'omessa esclusione della recidiva all'esito del precedente giudizio di secondo grado, la relativa motivazione é stata censurata dalla Corte di legittimità laddove la recidiva de qua era stata indebitamente ritenuta espressiva di una particolare riprovevolezza della condotta da ultimo contestata all'imputato e di una particolare pericolosità del suo autore sulla base delle precedenti condanne riportate dal Fago e non sulla base di una valutazione del fatto da ultimo addebitato. Correttamente la Corte del rinvio si é attenuta alle indicazioni della sentenza rescindente, riqualificando in mitius il reato ed escludendo l'aumento per la recidiva, ed altrettanto correttamente ha ritenuto di non dover rivalutare le altre statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, non specificamente indicate dalla Corte regolatrice e come tali divenute irrevocabili. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é a sua volta manifestamente infondato: il diniego delle circostanze attenuanti generiche - a fronte di un trattamento sanzionatorio che muove dall'esatta media edittale dell'ipotesi associativa con ruolo apicale a lui contestata al capo A - é ampiamente argomentato dalla Corte di merito, in relazione alla caratura criminale del Morrone e alla posizione di vertice nel sodalizio da lui ricoperta, nonché all'assenza di elementi positivi di valutazione ai fini della concessione delle invocate attenuanti (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 7. Del pari é manifestamente infondato il ricorso del Mottolese, anch'esso riferito al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte del rinvio ha adeguatamente argomentato sia in relazione al ruolo strettamente fiduciario da lui ricoperto nei suoi rapporti col Morrone, sia in relazione all'assenza di elementi di valutazione in senso positivo. 8. Quanto poi al ricorso del Solfrizzi, la sollecitazione a un più favorevole trattamento sanzionatorio é stata correttamente disattesa dalla Corte salentina in relazione al suo ruolo centrale nell'organizzazione, che é stato adeguatamente descritto e che giustifica l'adozione di un esito sanzionatorio che si colloca, nella pena base, esattamente in corrispondenza del valore medio edittale. 9. Resta da dire dei ricorsi del Marangione e del D'Erchia. Il ricorso del Marangione é manifestamente infondato in entrambi i motivi, fra loro strettamente interdipendenti. Invero, va constatato che l'odierno ricorrente, già nel primo giudizio d'appello, aveva rinunciato ai motivi inerenti alla sua responsabilità, limitandosi a chiedere la riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la conseguente rideterminazione della pena (motivi accolti all'esito del primo giudizio d'appello). In dipendenza di ciò, la Corte regolatrice, nel giudizio rescindente, aveva qualificato come generico e assertivo il ricorso del Marangione, teso a ridiscutere la sua posizione in punto di responsabilità (vds. sentenza rescindente, § 4 parte in diritto, pag. 10). Perciò deve rilevarsi che sulla posizione del ricorrente e sulle statuizioni adottate riguardo al medesimo si é formato il giudicato in seguito alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso da lui presentato avanti la Terza Sezione della Corte di legittimità, la quale ha contemporaneamente annullato con rinvio la precedente sentenza d'appello limitatamente ad alcuni imputati e, specificamente, agli esiti sanzionatori riferiti a ciascuna delle rispettive posizioni e ai ruoli da costoro ricoperti nella vicenda criminosa; di tal che risulta affatto pertinente la valutazione resa sul punto dalla Corte salentina alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata. 10. Risulta invece fondato il ricorso presentato dal D'Erchia, con specifico riguardo alla violazione del divieto di reformatio in peius. Conviene muovere dalle statuizioni in punto di pena adottate nei confronti del D'Erchia, imputato del solo capo T: il predetto imputato veniva condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione ed C 4.000,00 di multa, previa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., con esclusione dell'aumento per la recidiva e con la diminuente per il rito. Nel primo giudizio d'appello, il D'Erchia chiedeva ex art. 599-bis cod.proc.pen. il concordato sulla pena in termini di aumento per la continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza della Corte d'appello del 18 ottobre 2016; la richiesta veniva però rigettata e il D'Erchia veniva condannato per il capo T a una pena base di 2 anni di reclusione ed C 5.400,00 di multa, diminuita per le generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 3.600,00 di multa e, per il rito, alla pena finale di 10 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 2.400,00 di multa. A fronte di ciò, l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo quale unico motivo il mancato accoglimento dell'istanza di concordato sulla pena in continuazione con la precedente condanna: motivo che la Corte di legittimità accoglieva, ritenendo non giustificato il rigetto dell'istanza a fronte della breve distanza temporale fra le violazioni che ne formavano oggetto. A seguito dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza d'appello, la Corte salentina ha bensì ritenuto configurabile il vincolo della continuazione fra il reato oggi ascritto al D'Erchia e quello giudicato dalla Corte d'appello di Taranto nel 2016; ma - evidentemente ritenendo più grave il primo rispetto al secondo - ha determinato la pena per il reato di cui al capo T in ragione di 3 anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa; ha diminuito tale pena base per il rito abbreviato esclusivamente su detta pena, portandola a 2 anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa; ed ha poi applicato, per la riconosciuta continuazione fra i due reati, un aumento pari a 6 mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in relazione al delitto giudicato dalla Corte d'appello di Taranto nel 2016. Non é chi non veda che, oltre a sovvertire il patto chiesto dal D'Erchia ex art. 599-bis cod.proc.pen. (fondato sull'assunto che la violazione più grave fosse quella di cui al reato precedentemente giudicato), la Corte del rinvio ha determinato a carico dell'imputato, per il reato per cui si procede, una pena significativamente più alta di quella a lui applicata per lo stesso reato sia nel giudizio di primo grado, sia in quello d'appello; né rileva in alcun modo il fatto che, rispetto alle precedenti fasi del giudizio, la pena irrogata al D'Erchia per i due reati dalla Corte del rinvio sia meno grave di quella che sarebbe risultata dalla somma delle pene precedentemente inflittegli per i due reati, assumendo rilievo, ai fini del thema decidendum, il fatto che la Corte salentina, reputando la violazione di cui al capo T come più grave rispetto a quella già oggetto di precedente giudizio, ha determinato per essa un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello del quale il D'Erchia si era precedentemente doluto, in palese violazione del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen.. E' ormai prevalente in giurisprudenza, ed é qui condiviso, il principio - certamente applicabile al caso di specie - in base al quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (in applicazione di detto principio, come noto, la giurisprudenza apicale di legittimità ha stabilito che il giudice non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado: cfr. Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Quanto precede senza contare che, nell'iter descritto dalla Corte del rinvio per pervenire alla determinazione della pena finale, l'aumento per la continuazione relativo al reato - ritenuto "satellite" - già oggetto di pronunzia definitiva di condanna (giusta sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 2016) é stato anche sottratto all'applicazione della diminuente per il rito: ciò che all'evidenza determina un ulteriore elementg di illegalità della pena applicata. E' appena il caso di osservare che restano assorbite dal motivo in parola le ulteriori doglianze del D'Erchia. 11. Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo T in continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 2016; va perciò disposto il rinvio alla medesima Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio sul punto. Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo T in continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 ottobre 20161 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 37715/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris