CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1725/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] EAgricoltura di Napoli , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn.4186/2019depositata il 13/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore della camera di Commercio; nella medesima misura in favore dell’Agenzia Entrate e Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] oltre spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il