CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi delle stesse censure in fatto già adeguatamente valutate, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, in modo da incidere sull'interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi; rilevato che il ricorrente ripropone le medesime questioni di merito, sollecitandone una diversa valutazione non consentita in sede di legittimità, in difetto di vizi logici evidenti, atteso che le giustificazioni rese dall'imputato non sono state ritenute attendibili circa le ragioni dell'azione violenta posta in essere per rimuovere gli ornamenti natalizi posti sul confine dalla vicina; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso