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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38456/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 12 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la truffa; 2.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi privi di specificità. 3.1 Essi ripropongono le stesse censure, già disattese dal giudice dell'appello con motivazione esente da vizi.

Al riguardo giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pien. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha già posto in evidenza che, nel caso in esame, poteva pacificamente configurarsi la truffa contestata all'imputato e ha individuato compiutamente (pag. 6 della sentenza impugnata), nella condotta da questi realizzata, gli artifici e raggiri dai quali è scaturita l'induzione in errore e i conseguenti eventi di danno e profitto.

Nello specifico, infatti, l'imputato non aveva proceduto alla consegna del veicolo, per la cui cessione aveva già incassato la somma pattuita per la vendita, dopo aver ingenerato nella persona offesa la convinzione circa il buon esito della trattativa contrattuale conclusa. 3.2 Neppure la censura in tema di circostanze attenuanti generiche coglie nel segno.

La Corte d'appello ha infatti motivato il diniego, sia richiamando i numerosi precedenti penali, peraltro specifici, quali indice di una volontà ancora dedita al crimine, sia evidenziando l'assenza di elementi positivi tali da giustificare l'invocato beneficio.

Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n,__ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 12 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la truffa; 2.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi privi di specificità. 3.1 Essi ripropongono le stesse censure, già disattese dal giudice dell'appello con motivazione esente da vizi. Al riguardo giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pien. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha già posto in evidenza che, nel caso in esame, poteva pacificamente configurarsi la truffa contestata all'imputato e ha individuato compiutamente (pag. 6 della sentenza impugnata), nella condotta da questi realizzata, gli artifici e raggiri dai quali è scaturita l'induzione in errore e i conseguenti eventi di danno e profitto. Nello specifico, infatti, l'imputato non aveva proceduto alla consegna del veicolo, per la cui cessione aveva già incassato la somma pattuita per la vendita, dopo aver ingenerato nella persona offesa la convinzione circa il buon esito della trattativa contrattuale conclusa. 3.2 Neppure la censura in tema di circostanze attenuanti generiche coglie nel segno. La Corte d'appello ha infatti motivato il diniego, sia richiamando i numerosi precedenti penali, peraltro specifici, quali indice di una volontà ancora dedita al crimine, sia evidenziando l'assenza di elementi positivi tali da giustificare l'invocato beneficio. Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n,__ [OSCURATO:PERSONA]
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