CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 08184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazionedal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente della Terza Sezione civile della Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e delle note scritte del 05/09/2025, allegate per l’udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che, con la stessa, la parte avesse inteso impugnare unicamente il provvedimento con il quale il Presidente della Sezione penale aveva trasmesso l’atto di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione del predetto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in relazione a un processo penale a suo carico. Il giudic ante, in particolare, ha ritenuto che l’atto impugnato avesse natura non decisoria, ma meramente organizzativa e interna all ’ ufficio, pertanto insindacabile e che la richiesta subordinata contenuta nelle note di udienza, con le quali l’istante aveva chiesto l’accoglimento dell’opposizione nel merito, fosse tardiva, tenuto conto del carattere sommario del rito (quello cioè semplificato di cognizione in base al combinato disposto di cui agli artt. 99 d.P . R. n. 115/2002 e 14 d. lgs. n. 150/2011) e della funzione delle note ex art. 127 ter cod. proc. civ., altresì rilevando che la legittimazione passiva nella specie è dell’amministrazione finanziaria e non del Ministero della giustizia e che, anche a voler eesaminare l’istanza come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, la stessa era comunque estremamente generica e, quindi, inammissibile anche sotto tale profilo. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la decisione, fo rmulando quattro motivi e una richiesta preliminare di rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione a una Sezione penale della Corte di cassazione (istanza sulla quale è intervenuto provvedimento del 01 dicembre 2025, con il quale il P rimo Presidente della Corte di cassazione ha disposto che il procedimento in esame, erroneamente iscritto al registro generale civile e assegnato alla Seconda Sezione civile, fosse trasmesso alla cancelleria centrale penale per la trasmissione a questa sezione Quarta penale, tabellarmente competente, trattandosi di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002). 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione della legge processuale per difetto radicale di motivazione in ordine alle questioni dedotte con l’atto di opposizione ex art. 99 cit.: il giudicante avrebbe esaminato unicamente l’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui oggetto era la trattazione delle opposizioni avverso il rigetto delle richieste di ammissione al patrocinio dello Stato nel procedimento penale, laddove, nell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità, il giudice avrebbe riportato solo le co nclusioni dell’ istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non anche quelle dell’atto di opposizione con le quali si era invocata la revoca del decreto di rigetto e l’ammissione dell’istante le beneficio di che trattasi. Lo scopo dell’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], continua il deducente, sarebbe stato unicamente quello di scongiurare la trasmissione al giudice civile, il giudicante avendo, nella specie, omesso di compulsare il fascicolo cartaceo, limitando l’esame a quello telematico, erroneamente digitalizzato dalla cancelleria, con conseguente violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato. Di conseguenza, nella motivazionedell’ordinanza impugnata , non si rinverrebbe, secondo il deducente, alcun cenno agli argomenti sviluppati nell’istanza ex art. 99 cit., con conseguente omessa valutazioned i stessi. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto l’abnormità funzionale del provvedimento di assegnazione del procedimento al giudice civile, ciò avendo determinato l’impossibilità di prosecuzione nelle forme di legge, dovendo trovare applicazione, nella specie, le regole del processo penale. L’organo giudiziario funzionalmente competente, nella specie, non ha decisio sull’opposizione, instradando la trattazione dell’affare su un percorso erroneo con pregiudizio per l’interessato, i cui atti sarebbero stati valutati alla stregua delle regole processualcivilistiche, pregiudizio non altrimenti eleiminabile se non con l’annullamento del provvedimento adottato. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, sia con riferimento al difetto radicale di motivazione, che avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 79, e 94, comma 2, d.P.R. n. 1125/2002, per non avere il giudice considerato che l’autocertificazione dei redditi esteri è da sola sufficiente ad assolvere l’obbligo di cui all’indicato combinato disposto. Nella specie, come precisato nel ircorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, l’imputato aveva corredato l’istanza di ammissione al beneficio depositata il 10/07/2025 con la richiesta di cerificazione rivolta il 27/06/2025 all’autorità consolare competente, rimasta tuttavia priva di riscontro, cosicché aveva provveduto con autocertificazione sostitutiva, con la quale aveva dichiarato che il reddito all’estero era pari a zero, allegando la richiesta rivolta all’autorità consolare e rimasta senza riscontro.Sul punto,, secondo il deducente, la discrezionalità riconosciuta al giudice riguarderebbe solo la va lutazione dell’impossibilità di ottenere la certificazione consolare in un tempo utile a presentare l’istanza, non potendo farsi carico a ll’i nteressat o de i tempi della risposta consolare. 2.4. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancanza radicale di motivazione, non avendo il decidente considerato le ragioni addotte dalla difesa a contestazione della ritenuta incertezza sulle generalità dell’imputato, nonostante l’allegazione di passaporto egiziano valido e di un certificato di attribuzione del codice fiscale. 3. L’Avvocatura generale dello S tato si è cos tituita per il Ministero della giustizia, depositando controricorso, con il quale ha, in via principale , chies to la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso, in subordine, a declaratoria di difettodi legittimazione passiva del Ministero della G iustizia. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostitut a Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accol to nei termini che si vanno a esporre, essendo fondato il secondo, assorbente motivo. 2. In via preliminare, deve precisarsi che, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazionedell'atto nei confronti dell’amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (Sez. 4, n. 44913 del 12/10/2023, Ronzitti, Rv. 285326 –01; Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, in motivazione). 3. Ciò posto, muovendo dalla premessa che la competenza fissata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è di tipo funzionale, essendo pacifico il principio che essa spetta al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto opposto (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01; n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, cit., in motivazione), va precisato che questa stessa Sezione ha già riconosciuto l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta algiudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908 –01). Infatti, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-deciese ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 – 01; n. 9459 del 06711/2024, Noia, Rv. 287549 –01; n. 28385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424 – 01 ). 4. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato con rinvio al Presidente della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio, giudice al quale va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo grado di legittimità. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio , al Presid ente della Corte di appello di Roma, cui demanda altresìla regolamentazione delle spese tra le p