CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 7. (7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alle imputate, confermandone la penale responsabilità per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione circa la ricostruzione operata dalla Corte di appello rispetto alla determinazione della pena da parte del primo Giudice a fronte della mancanza della pag. 4 nel provvedimento di primo grado - è manifestamente infondato in quanto, come si trae dagli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio processuale denunciato (cfr. Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 -01), rispetto al quale per consolidata giurisprudenza è erroneamente denunciato il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione - e, dunque, un'omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. - del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec